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LEGGE 17 agosto 1999, n. 292

Valorizzazione della funzione del personale della scuola.

note: Entrata in vigore della legge: 5-9-1999
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Testo in vigore dal:  5-9-1999
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

1. Nel quadro degli interventi volti a valorizzare la funzione e l'impegno professionale del personale della scuola per la piena attuazione dell'autonomia scolastica, nonché all'individuazione ai sensi dell'articolo 21, comma 16, della legge 15 marzo 1997, n. 59, di nuove funzioni e figure professionali del personale docente, è autorizzata la spesa di lire 800 miliardi per l'anno 1999, 900 miliardi per l'anno 2000 e 1000 miliardi a decorrere dall'anno 2001.
2. Le disponibilità di cui al comma 1 sono destinate all'incremento di quelle per il trattamento economico accessorio, con le modalità stabilite in sede di contrattazione collettiva.
3. Le disponibilità eventualmente non utilizzate nell'anno di riferimento sono utilizzate nell'esercizio successivo.
4. All'onere derivante dalla presente legge, pari a lire 800 miliardi per l'anno 1999, 900 miliardi per l'anno 2000 e 1000 miliardi a decorrere dall'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione.
5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 agosto 1999

CIAMPI

D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri

Berlinguer, Ministro della pubblica istruzione

Visto, il Guardasigilli: Diliberto

Nota all'art. 1:
- Il testo dell'art. 21, comma 16, della legge 15 marzo 1997, n. 59, è il seguente:
"Art. 21. - 16. Nel rispetto del principio della libertà di insegnamento e in connessione con l'individuazione di nuove figure professionali del personale docente, ferma restando l'unicità della funzione, ai capi d'istituto è conferita la qualifica dirigenziale contestualmente all'acquisto della personalità giuridica e dell'autonomia da parte delle singole istituzioni scolastiche. I contenuti e le specificità della qualifica dirigenziale sono individuati con decreto legislativo integrativo delle disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base dei seguenti criteri:
a) l'affidamento, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici, di autonomi compiti di direzione, di coordinamento e valorizzazione delle risorse umane, di gestione di risorse finanziarie e strumentali, con connesse responsabilità in ordine ai risultati;
b) il raccordo tra i compiti previsti dalla lettera a) e l'organizzazione e le attribuzioni dell'amministrazione scolastica periferica, come ridefinite ai sensi dell'art. 13, comma 1;
c) la revisione del sistema di reclutamento, riservato al personale docente con adeguata anzianità di servizio, in armonia con le modalità previste dall'art. 28 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
d) l'attribuzione della dirigenza ai capi di istituto attualmente in servizio, assegnati ad una istituzione scolastica autonoma, che frequentino un apposito corso di formazione".