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LEGGE 21 novembre 2000, n. 342

Misure in materia fiscale.

note: Entrata in vigore della legge: 10-12-2000 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2018)
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Testo in vigore dal:  29-4-2006
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Art. 9

(Trattamento fiscale degli avanzi di gestione del CONAI e dei
consorzi di imballaggio)
1. All'articolo 41 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, concernente il Consorzio Nazionale Imballaggi, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
"2-bis. Per il raggiungimento degli obiettivi pluriennali di recupero e riciclaggio, gli eventuali avanzi di gestione accantonati dal CONAI e dai consorzi di cui all'articolo 40 nelle riserve costituenti il loro patrimonio netto non concorrono alla formazione del reddito a condizione che sia rispettato il divieto di distribuzione, sotto qualsiasi forma, ai consorziati di tali avanzi e riserve, anche in caso di scioglimento dei consorzi e del CONAI.
((PERIODO ABROGATO DAL D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152))
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