LEGGE 8 marzo 2000, n. 53

Disposizioni per il sostegno della maternita' e della paternita', per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle citta'.

note: Entrata in vigore della legge: 28-3-2000 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/07/2022)
Testo in vigore dal: 13-8-2022
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 4 
               Congedi per eventi e cause particolari 
 
  1. La lavoratrice e il lavoratore  hanno  diritto  ad  un  permesso
retribuito di tre giorni lavorativi all'anno in caso di decesso o  di
documentata grave infermita' del coniuge o di  un  parente  entro  il
secondo grado o del convivente, purche' la stabile convivenza con  il
lavoratore o la lavoratrice risulti da certificazione anagrafica.  In
alternativa, nei casi di documentata grave infermita', il  lavoratore
e la lavoratrice possono concordare con il datore di  lavoro  diverse
modalita' di espletamento dell'attivita' lavorativa. 
  2. I dipendenti di datori di  lavoro  pubblici  o  privati  possono
richiedere, per gravi e documentati motivi familiari, fra i quali  le
patologie individuate ai sensi del comma 4, un  periodo  di  congedo,
continuativo o frazionato, non superiore a  due  anni.  Durante  tale
periodo il dipendente conserva il posto di  lavoro,  non  ha  diritto
alla retribuzione  e  non  puo'  svolgere  alcun  tipo  di  attivita'
lavorativa. Il congedo non e' computato nell'anzianita'  di  servizio
ne' ai fini previdenziali; il lavoratore puo' procedere al  riscatto,
ovvero al versamento dei relativi  contributi,  calcolati  secondo  i
criteri della prosecuzione volontaria. 
  3.  I   contratti   collettivi   disciplinano   le   modalita'   di
partecipazione agli eventuali corsi di formazione del  personale  che
riprende l'attivita' lavorativa dopo la sospensione di cui  al  comma
2. 
  4. Entro sessanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge, il Ministro per la solidarieta' sociale, con  proprio
decreto, di concerto con i Ministri della sanita', del lavoro e della
previdenza  sociale  e  per  le  pari  opportunita',  provvede   alla
definizione dei criteri per  la  fruizione  dei  congedi  di  cui  al
presente articolo, all'individuazione delle patologie  specifiche  ai
sensi del comma 2, nonche' alla individuazione  dei  criteri  per  la
verifica periodica relativa  alla  sussistenza  delle  condizioni  di
grave infermita' dei soggetti di cui al comma 1. 
  4-bis. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2001, N. 151. 
  ((4-ter. Il rifiuto, l'opposizione o l'ostacolo  all'esercizio  dei
diritti di assenza dal  lavoro  di  cui  al  presente  articolo,  ove
rilevati nei due anni antecedenti alla richiesta della certificazione
della parita' di  genere  di  cui  all'articolo  46-bis  del  decreto
legislativo 11 aprile 2006, n.  198,  o  di  analoghe  certificazioni
previste dalle regioni  e  dalle  province  autonome  nei  rispettivi
ordinamenti, impediscono al datore di lavoro il  conseguimento  delle
stesse certificazioni)).