LEGGE 23 dicembre 1999, n. 488

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000).

note: Entrata in vigore della legge: 1-1-2000 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/07/2022)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 16-7-2022
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 26 
                    (Acquisto di beni e servizi). 
 
  1. Il Ministero del tesoro, del  bilancio  e  della  programmazione
economica, nel rispetto della vigente normativa in materia di  scelta
del contraente, stipula, anche avvalendosi di societa' di  consulenza
specializzate,  selezionate  anche  in  deroga  alla   normativa   di
contabilita'  pubblica,  con  procedure  competitive   tra   primarie
societa' nazionali ed estere,  convenzioni  con  le  quali  l'impresa
prescelta si impegna ad accettare, sino a concorrenza della quantita'
massima complessiva  stabilita  dalla  convenzione  ed  ai  prezzi  e
condizioni ivi previsti, ordinativi di fornitura di  beni  e  servizi
deliberati dalle amministrazioni dello Stato  anche  con  il  ricorso
alla locazione finanziaria. I contratti conclusi  con  l'accettazione
di tali ordinativi  non  sono  sottoposti  al  parere  di  congruita'
economica. Ove previsto nel bando di  gara,  le  convenzioni  possono
essere stipulate con  una  o  piu'  imprese  alle  stesse  condizioni
contrattuali proposte dal miglior offerente. Ove previsto  nel  bando
di gara, le  convenzioni  possono  essere  stipulate  per  specifiche
categorie   di   amministrazioni   ovvero   per   specifici    ambiti
territoriali. Il quarto periodo ((si  applica))  anche  agli  accordi
quadro stipulati ((dalla Consip S.p.A.)) ai  sensi  dell'articolo  4,
commi 3-ter e 3-quater ((,)) del decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. 
  2. Il parere del Consiglio di  Stato,  previsto  dall'articolo  17,
comma 25, lettera c), della legge 15  maggio  1997,  n.  127  non  e'
richiesto per le convenzioni di cui al comma 1 del presente articolo.
Alle predette  convenzioni  e  ai  relativi  contratti  stipulati  da
amministrazioni dello Stato,  in  luogo  dell'articolo  3,  comma  1,
lettera g), della legge 14 gennaio 1994, n. 20, si applica il comma 4
del medesimo articolo 3 della stessa legge. 
  3. Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle  convenzioni
stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i  parametri  di
prezzo-qualita', come  limiti  massimi,  per  l'acquisto  di  beni  e
servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure
telematiche per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi del decreto
del  Presidente  della  Repubblica  4  aprile  2002,   n.   101.   La
stipulazione di un contratto in  violazione  del  presente  comma  e'
causa di responsabilita' amministrativa; ai fini della determinazione
del danno erariale si tiene  anche  conto  della  differenza  tra  il
prezzo previsto nelle convenzioni e quello indicato nel contratto. Le
disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai comuni  con
popolazione fino a 1.000 abitanti e ai comuni montani con popolazione
fino a 5.000 abitanti. 
  3-bis.  I  provvedimenti  con  cui  le  amministrazioni   pubbliche
deliberano di procedere in modo autonomo a singoli acquisti di beni e
servizi sono trasmessi alle  strutture  e  agli  uffici  preposti  al
controllo di gestione, per l'esercizio delle funzioni di sorveglianza
e di controllo, anche ai sensi del comma  4.  Il  dipendente  che  ha
sottoscritto  il  contratto   allega   allo   stesso   una   apposita
dichiarazione con la quale attesta, ai sensi e per gli effetti  degli
articoli 47 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, e  successive  modifiche,  il  rispetto  delle
disposizioni contenute nel comma 3. 
  4. Nell'ambito di  ciascuna  pubblica  amministrazione  gli  uffici
preposti al controllo  di  gestione  ai  sensi  dell'articolo  4  del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286,  verificano  l'osservanza
dei parametri  di  cui  al  comma  3,  richiedendo  eventualmente  al
Ministero del tesoro, del bilancio e della  programmazione  economica
il parere  tecnico  circa  le  caratteristiche  tecnico-funzionali  e
l'economicita' dei prodotti acquisiti. Annualmente i responsabili dei
predetti uffici sottopongono all'organo  di  direzione  politica  una
relazione riguardante i risultati, in termini di riduzione di  spesa,
conseguiti attraverso l'attuazione di quanto  previsto  dal  presente
articolo. Tali relazioni sono rese disponibili sui siti  Internet  di
ciascuna amministrazione. Nella fase di prima applicazione,  ove  gli
uffici preposti al controllo di  gestione  non  siano  costituiti,  i
compiti di verifica e referto sono svolti dai  servizi  di  controllo
interno. (37) 
  5. Il Ministro del tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione
economica presenta annualmente alle Camere una relazione che illustra
le modalita' di attuazione del presente articolo nonche' i  risultati
conseguiti. (30) (31) (38) 
 
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AGGIORNAMENTO (30) 
  La L. 27 dicembre 2006, n. 296, ha disposto (con  l'art.  1,  comma
209) che "Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma
208, sono abrogati [...] gli articoli 24 e 26 della legge 23 dicembre
1999, n. 488". 
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AGGIORNAMENTO (31) 
  La L. 27 dicembre 2006, n. 296, come modificata dal D.L.  2  luglio
2007, n. 81, convertito, con modificazioni dalla L. 3 agosto 2007, n.
127, ha disposto (con l'art. 1, comma 209) che dalla data di  entrata
in vigore del decreto di cui all'art. 1,  comma  208  della  predetta
legge e' abrogato il solo articolo 24. 
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AGGIORNAMENTO (37) 
  Il D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla L.
15 luglio 2011, n. 111 ha disposto (con l'art. 11, comma 12)  che  la
relazione di cui al comma 4 del presente articolo "illustra inoltre i
risultati, in termini di riduzione di  spesa,  conseguiti  attraverso
l'attuazione di quanto previsto dal presente  articolo  per  ciascuna
categoria merceologica. Tale relazione e' inviata entro  il  mese  di
giugno di ciascun anno al Ministero dell'economia e delle  finanze  -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato." 
    
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AGGIORNAMENTO (38) 
  Il D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni dalla  L.
7 agosto 2012, n. 135, ha disposto (con l'art. 1, comma 15) che  "Con
riferimento alle convenzioni di cui all'articolo 26  della  legge  23
dicembre 1999, n. 488, alle quali, alla data  di  entrata  in  vigore
della legge  di  conversione  del  presente  decreto,  sia  possibile
ricorrere, le quantita' ovvero gli importi  massimi  complessivi  ivi
previsti sono incrementati  in  misura  pari  alla  quantita'  ovvero
all'importo originario, a decorrere dalla data di  esaurimento  della
convenzione stessa, ove questa intervenga prima del 31 dicembre  2012
e  fatta  salva  la  facolta'  di  recesso   dell'aggiudicatario   da
esercitarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto." 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 16) che "La  durata  delle
convenzioni di cui al precedente comma 15 e'  prorogata  fino  al  30
giugno 2013, a decorrere dalla data di esaurimento della  convenzione
originaria e solo se a tale data non sia gia'  intervenuta  da  parte
della medesima  centrale  di  committenza  la  pubblicazione  di  una
procedura di gara per la stipula di una convenzione avente ad oggetto
prodotti o servizi analoghi. L'aggiudicatario ha facolta' di recesso,
da esercitarsi secondo le modalita' di cui al precedente comma 15".