LEGGE 23 dicembre 2000, n. 388

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001).

note: Entrata in vigore della legge: 1-1-2001 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 26-6-2012
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 103 
(Utilizzo dei proventi  derivanti  dalle  licenze  UMTS  e  norme  in
  materia di carta di credito formativa e di commercio elettronico) 
 
  1. Nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica e' istituito un fondo  destinato  al
finanziamento della ricerca  scientifica  nel  quadro  del  Programma
nazionale della ricerca ed anche con  riferimento  al  settore  delle
tecnologie  dell'informazione  e  della  comunicazione  (ICT)  ed  al
progetto "Genoma", nonche' per il finanziamento di  progetti  per  lo
sviluppo della societa' dell'informazione  relativi  all'introduzione
delle    nuove    tecnologie    nella    pubblica    amministrazione,
all'informatizzazione della  pubblica  amministrazione,  compreso  il
monitoraggio della spesa, allo sviluppo  tecnologico  delle  imprese,
alla formazione all'utilizzo dei relativi strumenti,  alla  riduzione
delle emissioni elettromagnetiche, alla alfabetizzazione  informatica
e delle nuove tecnologie, alle ricerche e  studi  nel  settore  delle
telecomunicazioni. La dotazione del fondo e'  determinata  in  misura
pari al 10 per  cento  dei  proventi  derivanti  dal  rilascio  delle
licenze individuali per i sistemi di comunicazioni  mobili  di  terza
generazione.   Alla   ripartizione   del   fondo   tra   le   diverse
finalizzazioni, fermo  restando  quanto  previsto  dal  comma  3  del
presente articolo e  dall'articolo  112  provvede  il  Consiglio  dei
ministri, su proposta del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,
sentita la Conferenza unificata di cui  all'articolo  8  del  decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 
  2. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su
proposta del  Ministro  competente,  d'intesa  con  il  Ministro  del
tesoro, del bilancio e della  programmazione  economica,  sentite  la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, e le competenti Commissioni  parlamentari,  sono
determinati procedure, modalita' e strumenti per l'utilizzo dei fondi
assegnati. 
  3. Una quota del fondo di cui al comma 1, pari a lire  50  miliardi
nell'anno 2001, e' destinata all'istituzione della carta  di  credito
formativa per i cittadini italiani che  compiono  diciotto  anni  nel
corso del 2001. Il Ministro delle attivita'  produttive,  sentito  il
Ministro per l'innovazione e le tecnologie, promuove  la  stipula  di
una convenzione tra le imprese del  settore  delle  tecnologie  della
informazione e della comunicazione, le imprese del credito bancario e
il  Ministero  delle  attivita'  produttive  e  il  Dipartimento  per
l'innovazione e le tecnologie  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri, al fine di ottenere le  migliori  possibili  condizioni  di
utilizzo  della  carta  di  credito  formativa  per  l'acquisto,  con
particolare riguardo alle iniziative economiche in forma associativa,
di beni e servizi nel settore delle tecnologie della  informazione  e
della comunicazione e di corsi  di  formazione  a  distanza,  per  un
ammontare pari  a  2.500  euro,  da  effettuare  entro  il  2005.  La
convenzione identifica i prodotti e servizi ammissibili all'acquisto,
e prevede le  condizioni  di  rimborso  della  somma  utilizzata.  La
convenzione prevede inoltre  che  lo  Stato  sia  garante  di  ultima
istanza delle imprese emittenti di fronte ai casi di  insolvenza  nei
limiti delle somme che siano annualmente destinate a tale fine  dalla
legge finanziaria. Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio  e  della
programmazione  economica,  sono  determinate  le  procedure   e   le
modalita' per l'esercizio  delle  funzioni  di  garanzia  di  cui  al
periodo precedente. 
  4. COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2002, N. 289. 
  5.((COMMA ABROGATO DAL D.L. 22 GIUGNO 2012, N. 83, CONVERTITO,  CON
MODIFICAZIONI, DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 134)).((71)) 
  6.((COMMA ABROGATO DAL D.L. 22 GIUGNO 2012, N. 83, CONVERTITO,  CON
MODIFICAZIONI, DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 134)).((71)) 
 
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AGGIORNAMENTO (13) 
  La L. 28 dicembre 2001, n. 448 ha disposto (con l'art. 59, comma 1)
che "La somma di lire 110 miliardi di cui all'articolo 103, comma  6,
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' aumentata per l'anno 2002 di
1,50 milioni di euro, e  per  l'anno  2003  di  1  milione  di  euro,
interamente finalizzati  alla  concessione  di  contributi  in  conto
capitale nei limiti degli aiuti de minimis per il settore  produttivo
tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero". 
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AGGIORNAMENTO (44) 
  Il D.L. 30 dicembre 2005,n. 273, convertito con modificazioni dalla
L. 23 febbraio 2006, n. 51, ha disposto (con l'art. 23, comma  5-bis)
che "I termini scaduti nel 2005 per la presentazione delle domande di
liquidazione degli interventi per le finalita'  di  cui  all'articolo
103, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n.  388,  sono  prorogati
fino al 31 marzo 2006". 
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AGGIORNAMENTO (71) 
  Il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla
L. 7 agosto 2012, n. 134, ha disposto (con l'art. 23, comma  11)  che
"I procedimenti avviati in data anteriore  a  quella  di  entrata  in
vigore del presente decreto-legge sono disciplinati,  ai  fini  della
concessione e dell'erogazione delle agevolazioni e comunque fino alla
loro definizione, dalle disposizioni delle leggi di cui  all'Allegato
1  e   dalle   norme   di   semplificazione   recate   dal   presente
decreto-legge".