LEGGE 12 marzo 1999, n. 68

Norme per il diritto al lavoro dei disabili.

note: Le disposizioni di cui agli artt. 1, comma 4, 5, commi 1, 4 e 7, 6, 9, comma 6, secondo periodo, 13, comma 8, 18, comma 3, e 20 entrano in vigore il 24-3-1999. Le restanti disposizioni entrano in vigore il 17-1-2000. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/07/2020)
Testo in vigore dal: 24-9-2015
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 14. 
          (Fondo regionale per l'occupazione dei disabili) 
1. Le regioni istituiscono il Fondo regionale per  l'occupazione  dei
disabili,  di   seguito   denominato   "Fondo",   da   destinare   al
finanziamento dei programmi regionali di inserimento lavorativo e dei
relativi servizi. 
2. Le modalita' di funzionamento  e  gli  organi  amministrativi  del
Fondo sono determinati con legge regionale,  in  modo  tale  che  sia
assicurata una rappresentanza paritetica dei lavoratori,  dei  datori
di lavoro e dei disabili. 
3. Al Fondo sono destinati gli importi  derivanti  dalla  irrogazione
delle sanzioni amministrative previste  dalla  presente  legge  ed  i
contributi versati dai datori di lavoro ai sensi della presente legge
((non  versati  al  Fondo  di  cui  all'articolo  13)),  nonche'   il
contributo di fondazioni, enti di natura privata e soggetti  comunque
interessati. 
4. Il Fondo eroga: 
a) contributi agli enti indicati nella presente legge,  che  svolgano
attivita' rivolta  al  sostegno  e  all'integrazione  lavorativa  dei
disabili; 
((b) contributi per  il  rimborso  forfetario  parziale  delle  spese
necessarie all'adozione di accomodamenti ragionevoli  in  favore  dei
lavoratori con riduzione della capacita' lavorativa superiore  al  50
per cento, incluso l'apprestamento di tecnologie di telelavoro  o  la
rimozione delle barriere architettoniche che  limitano  in  qualsiasi
modo l'integrazione lavorativa della persona con disabilita', nonche'
per istituire il responsabile dell'inserimento lavorativo nei  luoghi
di lavoro)); 
c)  ogni  altra  provvidenza  in  attuazione  delle  finalita'  della
presente legge.