LEGGE 7 dicembre 2000, n. 383

Disciplina delle associazioni di promozione sociale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/10/2017)
Testo in vigore dal: 3-8-2017
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 7 
 
                             (Registri) 
   1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri -  Dipartimento
per gli affari sociali e' istituito un registro  nazionale  al  quale
possono iscriversi, ai fini dell'applicazione della  presente  legge,
le associazioni  di  promozione  sociale  a  carattere  nazionale  in
possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, costituite ed  operanti
da almeno un anno. Alla  tenuta  del  registro  si  provvede  con  le
ordinarie risorse finanziarie, umane e strumentali  del  Dipartimento
per gli affari sociali. 
   2. Per associazioni di promozione sociale a carattere nazionale si
intendono quelle che svolgono attivita' in almeno cinque  regioni  ed
in almeno venti province del territorio nazionale. 
   3.  L'iscrizione  nel  registro  nazionale  delle  associazioni  a
carattere nazionale comporta il diritto di automatica iscrizione  nel
registro medesimo dei relativi livelli di organizzazione territoriale
e dei circoli  affiliati,  mantenendo  a  tali  soggetti  i  benefici
connessi alla iscrizione nei registri di cui al comma 4. 
   4. Le regioni e le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
istituiscono,  rispettivamente,  registri  su   scala   regionale   e
provinciale, cui possono iscriversi tutte le associazioni in possesso
dei  requisiti  di  cui  all'articolo  2,  che  svolgono   attivita',
rispettivamente, in ambito regionale o provinciale. 
                                                                ((2)) 
 
----------- 
AGGIORNAMENTO (2) 
  Il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 ha disposto (con l'art. 102,  comma
4) che "Le disposizioni di cui all'articolo 6, della legge 11  agosto
1991, n. 266, agli articoli 7, 8, 9 e 10 della legge 7 dicembre 2000,
n. 383, nonche' il decreto del Ministro del lavoro e delle  politiche
sociali 14 novembre 2001, n. 471, sono  abrogate  a  decorrere  dalla
data di operativita' del Registro unico nazionale del Terzo  settore,
ai sensi dell'articolo 53".