LEGGE 21 novembre 2000, n. 342

Misure in materia fiscale.

note: Entrata in vigore della legge: 10-12-2000 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2018)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 1-1-2012
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 61 
              Disposizioni in materia di autotrasporto 
 
  1. All'articolo 6 della legge 23 dicembre 1999,  n.  488,  dopo  il
comma 22, sono aggiunti i seguenti: 
    "22-bis. Le tasse automobilistiche dovute in relazione alla massa
rimorchiabile  degli  autoveicoli  per   trasporto   di   cose   sono
determinate secondo i parametri e le misure individuati nella tabella
2-bis allegata alla presente legge. 
    22-ter. Le tasse di cui al comma 22-bis sono dovute,  sulla  base
delle  caratteristiche  tecniche,  tenendo  conto   delle   eventuali
limitazioni risultanti dalla carta di  circolazione,  in  aggiunta  a
quelle dovute per le automotrici, entro i termini e con le  modalita'
in vigore per le stesse. 
    22-quater. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare  ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
sentita la Conferenza permanente per i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono essere
modificate le misure delle tasse automobilistiche di cui alla tabella
2-bis allegata alla presente legge". 
  2. I versamenti di cui al comma 22-bis dell'articolo 6 della  legge
23 dicembre 1999,  n.  488,  introdotto  dal  comma  1  del  presente
articolo, relativi a periodi  gia'  scaduti  nell'anno  2000  ma  non
ancora eseguiti, devono essere effettuati nel primo periodo utile per
il pagamento a decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge, sulla base delle caratteristiche tecniche  risultanti
dalla  carta  di  circolazione,   tenendo   conto   delle   eventuali
limitazioni risultanti dalla carta di circolazione, alla stessa data. 
  3. All'articolo 2 del  decreto-legge  28  dicembre  1998,  n.  451,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999,  n.  40,
dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
    "1-bis. Gli importi di cui al comma 1  sono  fissati  annualmente
con decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  nei  limiti
delle   risorse   finanziarie   stanziate,   tenendo   conto    anche
dell'adeguamento dei predetti importi alle variazioni dell'indice dei
prezzi al consumo per le famiglie di  operai  ed  impiegati  relativo
all'anno precedente". 
  4. Ai fini di quanto  previsto  dal  comma  3,  e'  autorizzato  lo
stanziamento  di  euro  48.546.948,51  per  l'anno  2002  e  di  euro
49.063.405,41 a decorrere dall'anno 2003 ((e fino  all'anno  2011.  A
decorrere dall'anno 2012, agli oneri derivanti da quanto previsto dal
comma 3, si provvede  nell'ambito  dello  stanziamento  iscritto  sul
capitolo 3820 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze.)) 
  5. Alla legge 23 dicembre 1999,  n.  488,  dopo  la  tabella  2  e'
inserita la tabella 2-bis di cui all'allegato 1 della presente legge.