LEGGE 21 novembre 2000, n. 342

Misure in materia fiscale.

note: Entrata in vigore della legge: 10-12-2000 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2018)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 3-8-2017
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 96 
Disposizioni in  materia  di  volontariato  e  di  canone  radio  per
            attivita' antincendio e di protezione civile 
 
  1.  Al  fine   di   sostenere   l'attivita'   istituzionale   delle
associazioni  di  volontariato   iscritte   nei   registri   di   cui
all'articolo  6  della  legge  11  agosto  1991,  n.  266,  e   delle
organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS), a decorrere
dall'anno 2001  una  quota  del  Fondo  nazionale  per  le  politiche
sociali, di cui al comma 44 dell'articolo 59 della legge 27  dicembre
1997, n. 449, e successive modificazioni, determinata annualmente con
decreto del Ministro per la solidarieta' sociale, di concerto con  il
Ministro del tesoro, del bilancio e della  programmazione  economica,
in misura non  inferiore  a  lire  15  miliardi,  e'  utilizzata  per
l'erogazione di contributi,  nei  limiti  delle  risorse  finanziarie
disponibili, per l'acquisto, da parte delle medesime  associazioni  e
organizzazioni, di autoambulanze e  di  beni  strumentali  utilizzati
direttamente ed esclusivamente per attivita' di utilita' sociale  che
per  le  loro  caratteristiche  non  sono  suscettibili  di   diverse
utilizzazioni senza radicali trasformazioni. La quota  del  fondo  di
pertinenza delle province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  viene
attribuita alle predette province che provvedono  all'erogazione  dei
contributi direttamente in favore dei beneficiari, secondo i  criteri
stabiliti dal Ministro per la solidarieta' sociale. Il contributo  di
cui al primo periodo del presente  comma,  sempre  nei  limiti  delle
risorse finanziarie disponibili,  e'  concesso  altresi'  alle  ONLUS
limitatamente alla donazione dei  beni  ivi  indicati  nei  confronti
delle strutture sanitarie pubbliche. Ai fini di cui al primo periodo,
il citato Fondo e' integrato dell'importo di  lire  10  miliardi  per
l'anno 2000 e di lire 15 miliardi a  decorrere  dall'anno  2001.  Con
decreto del Ministro per la solidarieta' sociale  sono  stabilite  le
modalita' per l'attuazione delle  disposizioni  di  cui  al  presente
comma. Per l'acquisto di autoambulanze e di beni mobili iscritti'  in
pubblici registri destinati ad attivita'  antincendio  da  parte  dei
vigili del fuoco volontari, in  alternativa  a  quanto  disposto  nei
periodi precedenti, le  associazioni  di  volontariato  iscritte  nei
registri di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266,  e
le organizzazioni non lucrative di utilita' sociale  (ONLUS)  possono
conseguire il predetto contributo nella misura del  venti  per  cento
del prezzo complessivo di acquisto, mediante corrispondente riduzione
del medesimo prezzo praticata dal venditore. Il venditore recupera le
somme corrispondenti alla riduzione praticata mediante compensazione,
ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio  1997,  n.
241. ((25)) 
  2. A decorrere dal 1 gennaio 2001  la  regione  Valle  d'Aosta,  le
province autonome di Trento  e  di  Bolzano,  le  associazioni  e  le
organizzazioni da  queste  demandate  all'espletamento  del  servizio
antincendi ed aventi sede nei rispettivi  territori,  sono  esonerate
dal pagamento del canone radio complessivamente dovuto per  tutte  le
attivita' antincendi e di protezione civile. Per gli stessi  soggetti
sono autorizzati i collegamenti esercitati alla data del 31  dicembre
1999   che   non   risultino   incompatibili    con    impianti    di
telecomunicazioni esistenti appartenenti ad organi dello Stato  o  ad
altri soggetti autorizzati. 
 
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AGGIORNAMENTO (3) 
  Il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 ha disposto (con l'art. 102,  comma
3) che "Le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 2, della  legge
11 agosto 1991, n. 266, all'articolo 13 della legge 7 dicembre  2000,
n. 383, e all'articolo 96, comma 1, della legge 21 novembre 2000,  n.
342, sono abrogate a decorrere dalla data di  efficacia  del  decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze di cui  all'articolo  103,
comma  2,  finalizzato  a   dare   attuazione   a   quanto   previsto
dall'articolo 73, comma 1".