LEGGE 23 dicembre 1999, n. 488

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000).

note: Entrata in vigore della legge: 1-1-2000 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/07/2022)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 1-1-2000
                               ART. 43
   (Fondo pensioni dei dipendenti della Ferrovie dello Stato Spa).
   1.  Entro  novanta  giorni  dalla  data di entrata in vigore della
presente  legge, il Fondo pensioni del personale delle Ferrovie dello
Stato,  istituito con la legge 9 luglio 1908, n. 418, e' soppresso. A
decorrere  dalla medesima data e' istituito presso l'INPS un apposito
Fondo  speciale  al  quale e' iscritto obbligatoriamente, con effetto
dalla stessa data, tutto il personale dipendente dalla Ferrovie dello
Stato  Spa.  Nel  predetto  Fondo  speciale  l'iscrizione  di ciascun
soggetto  determina  la  costituzione  di una posizione previdenziale
complessiva  conforme  all'anzianita'  assicurativa ed all'anzianita'
contributiva  vantata  presso  il  soppresso  Fondo,  ivi comprese le
anzianita' connesse all'eventuale esercizio di facolta' di riscatto o
di ricongiunzione di periodi assicurativi.
   2. Al Fondo speciale di cui al comma 1 affluiscono:
     a)  l'ammontare  delle  contribuzioni  complessive  a carico dei
datori  di  lavoro  e  dei  lavoratori  nella  misura  prevista dalla
normativa vigente per il soppresso Fondo;
     b) l'ammontare degli altri trasferimenti o versamenti previsti a
copertura  degli oneri per le anzianita' assicurative e le anzianita'
contributive connesse all'eventuale esercizio di facolta' di riscatto
o di ricongiunzione di periodi assicurativi;
     c)  tutte  le  attivita'  e  le passivita' quali risultano dalla
contabilita' del soppresso Fondo alla data del 31 dicembre 1999.
   3.  Sono  a  carico  del  Fondo  speciale  di  cui  al  comma  1 i
trattamenti  pensionistici  in  essere nonche' quelli da liquidare in
favore  dei  lavoratori  iscritti,  secondo  le regole previste dalla
normativa vigente, presso il soppresso Fondo. Gli eventuali squilibri
gestionali  del Fondo speciale di cui al comma 1 restano a carico del
bilancio dello Stato, ai sensi dell'articolo 210, ultimo comma, primo
periodo,  del  testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.
   4.  Al  Fondo  speciale  di cui al comma 1 sovrintende un comitato
amministratore, la cui composizione ed i cui compiti sono determinati
con  decreto  del  Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto   con   il   Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione economica.
   5.  Ai  fini  dello  svolgimento dei compiti di gestione del Fondo
speciale di cui al comma 1, con effetto dalla data di cui al medesimo
comma  1  e'  trasferito  all'INPS  il personale della Ferrovie dello
Stato  Spa  adibito  in  via esclusiva o prevalente al servizio delle
pensioni, nei limiti di un contingente di 250 unita' entro il termine
di due anni. Alla copertura della relativa spesa per l'INPS, valutata
in   lire   20  miliardi  su  base  annua,  si  provvede,  attraverso
corrispondente riduzione delle somme dovute alla Ferrovie dello Stato
Spa  a titolo di corrispettivo per i contratti di programma in essere
tra  il  Ministero  dei  trasporti  e della navigazione e la Ferrovie
dello  Stato  SPa.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei
ministri,  su  proposta  del  Ministro  per  la funzione pubblica, da
emanare  entro  trenta  giorni  dalla data di entrata in vigore della
presente  legge,  vengono  definite le modalita' di inquadramento del
predetto personale nei ruoli dell'INPS.
   6.  In sede di prima applicazione i rapporti tra la Ferrovie dello
Stato  Spa,  l'INPS  e  gli altri enti ed amministrazioni interessati
sono regolati da apposite convenzioni atte a garantire la continuita'
delle funzioni.
   7.  Le  necessarie  norme  attuative  del  presente  articolo sono
definite  con  uno  o  piu'  decreti  del Ministro del lavoro e della
previdenza  sociale,  di  concerto  con  il  Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica.