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LEGGE 7 giugno 1999, n. 213

Ratifica ed esecuzione dell'atto finale della conferenza diplomatica per l'adozione del progetto di Convenzione dell'UNIDROIT sul ritorno internazionale dei beni culturali rubati o illecitamente esportati, con annesso, fatto a Roma il 24 giugno 1995.

note: Entrata in vigore della legge: 3-7-1999
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Testo in vigore dal:  3-7-1999

Art. 3

Proposizione dell'azione in Italia
1. Ai fini della dichiarazione di cui all'articolo 16 della Convenzione:
a) la domanda di restituzione o di ritorno dei beni culturali rubati o illecitamente esportati si propone dinanzi al tribunale del luogo in cui si trova il bene. Nel caso in cui tale luogo sia sconosciuto o il bene non si trovi nello Stato, la domanda si propone dinanzi al tribunale del luogo in cui il convenuto ha la residenza o il domicilio o, se questi sono sconosciuti, dinanzi a quello del luogo in cui il convenuto ha dimora. Se il convenuto è una persona giuridica o un'associazione non riconosciuta, si applicano le disposizioni dell'articolo 19 del codice di procedura civile;
b) le domande di restituzione o ritorno dei beni sono proposte per le vie diplomatiche e consolari.