LEGGE 24 novembre 2000, n. 340

Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1999.

note: Entrata in vigore della legge: 9-12-2000
L'atto e' integrato con le correzioni apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 29/11/2000, n. 279 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare la versione originaria accedendo al pdf della relativa Gazzetta Ufficiale di pubblicazione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/03/2020)
vigente al 26/09/2023
  • Allegati
Testo in vigore dal: 1-1-2004
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 31
                Soppressione dei fogli annunzi legali
            e regolamento sugli strumenti di pubblicita'

  1.  A  decorrere  dal  novantesimo  giorno  successivo alla data di
entrata  in vigore della presente legge, i fogli degli annunzi legali
delle  province  sono  aboliti.  La legge 30 giugno 1876, n. 3195, il
decreto  ministeriale 25 maggio 1895, recante istruzioni speciali per
l'esecuzione della legge 30 giugno 1876, n. 3195, sulla pubblicazione
degli  annunzi legali, il regio decreto-legge 25 gennaio 1932, n. 97,
convertito  dalla  legge 24 maggio 1932, n. 583, e la legge 26 giugno
1950, n. 481, sono abrogati.
  2.  Decorsi due anni dalla data di entrata in vigore della presente
legge,  le  domande,  le  denunce  e  gli  atti  che  le accompagnano
presentate  all'ufficio  del registro delle imprese, ad esclusione di
quelle  presentate  dagli  imprenditori  individuali  e  dai soggetti
iscritti  nel repertorio delle notizie economiche e amministrative di
cui  all'articolo  9  del  decreto  del Presidente della Repubblica 7
dicembre  1995,  n.  581,  sono  inviate  per  via  telematica ovvero
presentate  su  supporto informatico ai sensi dell'articolo 15, comma
2,  della  legge  15  marzo  1997, n. 59. Le modalita' ed i tempi per
l'assoggettamento  al predetto obbligo degli imprenditori individuali
e  dei soggetti iscritti solo nel repertorio delle notizie economiche
e   amministrative   sono   stabilite   con   decreto   del  Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
  2-bis.  Fino  al  30  giugno 2003 le formalita' indicate al comma 2
dovranno  essere  eseguite,  in  caso di assenza di firma digitale ai
sensi  di  legge,  mediante allegazione degli originali o di copia in
forma cartacea rilasciata a norma di legge. (5)
  2-ter.  I pubblici ufficiali roganti o autenticanti gli atti da cui
dipendono  le  formalita'  di  cui ai commi 2 e 2-bis possono in ogni
caso  richiederne direttamente l'esecuzione al registro delle imprese
che  esegue  le  formalita',  verificata la regolarita' formale della
documentazione.
  ((2-quater.  Il deposito dei bilanci e degli altri documenti di cui
all'articolo  2435  del codice civile puo' essere effettuato mediante
trasmissione  telematica  o  su supporto informatico degli stessi, da
parte  degli  iscritti  negli  albi  dei  dottori commercialisti, dei
ragionieri  e  periti commerciali, muniti della firma digitale e allo
scopo incaricati dai legali rappresentanti della societa'.
  2-quinquies.  Il professionista che ha provveduto alla trasmissione
di  cui  al  comma  2-quater  attesta  che i documenti trasmessi sono
conformi agli originali depositati presso la societa'. La societa' e'
tenuta  al  deposito degli originali presso il registro delle imprese
su  richiesta  di  quest'ultimo.  Gli  iscritti agli albi dei dottori
commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali, muniti di firma
digitale,   incaricati  dai  legali  rappresentanti  della  societa',
possono  richiedere  l'iscrizione nel registro delle imprese di tutti
gli altri atti societari per i quali la stessa sia richiesta e per la
cui  redazione la legge non richieda espressamente l'intervento di un
notaio)).
  3.  Quando  disposizioni  vigenti  prevedono  la  pubblicazione nel
foglio  degli  annunzi  legali  come  unica  forma di pubblicita', la
pubblicazione e' effettuata nella Gazzetta Ufficiale.
  4.  In  tutti i casi nei quali le norme di legge impongono forme di
pubblicita'  legale,  l'individuazione degli strumenti per assicurare
l'assolvimento  dell'obbligo e' effettuata con regolamento emanato ai
sensi  dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Si  procede  alla  individuazione  degli strumenti, anche telematici,
differenziando, se necessario, per categorie di atti.
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AGGIORNAMENTO (5)
  Il  D.L. 24 giugno 2003, n. 147, convertito con modificazioni dalla
L. 1 agosto 2003, n. 200, ha disposto (con l'art. 8-bis, comma 1) che
la  facolta'  prevista  dal  comma  2-bis  del  presente  articolo e'
prorogata al 31 ottobre 2003.