LEGGE 24 novembre 2000, n. 340

Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1999.

note: Entrata in vigore della legge: 9-12-2000
L'atto e' integrato con le correzioni apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 29/11/2000, n. 279 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare la versione originaria accedendo al pdf della relativa Gazzetta Ufficiale di pubblicazione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/03/2020)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 9-12-2000
                              Art. 22.
                     (Piani urbani di mobilita')
1. Al fine di soddisfare i fabbisogni di mobilita' della popolazione,
assicurare  l'abbattimento dei livelli di inquinamento atmosferico ed
acustico,  la riduzione dei consumi energetici, l'aumento dei livelli
di   sicurezza  del  trasporto  e  della  circolazione  stradale,  la
minimizzazione  dell'uso  individuale  dell'automobile  privata  e la
moderazione  del traffico, l'incremento della capacita' di trasporto,
l'aumento  della  percentuale  di  cittadini  trasportati dai sistemi
collettivi  anche  con  soluzioni  di  car pooling e car sharing e la
riduzione  dei  fenomeni  di  congestione  nelle  aree  urbane,  sono
istituiti  appositi  piani  urbani  di  mobilita'  (PUM)  intesi come
progetti  del sistema della mobilita' comprendenti l'insieme organico
degli   interventi  sulle  infrastrutture  di  trasporto  pubblico  e
stradali,  sui parcheggi di interscambio, sulle tecnologie, sul parco
veicoli,  sul  governo  della  domanda  di  trasporto  attraverso  la
struttura  dei mobility manager, i sistemi di controllo e regolazione
del traffico, l'informazione all'utenza, la logistica e le tecnologie
destinate alla riorganizzazione della distribuzione delle merci nelle
citta'. Le autorizzazioni legislative di spesa, da individuare con il
regolamento  di  cui al comma 4, recanti limiti di impegno decorrenti
dall'anno 2002, concernenti fondi finalizzati, da leggi settoriali in
vigore, alla costruzione e sviluppo di singole modalita' di trasporto
e mobilita', a decorrere dall'anno finanziario medesimo sono iscritte
in  apposito  fondo  dello  stato  di  previsione  del  Ministero dei
trasporti e della navigazione.
2.  Sono  abilitati  a  presentare  richiesta di cofinanziamento allo
Stato  in  misura non superiore al 60 per cento dei costi complessivi
di  investimento, per l'attuazione degli interventi previsti dal PUM,
i  singoli  comuni o aggregazioni di comuni limitrofi con popolazione
superiore  a  100.000  abitanti,  le  province  aggreganti  i  comuni
limitrofi  con  popolazione complessiva superiore a 100.000 abitanti,
d'intesa  con i comuni interessati, e le regioni, nel caso delle aree
metropolitane  di  tipo policentrico e diffuso, d'intesa con i comuni
interessati.
3.  Una  percentuale  non  superiore  al  5  per  cento  dell'importo
complessivo  derivante  dall'attuazione  del  comma  1 e' destinata a
comuni    singoli   che   per   ragioni   tecniche,   geografiche   o
socio-economiche,  non possono far parte delle aggregazioni di cui al
comma   2.   Il  Comitato  interministeriale  per  la  programmazione
economica  stabilisce  annualmente  la  ripartizione  percentuale del
restante 95 per cento tra le citta' metropolitane di cui all'articolo
22  del  testo  unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali,
approvato  con  decreto  legislativo  18  agosto  2000,  n. 267, ed i
restanti comuni di cui al comma 2.
4.  Con  regolamento  da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2,
della  legge  23  agosto  1988,  n. 400, su proposta del Ministro dei
trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri del tesoro,
del  bilancio e della programmazione economica, dei lavori pubblici e
dell'ambiente,   d'intesa   con   la   Conferenza  unificata  di  cui
all'articolo  8  del  decreto  legislativo  28  agosto  1997, n. 281,
sentito  il  parere  delle  competenti Commissioni parlamentari, sono
definiti l'elenco delle autorizzazioni legislative di spesa di cui al
comma  1,  il procedimento di formazione e di approvazione dei PUM, i
requisiti  minimi  dei  relativi  contenuti,  i  criteri di priorita'
nell'assegnazione delle somme, nonche' le modalita' di erogazione del
finanziamento  statale,  di  controllo dei risultati e delle relative
procedure.
5.  Le  risorse  finanziarie  sono  erogate ai soggetti promotori dei
progetti presentati, fino a concorrenza delle somme disponibili sulla
base dei criteri di valutazione di cui al comma 4.