LEGGE 21 dicembre 1999, n. 526

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 1999.

note: Entrata in vigore della legge: 2-2-2000 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/09/2018)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 7-5-2004
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 10
      Modifiche al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155,
   di attuazione delle direttive 93/43/CEE e 96/3/CE, concernente
  l'igiene dei prodotti alimentari e altre disposizioni in materia

  1.  Il  comma  3  dell'articolo 3 del decreto legislativo 26 maggio
1997, n. 155, e' sostituito dal seguente:
"3.  Il responsabile dell'industria alimentare che esercita attivita'
di    produzione,    di    trasporto,    distribuzione,   vendita   e
somministrazione  diretta  di prodotti alimentari al consumatore deve
tenere   a   disposizione   dell'autorita'   competente  preposta  al
controllo,  anche  in  assenza  dei manuali di cui all'articolo 4, un
documento  contenente l'individuazione, da lui effettuata, delle fasi
critiche di cui al comma 2 e delle procedure di controllo che intende
adottare   al   riguardo,   nonche'   le   informazioni   concernenti
l'applicazione  delle  procedure  di  controllo e di sorveglianza dei
punti critici e i relativi risultati".
  2. All'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 26 maggio 1997,
n.  155,  dopo  la  parola:  "comunitarie" sono aggiunte le seguenti:
",anche   su   richiesta  motivata  del  responsabile  dell'industria
alimentare o del rappresentante di associazione dei produttori".
  3.  Dopo  l'articolo  3  del decreto legislativo 26 maggio 1997, n.
155, e' inserito il seguente:
"Art.  3-bis.  (Procedura  per  il  riconoscimento  dei laboratori di
analisi non annessi alle industrie alimentari). - 1. Ove, nell'ambito
della  procedura  di  autocontrollo  di  cui all'articolo 3, si renda
opportuno,  a giudizio del responsabile dell'autocontrollo ed al fine
di verificare la funzionalita' e l'efficacia dello stesso, effettuare
controlli  analitici  dei  prodotti,  questi  possono essere affidati
anche  a  laboratori  esterni,  iscritti in elenchi predisposti dalle
regioni  e  province  autonome.  Copia  degli  elenchi  e' inviata al
Ministero della sanita'.
  2. Per l'inserimento nell'elenco di cui al comma 1, il responsabile
del  laboratorio  presenta istanza alla regione o provincia autonoma,
diretta  a  dimostrare  di  essere  in  grado  di  svolgere controlli
analitici  idonei  a  garantire  che  le attivita' di cui al presente
decreto siano effettuate in modo igienico.
  3.  L'istanza  di  cui  al  comma  2  deve  essere  corredata della
indicazione   sulla   idoneita'   delle  strutture,  della  dotazione
strumentale  e  del  personale,  nonche' di copia dell'autorizzazione
rilasciata   dall'autorita'   locale   ai   fini  dell'esercizio  del
laboratorio.
  4. I laboratori esterni di cui al comma 1 devono essere conformi ai
criteri  generali  per  il  funzionamento  dei  laboratori  di  prova
stabiliti  dalla  norma  europea  EN45001 ed alle procedure operative
standard   previste   ai   punti   1   e   8   dell'allegato  II  del
decreto-legislativo 27 gennaio 1992, n. 120.
  5.  Con decreto del Ministro della sanita' sono fissati i requisiti
minimi  ed i criteri generali per il riconoscimento dei laboratori di
cui  al  comma  1, nonche' di quelli disciplinati da norme specifiche
che effettuano analisi ai fini dell'autocontrollo e sono disciplinate
le modalita' dei sopralluoghi di cui al comma 7.
  6.  Le  spese  derivanti  dalla  procedura  di  riconoscimento  dei
laboratori  non  pubblici  sono  a  carico  dei titolari dei medesimi
secondo  tariffe  stabilite ai sensi dell'articolo 5, comma 12, della
legge 29 dicembre 1990, n. 407.
  7.  Ferme  restando  le  competenze  delle regioni e delle province
autonome  di  cui  all'articolo 115, comma 2, lettera c), del decreto
legislativo  31  marzo  1998, n. 112, il Ministero della sanita' puo'
effettuare  sopralluoghi  presso i laboratori diretti a verificare la
sussistenza dei requisiti di cui al comma 5".
  4.  Il  comma  2  dell'articolo 8 del decreto legislativo 26 maggio
1997, n. 155, e' sostituito dal seguente:
"2. L'Autorita' incaricata del controllo deve indicare nel verbale di
accertamento  le carenze riscontrate e le prescrizioni di adeguamento
necessarie  per  assicurare  il  rispetto  delle  norme contenute nel
presente   decreto.   La   stessa   Autorita'  procede  con  separato
provvedimento  ad  applicare  le  sanzioni  di cui al comma 1 qualora
risulti   che   il  responsabile  dell'industria  alimentare  non  ha
provveduto  ad  adeguarsi  alle  prescrizioni impartite a seguito del
primo  controllo, entro un termine prefissato, comunque non inferiore
a centoventi giorni dalla data del verbale del primo accertamento".
  5.  Le  regioni  e  le  province  autonome  di  Trento e di Bolzano
individuano,  entro  sessanta  giorni dalla data di entrata in vigore
della   presente  legge,  con  proprio  provvedimento,  le  industrie
alimentari  nei  confronti  delle  quali  adottare, in relazione alla
tipologia  di  attivita', alle dimensioni dell'impresa e al numero di
addetti,  misure  dirette  a  semplificare  le  procedure del sistema
Hazard  analysis and critical control points (HACCP). I provvedimenti
sono  inviati al Ministro della sanita' ai fini dell'emanazione degli
opportuni  regolamenti  ovvero,  ove  occorra,  della proposizione di
appropriate  modifiche alla direttiva 93/43/CEE del Consiglio, del 14
giugno 1993.
  6.  Al  comma  2  dell'articolo 9 del decreto legislativo 26 maggio
1997,  n.  155,  le parole: "agli esercizi di vendita al dettaglio di
sostanze   alimentari   destinate  ad  essere  vendute  nei  predetti
esercizi"   sono   sostituite   dalle  seguenti:  "agli  esercizi  di
somministrazione  e  vendita  al  dettaglio  di  sostanze  alimentari
destinate ad essere somministrate e vendute nei predetti esercizi".
  7.  I  prodotti  alimentari  che richiedono metodi di lavorazioni e
locali, particolari e tradizionali, nonche' recipienti di lavorazione
e   tecniche  di  conservazione  essenziali  per  le  caratteristiche
organolettiche  del  prodotto,  non  conformi  alle  prescrizioni  di
attuazione  delle  direttive  93/43/CEE  del Consiglio, del 14 giugno
1993,  e  96/3/CE della Commissione, del 26 gennaio 1996, non possono
essere  esportati,  ne'  essere oggetto di commercializzazione, fatta
eccezione  per i prodotti tradizionali individuati ai sensi e per gli
effetti  dell'articolo  8  del decreto legislativo 30 aprile 1998, n.
173.
  8. Non costituisce commercializzazione, ai sensi del divieto di cui
al  comma  7,  la  vendita  diretta  anche  per  via  telematica  dal
produttore  e  da  consorzio  fra  produttori  ovvero  da organismi e
associazioni  di  promozione  degli  alimenti  tipici  al consumatore
finale,  nell'ambito della provincia della zona tipica di produzione.
((Gli esercizi di somministrazione e di ristorazione sono considerati
consumatori finali)).
  9.  Gli  alberghi,  i pubblici esercizi, le collettivita', le mense
devono  conservare  i prodotti alimentari, di cui al comma 7, in modo
idoneo  a  garantire  la  non  contaminazione dei prodotti alimentari
prodotti conformemente al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155,
e successive modificazioni.
  10.  Con decreto del Ministro della sanita' puo' essere disposto il
divieto  temporaneo  di  vendita di prodotti alimentari regolamentati
dai commi 7 e seguenti in caso di pericolo per la salute umana.
  11.  Il  Governo  e'  delegato  ad emanare, entro ventiquattro mesi
dalla  data  di  entrata  in  vigore della presente legge, uno o piu'
decreti  legislativi  contenenti norme per il sostegno dei produttori
di  prodotti  alimentari tipici e tradizionali, di cui al comma 7, al
fine  di  favorire  il raggiungimento di un reddito minimo nelle zone
economicamente   depresse   o   a  rischio  ambientale,  senza  oneri
aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.