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LEGGE 13 dicembre 1999, n. 475

Modifiche all'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni.

note: Entrata in vigore della legge: 1-1-2000 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/09/2000)
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Testo in vigore dal:  13-10-2000
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

1. Al comma 1 dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera a), le parole: ", anche non definitiva," sono sostituite dalla seguente: "definitiva"; e le parole: "l'uso o il trasporto" sono sostituite dalle seguenti: "nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione";
b) alla lettera b), le parole: ", anche non definitiva," sono sostituite dalla seguente: "definitiva";
c) la lettera c) è sostituita dalla seguente: "c) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera b)";
d) alla lettera d), le parole: ", per lo stesso fatto," e le parole: "o con sentenza di primo grado, confermata in appello," sono soppresse;
e) la lettera e) è abrogata;
f) alla lettera f), le parole: "anche se con provvedimento non definitivo" sono sostituite dalle seguenti: "con provvedimento definitivo".
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni, è inserito il seguente: "1-bis. Per tutti gli effetti disciplinati dal presente articolo, la sentenza prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a condanna".
3. La disposizione del comma 1-bis dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, introdotto dal comma 2 del presente articolo, si applica alle sentenze previste dall'articolo 444 del codice di procedura penale pronunciate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Il comma 4-bis dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "4-bis.
Sono sospesi di diritto dalle cariche indicate al comma 1: a) coloro che hanno riportato una condanna non definitiva per uno dei delitti indicati al comma 1, lettera a), o per uno dei delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 316, 316-bis, 317, 318, 319, 319-ter e 320 del codice penale; b) coloro che, con sentenza di primo grado, confermata in appello per la stessa imputazione, hanno riportato una condanna ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per un delitto non colposo, dopo l'elezione o la nomina; c) coloro nei cui confronti l'autorità giudiziaria ha applicato, con provvedimento non definitivo, una misura di prevenzione in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646. La sospensione di diritto consegue, altresì, quando è disposta l'applicazione di una delle misure coercitive di cui agli articoli 284, 285 e 286 del codice di procedura penale. Nel periodo di sospensione i soggetti sospesi non sono computati al fine della verifica del numero legale, né per la determinazione di qualsivoglia quorum o maggioranza qualificata. La sospensione cessa di diritto di produrre effetti decorsi diciotto mesi. La cessazione non opera, tuttavia, se entro i termini di cui al precedente periodo l'impugnazione in punto di responsabilità è rigettata anche con sentenza non definitiva. In quest'ultima ipotesi la sospensione cessa di produrre effetti decorso il termine di dodici mesi dalla sentenza di rigetto".
((1))

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 dicembre 1999

CIAMPI

D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: Diliberto

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AGGIORNAMENTO (1)
Il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ha disposto (con l'art. 274, comma 1, lettera rr)) l'abrogazione della presente legge, ad eccezione dell'articolo 1, comma 3, e fatte salve le disposizioni ivi previste per gli amministratori regionali.