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LEGGE 9 ottobre 2000, n. 285

Interventi per i Giochi olimpici invernali "Torino 2006".

note: Entrata in vigore della legge: 17-10-2000 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2023)
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Testo in vigore dal:  17-10-2000

Art. 2

(Agenzia per lo svolgimento
dei Giochi olimpici)
1. È istituita l'Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici, di seguito denominata "Agenzia", con sede in Torino.
2. L'Agenzia ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile.
L'attività dell'Agenzia è disciplinata dal diritto privato.
3. Il controllo successivo della Corte dei conti sull'Agenzia è espletato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni.
Nota all'art. 2:
- Il testo del comma 4 dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti), così come modificato dall'art. 2 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, è il seguente:
"4. La Corte dei conti svolge, anche in corso di esercizio, il controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio delle amministrazioni pubbliche, nonché sulle gestioni fuori bilancio e sui fondi di provenienza comunitaria, verificando la legittimità e la regolarità delle gestioni, nonché il funzionamento dei controlli interni a ciascuna amministrazione. Accerta, anche in base all'esito di altri controlli, la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa agli obiettivi stabiliti dalla legge, valutando comparativamente costi, modi e tempi dello svolgimento dell'azione amministrativa.
La Corte definisce annualmente i programmi ed i criteri di riferimento del controllo".