LEGGE 23 dicembre 2000, n. 388

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001).

note: Entrata in vigore della legge: 1-1-2001 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 31-12-2021
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 116 
       (Misure per favorire l'emersione del lavoro irregolare) 
 
  1. Alle imprese che recepiscono,  entro  un  anno  dalla  decisione
assunta dalla Commissione delle Comunita' europee sul regime di aiuto
di Stato n. 236/A/2000, contratti di riallineamento regolati ai sensi
e alle condizioni dell'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre  1996,
n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre  1996,
n. 608, e successive modificazioni, e' concesso, per  la  durata  del
programma di riallineamento e, comunque, per un periodo non superiore
a cinque anni, uno sgravio contributivo nelle misure di cui al  comma
2 per i lavoratori individuati secondo le modalita' di cui  al  comma
3-sexies dell'articolo 5 del citato decreto-legge n.  510  del  1996,
introdotto dall'articolo 75 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, mai
denunciati agli enti previdenziali. 
  2. Lo sgravio contributivo di cui al  comma  1,  determinato  sulle
retribuzioni corrisposte, e' fissato nella misura del 100  per  cento
per il primo anno, dell'80 per cento per il secondo anno, del 60  per
cento per il terzo anno, del 40 per cento per il quarto anno e del 20
per cento per il quinto anno. 
  3. Per i lavoratori  gia'  denunciati  agli  enti  previdenziali  e
interessati dai contratti di riallineamento di cui  al  comma  1  per
periodi e  retribuzioni  non  denunciate,  e'  concesso  uno  sgravio
contributivo pari alla meta' delle misure di cui al comma 2. 
  4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e  3  trovano  applicazione
anche nei confronti delle imprese che hanno in corso,  alla  data  di
entrata  in  vigore   della   presente   legge,   il   programma   di
riallineamento ai sensi dell'articolo 5 del citato  decreto-legge  n.
510  del  1996,  e  successive  modificazioni,  secondo  le  seguenti
modalita': 
    a) per il periodo successivo  secondo  le  annualita'  e  con  le
entita' dello sgravio previste dai commi 1, 2 e 3; 
    b) per il periodo del contratto di riallineamento antecedente, lo
sgravio  si  applica  sotto  forma  di  conguaglio  sulle   spettanze
contributive gia' versate per i lavoratori interessati  al  contratto
stesso nelle misure  di  cui  ai  commi  1,  2  e  3.  L'importo  del
conguaglio  cosi'  determinato,  usufruibile  entro  il  termine  del
periodo di riallineamento e, comunque, entro il periodo di  fruizione
dello sgravio di cui  alla  lettera  a),  e'  utilizzato  secondo  le
modalita' fissate dagli enti  previdenziali,  a  valere  anche  sulle
regolarizzazioni in corso di cui al comma  3-sexies  dell'articolo  5
del citato decreto-legge n. 510 del 1996, introdotto dall'articolo 75
della legge 23 dicembre 1998, n. 448. 
  5. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a  4,  valutati  nel  limite
massimo di lire 200 miliardi per ciascuno degli  anni  2001,  2002  e
2003, e di lire 100 miliardi per ciascuno degli  anni  2004,  2005  e
2006, si provvede mediante l'utilizzo delle  risorse  del  Fondo  per
l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7,  del  decreto-legge  20
maggio 1993, n. 148, convertito, con  modificazioni  dalla  legge  19
luglio 1993, n. 236. 
  6. All'articolo 63 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, il comma 3
e' abrogato. 
  7. All'articolo 78 della legge  23  dicembre  1998,  n.  448,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 3, la parola: "nove" e'  sostituita  dalla  seguente:
"dieci",  dopo  le  parole:  "della  programmazione  economica,"   e'
inserita la seguente: "due" ed e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente
periodo: "Per il funzionamento del Comitato e' autorizzata  la  spesa
di lire 1000 milioni a decorrere dall'anno 2001"; 
    b) al comma 4, dopo il primo periodo, e' inserito il seguente: "A
tale fine le commissioni possono affidare l'incarico  di  durata  non
superiore a quindici mesi, rinnovabile una sola volta per una  durata
non superiore a quella iniziale e comunque non oltre il  31  dicembre
2003, a soggetto dotato di  idonea  professionalita',  previo  parere
favorevole espresso dal Comitato di cui  al  comma  3  che  provvede,
altresi' a verificare e valutare  periodicamente  l'attivita'  svolta
dal tutore, segnalandone  l'esito  alla  rispettiva  commissione  per
l'adozione  delle  conseguenti  determinazioni;   per   la   relativa
attivita' e' autorizzata la spesa di lire  5  miliardi  per  ciascuno
degli anni  2001,  2002  e  2003;  qualora  la  commissione  non  sia
costituita od operante, all'affidamento dell'incarico e  all'adozione
di  ogni  altra  relativa  determinazione  provvede  direttamente  il
Comitato di cui al comma 3"; 
    c) e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
    "5-bis. All'onere per il funzionamento del  Comitato  di  cui  al
comma 3 e a quello relativo agli incarichi di tutore di cui al  comma
4 si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di  cui
all'articolo 66, comma 1, della legge 17  maggio  1999,  n.  144.  Le
somme occorrenti sono attribuite  in  conformita'  agli  indirizzi  e
criteri determinati  dal  Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza
sociale". 
  8. I soggetti che non provvedono  entro  il  termine  stabilito  al
pagamento dei contributi o premi dovuti alle  gestioni  previdenziali
ed assistenziali, ovvero vi provvedono in misura inferiore  a  quella
dovuta, sono tenuti: 
    a) nel caso di mancato o  ritardato  pagamento  di  contributi  o
premi, il cui ammontare e' rilevabile dalle denunce e/o registrazioni
obbligatorie, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno,
pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di  5,5  punti;  la
sanzione  civile  non  puo'  essere  superiore  al   40   per   cento
dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza
di legge; 
    b) in  caso  di  evasione  connessa  a  registrazioni  o  denunce
obbligatorie omesse o non conformi al vero, cioe' nel caso in cui  il
datore di  lavoro,  con  l'intenzione  specifica  di  non  versare  i
contributi o premi, occulta rapporti di lavoro in  essere  ovvero  le
retribuzioni erogate, al pagamento di una sanzione civile, in ragione
d'anno, pari al 30 per cento; la  sanzione  civile  non  puo'  essere
superiore al 60 per cento dell'importo dei  contributi  o  premi  non
corrisposti entro la scadenza di legge.  Qualora  la  denuncia  della
situazione  debitoria  sia   effettuata   spontaneamente   prima   di
contestazioni o richieste da parte degli enti impositori  e  comunque
entro  dodici  mesi  dal  termine  stabilito  per  il  pagamento  dei
contributi o premi e sempreche' il versamento dei contributi o  premi
sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia stessa, i  soggetti
sono tenuti al pagamento di una sanzione civile, in  ragione  d'anno,
pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di  5,5  punti;  la
sanzione  civile  non  puo'  essere  superiore  al   40   per   cento
dell'importo  dei  contributi  o  premi,  non  corrisposti  entro  la
scadenza di legge. ((103)) 
  9. Dopo il raggiungimento del tetto massimo delle  sanzioni  civili
nelle misure previste alle lettere a) e b) del comma 8 senza  che  si
sia  provveduto  all'integrale  pagamento  del  dovuto,  sul   debito
contributivo maturano interessi nella misura degli interessi di  mora
di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602, come sostituito all'articolo 14  del  decreto
legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. ((103)) 
  10. Nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi
derivanti   da   oggettive   incertezze   connesse   a   contrastanti
orientamenti  giurisprudenziali  o  amministrativi  sulla  ricorrenza
dell'obbligo  contributivo,  successivamente  riconosciuto  in   sede
giudiziale o amministrativa, sempreche' il versamento dei  contributi
o  premi  sia  effettuato  entro  il  termine  fissato   dagli   enti
impositori, si applica una sanzione civile, in ragione  d'anno,  pari
al tasso  ufficiale  di  riferimento  maggiorato  di  5,5  punti;  la
sanzione  civile  non  puo'  essere  superiore  al   40   per   cento
dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza
di legge. 
  11. Nelle amministrazioni centrali  e  periferiche  dello  Stato  e
negli enti locali il dirigente responsabile e' sottoposto a  sanzioni
disciplinari ed  e'  tenuto  al  pagamento  delle  sanzioni  e  degli
interessi di cui ai commi 8, 9 e 10. 
  12. Ferme restando  le  sanzioni  penali,  sono  abolite  tutte  le
sanzioni  amministrative  relative  a  violazioni   in   materia   di
previdenza  e  assistenza  obbligatorie  consistenti   nell'omissione
totale o parziale del versamento di contributi o premi o dalle  quali
comunque derivi l'omissione  totale  o  parziale  del  versamento  di
contributi o premi, ai sensi dell'articolo 35, commi secondo e terzo,
della legge 24 novembre 1981, n. 689, nonche' a violazioni  di  norme
sul collocamento di carattere formale. 
  13. Nei casi di tardivo pagamento dei  contributi  o  premi  dovuti
alle gestioni previdenziali ed assistenziali per i quali  non  si  fa
luogo all'applicazione delle sanzioni civili  e  degli  interessi  di
mora di cui al comma 8 del presente articolo e di cui alla previgente
normativa in materia sanzionatoria, non possono essere richiesti  gli
interessi previsti dall'articolo 1282 del codice civile. 
  14. I pagamenti effettuati per contributi  sociali  obbligatori  ed
accessori a favore  degli  enti  gestori  di  forme  obbligatorie  di
previdenza ed assistenza non sono soggetti all'azione revocatoria  di
cui all'articolo 67 delle disposizioni approvate con regio decreto 16
marzo 1942, n. 267. 
  15. Fermo restando l'integrale pagamento dei contributi e dei premi
dovuti alle gestioni previdenziali e  assistenziali,  i  consigli  di
amministrazione  degli  enti  impositori,  sulla  base  di   apposite
direttive emanate dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
di concerto  con  il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione economica fissano criteri e modalita' per la riduzione
delle sanzioni civili di cui  al  comma  8  fino  alla  misura  degli
interessi legali, nei seguenti casi: 
    a) nei casi di mancato e  ritardato  pagamento  di  contributi  o
premi derivanti  da  oggettive  incertezze  connesse  a  contrastanti
ovvero  sopravvenuti   diversi   orientamenti   giurisprudenziali   o
determinazioni   amministrative   sulla    ricorrenza    dell'obbligo
contributivo successivamente riconosciuto in sede  giurisdizionale  o
amministrativa  in  relazione  alla   particolare   rilevanza   delle
incertezze interpretative che hanno dato luogo  alla  inadempienza  e
nei casi di mancato o ritardato  pagamento  di  contributi  o  premi,
derivanti da fatto doloso del terzo denunciato, entro il  termine  di
cui all'articolo 124, primo comma, del codice  penale,  all'autorita'
giudiziaria; 
    b) per le aziende in crisi per le quali siano  stati  adottati  i
provvedimenti previsti dalla legge 12  agosto  1977,  n.  675,  dalla
legge 5 dicembre 1978, n. 787, dal decreto-legge 30 gennaio 1979,  n.
26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n.  95,
e dalla legge 23 luglio 1991, n. 223, e comunque in tutti i  casi  di
crisi, riconversione  o  ristrutturazione  aziendale  che  presentino
particolare  rilevanza  sociale  ed  economica  in   relazione   alla
situazione occupazionale locale ed  alla  situazione  produttiva  del
settore, comprovati dalla Direzione provinciale del lavoro - Servizio
ispezione del lavoro territorialmente competente,  e,  comunque,  per
periodi contributivi non superiori a quelli  stabiliti  dall'articolo
1, commi 3 e 5, della citata legge n.223 del  1991,  con  riferimento
alla concessione per i casi di crisi aziendali, di  ristrutturazione,
riorganizzazione o conversione aziendale. 
  15-bis. Per le aziende agricole colpite da eventi eccezionali,  ivi
comprese le calamita'  naturali  dichiarate  ai  sensi  del  comma  2
dell'articolo 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, e le  emergenze
di carattere sanitario, la riduzione delle sanzioni civili di cui  al
comma 8 e' fissata con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
finanze, in misura non inferiore al tasso di interesse legale. 
  16. In attesa della fissazione da parte dei  medesimi  consigli  di
amministrazione dei criteri e  delle  modalita'  di  riduzione  delle
sanzioni civili di cui al comma 8 per i casi di cui alle lettere a) e
b) del comma 15, resta fermo quanto stabilito dall'articolo 3,  commi
da 1 a 3, del decreto-legge 29 marzo  1991  n.  103,  convertito  con
modificazioni, dalla legge  1°  giugno  1997,  n.  166  e  successive
modificazioni. Resta altresi' fermo quanto stabilito dall'articolo 1,
commi 220 e 2121, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in materia di
riduzione delle sanzioni civili di cui  al  comma  8  rispettivamente
nelle ipotesi di  procedure  concorsuali  e  nei  casi  di  omesso  o
ritardato pagamento dei contributi o  premi  da  parte  di  enti  non
economici e di enti, fondazioni e associazioni  non  aventi  fini  di
lucro. 
  17. Nei casi previsti  dal  comma  15,  lettera  a),  il  pagamento
rateale di cui all'articolo 2, comma 11, del decreto-legge 9  ottobre
1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge  7  dicembre
1989, n. 389, puo' essere consentito fino  a  sessanta  mesi,  previa
autorizzazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto  con  il  Ministro  del  tesoro,  del   bilancio   e   della
programmazione economica, e sulla base dei criteri di  eccezionalita'
ivi previsti. 
  17-bis. Nei casi di  particolare  eccezionalita',  individuati  con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze tra quelli previsti dal
comma 15-bis, il pagamento rateale di cui all'articolo 2,  comma  11,
del  decreto-legge  9  ottobre  1989,   n.   338,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 7  dicembre  1989,  n.  389,  puo'  essere
consentito fino a quaranta rate trimestrali costanti. 
  18. Per i crediti in essere e accertati al  30  settembre  2000  le
sanzioni sono dovute nella misura e secondo le modalita' fissate  dai
commi 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223 e 224 dell'articolo  1  della
legge 23 dicembre 1996, n. 662. Il  maggiore  importo  versato,  pari
alla differenza fra quanto dovuto ai sensi  dei  predetti  commi  del
citato articolo 1 della legge 23 dicembre  1996,  n.  662,  e  quanto
calcolato in base all'applicazione dei commi da 8 a 17  del  presente
articolo, costituisce un credito contributivo nei confronti dell'ente
previdenziale  che  potra'  essere  posto  a  conguaglio  ratealmente
nell'arco di un anno, tenendo conto delle scadenze temporali previste
per il  pagamento  dei  contributi  e  premi  assicurativi  correnti,
secondo modalita' operative fissate da ciascun ente previdenziale. 
  19. L'articolo  37  della  legge  24  novembre  1981,  n.  689,  e'
sostituito dal seguente: 
"Art.  37  -  (Omissione  o  falsita'  di  registrazione  o  denuncia
obbligatoria) - 1. Salvo che il fatto costituisca piu'  grave  reato,
il datore di lavoro che, al fine di non versare in tutto o  in  parte
contributi e premi previsti dalle leggi sulla previdenza e assistenza
obbligatorie, omette una o piu' registrazioni o denunce obbligatorie,
ovvero esegue una o piu' denunce obbligatorie in tutto o, in,  parte,
non conformi al vero, e' punito con la reclusione  fino  a  due  anni
quando dal fatto deriva l'omesso versamento  di  contributi  e  premi
previsti dalle leggi sulla previdenza e assistenza  obbligatorie  per
un importo mensile non  inferiore  al  maggiore  importo  fra  cinque
milioni  mensili  e   il   cinquanta   per   cento   dei   contributi
complessivamente dovuti. 
2. Fermo restando l'obbligo dell'organo di vigilanza di  riferire  al
pubblico ministero la notizia di reato, qualora l'evasione  accertata
formi oggetto di ricorso amministrativo o giudiziario il procedimento
penale e' sospeso dal momento dell'iscrizione della notizia di  reato
nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura  penale,
fino  al  momento  della  decisione  dell'organo   amministrativo   o
giudiziario di primo grado. 
3. La regolarizzazione dell'inadempienza accertata, anche  attraverso
dilazione, estingue il reato. 
4.  Entro  novanta  giorni  l'ente  impositore  e'  tenuto   a   dare
comunicazione      all'autorita'      giudiziaria       dell'avvenuta
regolarizzazione  o   dell'esito   del   ricorso   amministrativo   o
giudiziario". 
  20. Il pagamento della contribuzione previdenziale,  effettuato  in
buona fede ad un ente previdenziale pubblico diverso dal titolare, ha
effetto liberatorio nei confronti del contribuente. Conseguentemente,
l'ente  che  ha  ricevuto   il   pagamento   dovra'   provvedere   al
trasferimento delle somme incassate,  senza  aggravio  di  interessi,
all'ente titolare della contribuzione. 
 
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AGGIORNAMENTO (103) 
  Il D.L. 30 dicembre 2021, n. 228 ha disposto (con l'art.  9,  comma
4) che le disposizioni di cui ai commi 8 e 9 dell'articolo 116  della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, non si applicano fino al 31  dicembre
2022 agli obblighi relativi alle contribuzioni  di  previdenza  e  di
assistenza sociale obbligatoria di cui al comma 10-bis  dell'articolo
3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, come modificato dal comma 3  del
presente articolo, e al comma 10-ter del medesimo  articolo  3  della
legge n. 335 del 1995, introdotto dal comma 3 del presente  articolo.
Non si fa luogo a rimborso di quanto gia' versato.