stai visualizzando l'atto

LEGGE 21 novembre 2000, n. 342

Misure in materia fiscale.

note: Entrata in vigore della legge: 10-12-2000 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2018)
nascondi
  • Allegati
Testo in vigore dal:  1-1-2002
aggiornamenti all'articolo

Art. 82

Disposizioni concernenti le liti fiscali
in materia di imposta sugli spettacoli
1. Le liti fiscali riguardanti l'imposta sugli spettacoli
((e i tributi connessi))
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.640, pendenti alla data del
((30 novembre 2001))
, possono essere definite, a domanda dei contribuenti interessati, con il pagamento entro il
((30 giugno 2002))
di una somma pari al 60 per cento del valore della lite.
2. I contribuenti possono regolarizzare, senza applicazione di sanzioni amministrative né di interessi, gli omessi versamenti dell'imposta sugli spettacoli mediante il pagamento entro il
((30 giugno 2002))
di una somma corrispondente all'imposta sugli spettacoli calcolata sui proventi imponibili ridotti del 50 per cento.
((I contribuenti possono effettuare il versamento in tre rate di pari importo: la prima entro il 30 giugno 2002, la seconda entro il 30 settembre 2002 e la terza entro il 16 dicembre 2002))
.
3. I pagamenti di cui ai commi 1 e 2 sono effettuati con le modalità previste dal capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
4. Ai fini del presente articolo:
a) per lite si intende qualsiasi controversia avente ad oggetto l'accertamento del tributo o l'irrogazione di sanzioni in materia di imposta sugli spettacoli;
b) per valore della lite si intende l'importo dell'imposta, al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con lo stesso atto impugnato; eventuali versamenti parziali pregressi si considerano effettuati a titolo di acconto; in caso di liti relative esclusivamente alla irrogazione di sanzioni, il valore è costituito dal 50 per cento dell'ammontare complessivo di queste.
5. I giudizi di cui al comma 1 sono sospesi fino al
((30 giugno 2003))
; tuttavia, qualora sia stata già fissata udienza di discussione, i giudizi sono sospesi a richiesta del contribuente che dichiari di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. L'estinzione del giudizio è subordinata all'integrale pagamento delle somme di cui al comma 1. Nell'ipotesi di pagamento eseguito in misura inferiore a quella dovuta, qualora sia riconosciuta la scusabilità dell'errore, è consentita la regolarizzazione del pagamento medesimo
((entro sessanta giorni dalla data del ricevimento della richiesta da parte degli uffici competenti; al versamento integrativo si applicano gli interessi in misura pari al tasso legale))
.
6. A seguito della definizione della lite, non sono dovute le somme provvisoriamente dovute in pendenza di giudizio, anche se iscritte a ruolo o liquidate. La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme eventualmente già versate dal contribuente.
7. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di presentazione delle domande di cui al comma 1, le procedure per il controllo delle stesse, le modalità per l'estinzione dei giudizi, e le altre norme occorrenti per l'applicazione del presente articolo.