LEGGE 8 marzo 2000, n. 53

Disposizioni per il sostegno della maternita' e della paternita', per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle citta'.

note: Entrata in vigore della legge: 28-3-2000 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/07/2022)
Testo in vigore dal: 27-4-2001
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 3.
                        Congedi dei genitori

  1.  All'articolo  1  della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, dopo il
terzo  comma  e'  inserito  il seguente: "Il diritto di astenersi dal
lavoro  di  cui all'articolo 7, ed il relativo trattamento economico,
sono  riconosciuti  anche  se  l'altro genitore non ne ha diritto. Le
disposizioni  di  cui  al  comma  1  dell'articolo  7  e  al  comma 2
dell'articolo  15  sono  estese alle lavoratrici di cui alla legge 29
dicembre  1987,  n.  546,  madri  di  bambini nati a decorrere dal 1o
gennaio  2000. Alle predette lavoratrici i diritti previsti dal comma
1   dell'articolo   7   e  dal  comma  2  dell'articolo  15  spettano
limitatamente  ad un periodo di tre mesi, entro il primo anno di vita
del bambino".
  2.  L'articolo  7  della  legge  30  dicembre  1971,  n.  1204,  e'
sostituito dal seguente:
    "Art.  7.  -  1.  Nei primi otto anni di vita del bambino ciascun
genitore  ha  diritto  di  astenersi  dal lavoro secondo le modalita'
stabilite  dal  presente  articolo.  Le  astensioni  dal  lavoro  dei
genitori  non  possono  complessivamente  eccedere il limite di dieci
mesi,  fatto  salvo  il  disposto  del comma 2 del presente articolo.
Nell'ambito  del  predetto limite, il diritto di astenersi dal lavoro
compete:
      a)  alla  madre lavoratrice, trascorso il periodo di astensione
obbligatoria  di  cui  all'articolo 4, primo comma, lettera c), della
presente   legge,  per  un  periodo  continuativo  o  frazionato  non
superiore a sei mesi;
      b)   al   padre  lavoratore,  per  un  periodo  continuativo  o
frazionato non superiore a sei mesi;
      c) qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo
o frazionato non superiore a dieci mesi.
    2.  Qualora  il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi
dal  lavoro per un periodo non inferiore a tre mesi, il limite di cui
alla  lettera  b)  del  comma  1  e' elevato a sette mesi e il limite
complessivo  delle  astensioni  dal  lavoro  dei  genitori  di cui al
medesimo comma e' conseguentemente elevato a undici mesi.
    3.  Ai  fini  dell'esercizio  del  diritto  di cui al comma 1, il
genitore  e'  tenuto,  salvo  casi  di  oggettiva  impossibilita',  a
preavvisare  il  datore  di  lavoro  secondo le modalita' e i criteri
definiti  dai  contratti  collettivi,  e  comunque  con un periodo di
preavviso non inferiore a quindici giorni.
    4.   Entrambi   i   genitori,  alternativamente,  hanno  diritto,
altresi',  di astenersi dal lavoro durante le malattie del bambino di
eta'  inferiore  a  otto  anni ovvero di eta' compresa fra tre e otto
anni,  in  quest'ultimo  caso  nel limite di cinque giorni lavorativi
all'anno  per  ciascun  genitore, dietro presentazione di certificato
rilasciato  da un medico specialista del Servizio sanitario nazionale
o  con  esso  convenzionato.  La malattia del bambino che dia luogo a
ricovero  ospedaliero  interrompe  il decorso del periodo di ferie in
godimento da parte del genitore.
    5.  I periodi di astensione dal lavoro di cui ai commi 1 e 4 sono
computati  nell'anzianita'  di servizio, esclusi gli effetti relativi
alle  ferie e alla tredicesima mensilita' o alla gratifica natalizia.
Ai fini della fruizione del congedo di cui al comma 4, la lavoratrice
ed   il   lavoratore  sono  tenuti  a  presentare  una  dichiarazione
rilasciata  ai  sensi  dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n.
15,  attestante che l'altro genitore non sia in astensione dal lavoro
negli stessi giorni per il medesimo motivo".
  3.  All'articolo  10  della  legge  30 dicembre 1971, n. 1204, sono
aggiunti,  in fine, i seguenti commi: "Ai periodi di riposo di cui al
presente   articolo  si  applicano  le  disposizioni  in  materia  di
contribuzione  figurativa,  nonche'  di riscatto ovvero di versamento
dei   relativi   contributi   previsti   dal  comma  2,  lettera  b),
dell'articolo  15. In caso di parto plurimo, i periodi di riposo sono
raddoppiati  e le ore aggiuntive rispetto a quelle previste dal primo
comma  del  presente  articolo  possono  essere  utilizzate anche dal
padre".
  4.  L'articolo  15  della  legge  30  dicembre  1971,  n.  1204, e'
sostituito dal seguente:
    "Art.  15.  -  1.  Le  lavoratrici hanno diritto ad un'indennita'
giornaliera  pari  all'80  per  cento della retribuzione per tutto il
periodo   di  astensione  obbligatoria  dal  lavoro  stabilita  dagli
articoli  4  e 5 della presente legge. Tale indennita' e' comprensiva
di ogni altra indennita' spettante per malattia.
    2. Per i periodi di astensione facoltativa di cui all'articolo 7,
comma 1, ai lavoratori e alle lavoratrici e' dovuta:
      a)  fino  al terzo anno di vita del bambino, un'indennita' pari
al   30   per  cento  della  retribuzione,  per  un  periodo  massimo
complessivo tra i genitori di sei mesi; il relativo periodo, entro il
limite predetto, e' coperto da contribuzione figurativa;
      b)  fuori  dei  casi di cui alla lettera a), fino al compimento
dell'ottavo  anno  di  vita  del  bambino, e comunque per il restante
periodo di astensione facoltativa, un'indennita' pari al 30 per cento
della  retribuzione,  nell'ipotesi  in  cui  il  reddito  individuale
dell'interessato  sia inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento
minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria;
il   periodo   medesimo   e'  coperto  da  contribuzione  figurativa,
attribuendo come valore retributivo per tale periodo il 200 per cento
del  valore massimo dell'assegno sociale, proporzionato ai periodi di
riferimento,   salva   la   facolta'   di   integrazione   da   parte
dell'interessato,  con riscatto ai sensi dell'articolo 13 della legge
12   agosto  1962,  n.  1338,  ovvero  con  versamento  dei  relativi
contributi  secondo  i  criteri  e  le  modalita'  della prosecuzione
volontaria.
    3.  Per  i  periodi di astensione per malattia del bambino di cui
all'articolo 7, comma 4, e' dovuta:
      a)  fino  al  compimento del terzo anno di vita del bambino, la
contribuzione figurativa;
      b)  successivamente al terzo anno di vita del bambino e fino al
compimento  dell'ottavo anno, la copertura contributiva calcolata con
le modalita' previste dal comma 2, lettera b).
    4.  Il  reddito  individuale  di  cui  al comma 2, lettera b), e'
determinato   secondo   i  criteri  previsti  in  materia  di  limiti
reddituali per l'integrazione al minimo.
    5. Le indennita' di cui al presente articolo sono corrisposte con
gli  stessi  criteri  previsti  per  l'erogazione  delle  prestazioni
dell'assicurazione   obbligatoria   contro   le   malattie  dall'ente
assicuratore  della  malattia  presso  il  quale  la lavoratrice o il
lavoratore  e'  assicurato  e  non  sono  subordinate  a  particolari
requisiti contributivi o di anzianita' assicurativa".
  5. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2001, N. 151)).