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LEGGE 26 marzo 1999, n. 94

Ratifica ed esecuzione dell'accordo di amicizia e cooperazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica dell'Uzbekistan, fatto a Tashkent il 17 settembre 1997.

note: Entrata in vigore della legge: 20-4-1999
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Testo in vigore dal:  20-4-1999
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo di amicizia e cooperazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica dell'Uzbekistan, fatto a Tashkent il 17 settembre 1997.