LEGGE 23 dicembre 2000, n. 388

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001).

note: Entrata in vigore della legge: 1-1-2001 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 1-1-2001
                              Art. 130. 
(Modifiche alla legge 28 ottobre 1999, n. 410, ed altre  disposizioni
                   in materia di consorzi agrari) 
 
  1. Alla legge 28 ottobre 1999, n. 410, sono apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 4, comma 1, e' aggiunto,  in  fine,  il  seguente
periodo: "II Ministero del  lavoro  e  della  previdenza  sociale  e'
tenuto ad inviare  una  informativa  semestrale  al  Ministero  delle
politiche agricole e forestali sulla gestione  dei  consorzi  agrari,
anche ai fini di cui all'articolo 11"; 
    b) all'articolo 8, comma 1, e' aggiunto,  in  fine,  il  seguente
periodo: "Gli interessi di cui al presente comma sono calcolati: fino
al 31  dicembre  1995  sulla  base  del  tasso  ufficiale  di  sconto
maggiorato di 4,40 punti, con capitalizzazione annuale; per gli  anni
1996 e 1997 sulla base dei soli interessi legali". 
  2. I trattamenti  recante  sussidi  al  reddito  per  i  lavoratori
dipendenti dai Consorzi agrari possono essere  prorogati  nel  limite
massimo di lire 30 miliardi, secondo criteri  e  modalita'  stabiliti
con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, fino
al 31 dicembre 2001.