LEGGE 27 luglio 2000, n. 212

Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente.

note: Entrata in vigore della legge: 1-8-2000 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/08/2022)
Testo in vigore dal: 27-10-2019
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 8 
                 Tutela dell'integrita' patrimoniale 
 
  1.  L'obbligazione  tributaria  puo'  essere  estinta   anche   per
compensazione. ((33)) 
  2.  E'  ammesso  l'accollo  del  debito  d'imposta   altrui   senza
liberazione del contribuente originario. 
  3. Le disposizioni tributarie non possono stabilire  ne'  prorogare
termini di prescrizione  oltre  il  limite  ordinario  stabilito  dal
codice civile. 
  4. L'amministrazione finanziaria e' tenuta a  rimborsare  il  costo
delle fideiussioni che  il  contribuente  ha  dovuto  richiedere  per
ottenere la  sospensione  del  pagamento  o  la  rateizzazione  o  il
rimborso dei tributi. Il rimborso  va  effettuato  quando  sia  stato
definitivamente accertato che l'imposta non era dovuta o  era  dovuta
in misura minore rispetto a quella accertata. 
  5. L'obbligo di conservazione di atti e documenti, stabilito a soli
effetti tributari, non puo' eccedere il termine di dieci  anni  dalla
loro emanazione o dalla loro formazione. 
  6. Con decreto  del  Ministro  delle  finanze,  adottato  ai  sensi
dell'articolo 17, comma 3,  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,
relativo ai poteri regolamentari dei Ministri nelle materie  di  loro
competenza, sono emanate le disposizioni di attuazione  del  presente
articolo. 
  7.  La  pubblicazione  e  ogni  informazione  relative  ai  redditi
tassati, anche previste dall'articolo 15 della legge 5  luglio  1982,
n. 441, sia nelle forme previste dalla stessa legge sia da  parte  di
altri soggetti, deve sempre  comprendere  l'indicazione  dei  redditi
anche al netto delle relative imposte. 
  8. Ferme restando, in via transitoria, le disposizioni  vigenti  in
materia  di  compensazione,  con   regolamenti   emanati   ai   sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  e'
disciplinata  l'estinzione  dell'obbligazione   tributaria   mediante
compensazione, estendendo,  a  decorrere  dall'anno  d'imposta  2002,
l'applicazione  di  tale  istituto  anche  a  tributi  per  i   quali
attualmente non e' previsto. 
 
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AGGIORNAMENTO (33) 
  Il D.Lgs. 9 luglio 1997,  n.  241,  come  modificato  dal  D.L.  26
ottobre 2019, n. 124, ha disposto (con l'art. 17, comma 2-quater) che
"In deroga alle previsioni di cui  all'articolo  8,  comma  1,  della
legge 27 luglio 2000, n. 212, per i  contribuenti  a  cui  sia  stato
notificato il provvedimento di cessazione della partita IVA, ai sensi
dell'articolo 35, comma 15-bis,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 ottobre  1972,  n.  633,  e'  esclusa  la  facolta'  di
avvalersi, a partire dalla data di notifica del provvedimento,  della
compensazione  dei  crediti,  ai  sensi  del  comma  1  del  presente
articolo; detta esclusione opera  a  prescindere  dalla  tipologia  e
dall'importo dei crediti,  anche  qualora  questi  ultimi  non  siano
maturati con riferimento all'attivita' esercitata con la partita  IVA
oggetto del provvedimento, e  rimane  in  vigore  fino  a  quando  la
partita IVA risulti cessata". 
  Ha inoltre disposto (con l'art.  17,  comma  2-quinquies)  che  "In
deroga alle previsioni di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 27
luglio 2000, n. 212, per i contribuenti a cui sia stato notificato il
provvedimento di esclusione della partita IVA dalla  banca  dati  dei
soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie, ai sensi
dell'articolo 35, comma 15-bis,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 ottobre  1972,  n.  633,  e'  esclusa  la  facolta'  di
avvalersi, a partire dalla data di notifica del provvedimento,  della
compensazione dei crediti IVA, ai sensi  del  comma  1  del  presente
articolo; detta esclusione rimane in vigore fino a quando  non  siano
rimosse  le  irregolarita'  che  hanno   generato   l'emissione   del
provvedimento di esclusione".