LEGGE 24 novembre 2000, n. 340

Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1999.

note: Entrata in vigore della legge: 9-12-2000
L'atto e' integrato con le correzioni apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 29/11/2000, n. 279 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare la versione originaria accedendo al pdf della relativa Gazzetta Ufficiale di pubblicazione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/03/2020)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 9-12-2000
                              Art. 21.
                      (Disposizioni in materia
              di infrastrutture autostradali e viarie)
1.   Per   la   costruzione   e   l'affidamento   in  gestione  delle
infrastrutture   autostradali   si   applicano  le  disposizioni  che
recepiscono  nell'ordinamento  italiano  la  normativa comunitaria in
materia di lavori pubblici o di servizi.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta
del  Ministro  dei  lavori  pubblici, previo parere delle Commissioni
parlamentari  competenti per materia, e' consentita la costruzione di
nuove  autostrade  o  tratte  autostradali  a  condizione  che  siano
inserite  nelle scelte prioritarie del Piano generale dei trasporti e
nel  programma  triennale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto
legislativo  26  febbraio  1994,  n. 143. Sono fatte salve le vigenti
procedure rispetto alla conformita' urbanistica e alla valutazione di
impatto ambientale.
3.  Gli articoli da 37-bis a 38 della legge 11 febbraio 1994, n. 109,
e  successive modificazioni, si applicano anche alla realizzazione di
nuove  infrastrutture viarie di interesse nazionale per le quali sono
utilizzabili  sistemi di pedaggiamento, procedendosi, ove occorra, ai
sensi del comma 2 del presente articolo.