stai visualizzando l'atto

LEGGE 7 giugno 1999, n. 213

Ratifica ed esecuzione dell'atto finale della conferenza diplomatica per l'adozione del progetto di Convenzione dell'UNIDROIT sul ritorno internazionale dei beni culturali rubati o illecitamente esportati, con annesso, fatto a Roma il 24 giugno 1995.

note: Entrata in vigore della legge: 3-7-1999
nascondi
  • Allegati
Testo in vigore dal:  3-7-1999

Art. 2

Cooperazione amministrativa
1. Il Ministero per i beni e le attività culturali fornisce, a condizione di reciprocità, agli Stati contraenti della Convenzione la cooperazione amministrativa necessaria a facilitare la restituzione ed il ritorno dei beni culturali nelle seguenti forme:
a) su richiesta di uno Stato contraente, fa eseguire ricerche sul territorio nazionale per localizzare il bene culturale e identificarne il possessore;
b) comunica allo Stato contraente il rinvenimento nel territorio italiano di beni culturali che si presumono rubati o illecitamente esportati;
c) dispone, ove necessario, la rimozione e la temporanea custodia dei beni culturali presso musei pubblici, nonché ogni altra misura per la conservazione del bene.