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LEGGE 9 ottobre 2000, n. 285

Interventi per i Giochi olimpici invernali "Torino 2006".

note: Entrata in vigore della legge: 17-10-2000 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2023)
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Testo in vigore dal:  31-12-2023
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Art. 3

Compiti dell'Agenzia
1. L'Agenzia realizza il piano degli interventi di cui alla presente legge, definito dal Comitato di regia di cui all'articolo 1, comma 1-bis, con le modalità di cui all'articolo 14-bis, in modo da consentire la coordinata e tempestiva riuscita delle manifestazioni inerenti ai Giochi olimpici. A tale fine, l'Agenzia opera in coerenza con le indicazioni del Comitato organizzatore, relativamente alla predisposizione del predetto piano degli interventi, alla localizzazione ed alle caratteristiche tecnico-funzionali e sociali delle opere, all'ordine di priorità ed ai tempi di ultimazione delle stesse, nonché alla quantificazione dell'onere economico di ciascuna opera ed alla sua relativa copertura finanziaria. Il piano degli interventi tiene altresì conto delle esigenze derivanti dall'uso degli impianti e delle infrastrutture successivo allo svolgimento dei Giochi olimpici, garantendo caratteristiche funzionali e gestionali idonee, sul piano economico, sociale e sportivo, con particolare riferimento all'utilizzo residenziale definitivo dei villaggi olimpici.
2. Per gli interventi di cui alla presente legge, ad eccezione degli interventi relativi alla strada statale n. 24, degli interventi autostradali indicati nell'allegato 3, nonché degli interventi relativi alla realizzazione delle opere connesse se non diversamente previsto dal decreto di cui all'articolo 1, comma 1, l'Agenzia svolge le funzioni di stazione appaltante. A tali fini, l'Agenzia è assimilata ai soggetti indicati all'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.
2-bis. L'Agenzia, qualora stazione appaltante, è competente per le procedure espropriative e di occupazione d'urgenza, nell'area della regione Piemonte, preordinate alla realizzazione di opere o interventi previsti dalla presente legge. Per gli impianti sportivi e le infrastrutture olimpiche e viarie di cui all'articolo 1, comma 1, per le quali il piano degli interventi individua la definitiva destinazione, l'Agenzia può delegare, previa convenzione e con specificazione dell'ambito e delle modalità della delega, l'esercizio delle funzioni espropriative all'ente beneficiario finale.
2-ter. L'Agenzia, qualora stazione appaltante, ha la facoltà di procedere all'occupazione temporanea e, sussistendone i presupposti, d'urgenza, dei beni pubblici e privati attigui a quelli essenziali per la realizzazione degli impianti sportivi e delle infrastrutture di cui all'articolo 1, comma 1, come definiti nel piano degli interventi, qualora l'occupazione si renda necessaria ad integrare le finalità delle infrastrutture e degli impianti stessi ed a soddisfarne le prevedibili esigenze future. L'Agenzia esercita tale facoltà anche nel caso in cui l'occupazione sia necessaria per la realizzazione, anche da parte del Comitato organizzatore dei Giochi olimpici ovvero di enti pubblici e loro società strumentali, delle infrastrutture temporanee e degli allestimenti degli impianti e delle infrastrutture di cui all'articolo 1 funzionali allo svolgimento dei Giochi olimpici.
2-quater. La facoltà di cui al comma 2-ter può essere esercitata, mediante ordinanza che determina altresì in via provvisoria le indennità di occupazione, a seguito dell'approvazione da parte dell'Agenzia del progetto definitivo o della variante avente per oggetto l'opera cui l'occupazione è preordinata. Le indennità definitive di occupazione spettanti ai proprietari sono determinate ai sensi dell'articolo 50 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e successive modificazioni. Al proprietario del fondo secondo le risultanze catastali è notificato almeno dieci giorni prima un avviso contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui è prevista l'esecuzione dell'ordinanza che impone l'occupazione temporanea; entro lo stesso termine è pubblicato, per almeno dieci giorni, il suddetto avviso nell'albo del comune o dei comuni in cui è sito il fondo. In caso di irreperibilità del proprietario del fondo la pubblicazione ha valore di avvenuta notifica.
3. L'Agenzia, qualora stazione appaltante, o i soggetti delegati dall'Agenzia ai sensi del comma 3-bis, possono stipulare convenzioni con soggetti terzi, anche privati, che concorrono in tutto o in parte al finanziamento delle opere di cui all'articolo 1. Tali convenzioni definiscono le risorse finanziarie messe a disposizione, le modalità ed i tempi per la realizzazione delle opere nonché gli interventi sostitutivi in caso di inadempienza.
3-bis. L'Agenzia può altresì stipulare convenzioni al fine di delegare, tenuto conto della tipologia dell'intervento e della capacità organizzativa e gestionale del soggetto delegato, le funzioni di stazione appaltante ad amministrazioni o soggetti pubblici, con particolare riguardo agli enti competenti istituzionalmente alla realizzazione degli impianti e delle infrastrutture olimpiche e viarie comprese nel piano degli interventi di cui agli allegati 1, 2 e 3. Le convenzioni che definiscono la delega di stazione appaltante prevedono altresì le risorse finanziarie riconosciute all'ente delegato per le attività connesse alla delega nei limiti della dotazione finanziaria complessiva prevista per i singoli interventi, con esclusione delle spese riconosciute per il funzionamento dell'Agenzia indicate nell'articolo 10, comma 2. L'Agenzia stipula le predette convenzioni previa gara, da espletarsi almeno sulla base di studi di fattibilità, nel rispetto della direttiva 93/37/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, e delle norme concernenti le verifiche antimafia; gli esecutori dovranno essere qualificati ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34.
4. Gli sportelli unici comunali possono avvalersi dell'Agenzia per le attività inerenti agli interventi previsti dalla presente legge.
5. Alle convenzioni di cui al comma 3 partecipa, nel caso di opere riguardanti impianti gestiti da privati concessionari, l'ente concedente, anche ai fini dell'eventuale ridefinizione degli oneri per i servizi a carico del concessionario.
6. L'Agenzia può stipulare convenzioni con soggetti pubblici per l'utilizzazione di strutture in dotazione agli stessi.
7. L'Agenzia termina la propria attività il 31 dicembre 2006. (10)(11)
((13))
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AGGIORNAMENTO (10)

La L. 27 dicembre 2006, n. 296 ha disposto (con l'art. 1, comma 1299) che "Al fine di consentire la definizione delle procedure espropriative e dei contenziosi pendenti nonché l'ultimazione dei collaudi tecnico-amministrativi relativi alle opere realizzate per lo svolgimento dei XX Giochi olimpici invernali "Torino 2006" e dei IX Giochi Paralimpici di Torino, il termine di cui all'articolo 3, comma 7, della legge 9 ottobre 2000, n. 285, è prorogato al 31 dicembre 2007".
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AGGIORNAMENTO (11)

Il D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, ha disposto (con l'art. 44, comma 8-quinquies) che al fine di consentire l'ultimazione delle procedure espropriative e dei contenziosi pendenti nonché dei collaudi tecnico-amministrativi relativi alle opere realizzate per lo svolgimento dei XX Giochi olimpici invernali e dei IX Giochi paralimpici invernali svoltisi a Torino nel 2006 e delle opere previste e finanziate dalla legge 8 maggio 2012, n. 65, il termine di cui al comma 7, del presente articolo è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2023.
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AGGIORNAMENTO (13)

Il D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, come modificato dal D.L. 30 dicembre 2023, n. 215, ha disposto (con l'art. 44, comma 8-quinquies) che " Al fine di consentire l'ultimazione delle procedure espropriative e dei contenziosi pendenti nonché dei collaudi tecnico-amministrativi relativi alle opere realizzate per lo svolgimento dei XX Giochi olimpici invernali e dei IX Giochi paralimpici invernali svoltisi a Torino nel 2006 e delle opere previste e finanziate dalla legge 8 maggio 2012, n. 65, il termine di cui all'articolo 3, comma 7, della legge 9 ottobre 2000, n. 285, come prorogato dall'articolo 2, comma 5-octies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2024".