LEGGE 23 febbraio 1999, n. 44

Disposizioni concernenti il Fondo di solidarieta' per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura.

note: Entrata in vigore della legge: 18-3-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/08/2023)
Testo in vigore dal: 4-12-2018
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 14. 
                   (Concessione dell'elargizione) 
 1. La concessione  dell'elargizione  e'  disposta  con  decreto  del
Commissario  per  il  coordinamento  delle  iniziative  antiracket  e
antiusura, su deliberazione del Comitato di cui all'articolo  19.  La
deliberazione deve dare conto della natura del fatto che ha cagionato
il danno  patrimoniale,  del  rapporto  di  causalita',  dei  singoli
presupposti positivi e negativi  stabiliti  dalla  presente  legge  e
dell'ammontare del danno patrimoniale, dettagliatamente  documentato,
salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma  2.  Si  applicano,  in
quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 7, 10 e  13  della
legge 20  ottobre  1990,  n.  302.  Si  applica  altresi'  l'articolo
10-sexies  della  legge  31  maggio  1965,  n.  575,   e   successive
modificazioni. 
  ((1-bis. Qualora dalla disponibilita' dell'intera somma dipenda  la
possibilita'  di  riattivare  in   maniera   efficiente   l'attivita'
imprenditoriale, previa concessione di provvisionale, ovvero di altre
misure cautelari,  da  parte  del  giudice  nel  corso  del  giudizio
relativo all'evento delittuoso posto  a  base  dell'istanza,  possono
essere erogate somme di denaro a titolo di anticipo dell'elargizione,
sino a concorrenza dell'intero ammontare)). 
 2. Entro sessanta giorni dalla data della deliberazione, il Ministro
dell'interno puo' promuovere,  con  richiesta  motivata,  il  riesame
della deliberazione stessa da parte del Comitato.