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LEGGE 1 aprile 1999, n. 84

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1 febbraio 1999, n. 16, recante disposizioni urgenti per la modifica della legge 21 novembre 1991, n. 374, in tema di conferma dell'esercizio delle funzioni di giudice di pace, nonchè proroga dell'esercizio delle funzioni medesime.

note: Entrata in vigore della legge: 3-4-1999
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Testo in vigore dal:  3-4-1999
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

1. Il decreto-legge 1 febbraio 1999, n. 16, recante disposizioni urgenti per la conferma e la proroga dell'esercizio delle funzioni di giudice di pace, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1 aprile 1999

SCALFARO

D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri

Diliberto, Ministro di grazia e giustizia

Visto, il Guardasigilli: Diliberto ____________

Avvertenza:
Il decreto-legge 1 febbraio 1999, n. 16, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 25 del 1 febbraio 1999.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 69.