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LEGGE 25 giugno 1999, n. 208

Disposizioni in materia finanziaria e contabile.

note: Entrata in vigore della legge: 15-7-1999
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Testo in vigore dal:  15-7-1999
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

1. Con l'osservanza dei principi e dei criteri direttivi di cui alla legge 3 aprile 1997, n. 94, e con le modalità ivi indicate, e acquisito il parere della Commissione parlamentare di cui all'articolo 9 della medesima legge n. 94 del 1997, possono essere emanati, entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni correttive del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, nonché, entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi previsti dall'articolo 6, comma 4, della citata legge n. 94 del 1997, disposizioni correttive dei decreti medesimi.
2. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, dopo le parole: "ai sensi dell'articolo 17 della legge :23 agosto 1988, n. 400", sono inserite le: seguenti: ", acquisito il parere della Commissione parlamentare di cui all'articolo 9 della legge 3 aprile 1997, n. 94".
3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge gli enti e gli organismi pubblici di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, con esclusione degli enti locali di cui al decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, adeguano il sistema di contabilità ed i relativi bilanci ai principi contenuti nella legge 3 aprile 1997, n. 94. Per gli enti pubblici disciplinati dalla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni, si provvede ad apportare le necessarie modifiche al regolamento di amministrazione e contabilità approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696, e successive modificazioni.
4. Il Governo a delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi. per adeguare il sistema contabile delle regioni a quello dello Stato, secondo i principi e i criteri direttivi di cui alla legge 3 aprile 1997, n. 94. Sugli schemi di decreto legislativo: di cui al presente comma è acquisito il parere della Commissione parlamentare di cui all'articolo 9 della medesima legge n. 94 del 1997, e della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
Avvertenza:
Il testo delle note quì pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- La legge 3 aprile 1997, n. 94, reca: "Modifiche alla legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni, recante norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio. Delega al Governo per l'individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato".
- Il testo dell'art. 9 della legge n. 94/1997 è il seguente:
"Art. 9. - Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, è istituita una commissione composta da quindici senatori e quindici deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato e dal Presidente della Camera dei deputati, nel rispetto della proporzione esistente tra i gruppi parlamentari, sulla base delle designazioni dei gruppi medesimi, al fine dell'esame degli schemi di decreto trasmessi ai sensi degli articoli 5, comma 3, 6, comma 5, e 7, comma 4".
- Il D.Lgs. 7 agosto 1997, n. 279, reca: "Individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generalo dello Stato".
- Il testo del comma 4 dell'art. 6 della citata legge n. 94/1997 è il seguente:
"4. Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore del regolamento governativo di cui al comma 1, un testo unico che raccolga, coordini e raccordi tutte le disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano la formazione e la gestione del bilancio dello Stato. Entro la medesima data il Governo è altresì delegato ad emanare un testo unico che raccolga, coordini e raccordi tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di tesoreria".
- Il testo del comma 2 dell'art. 2 del D.Lgs. 5 dicembre 1997, n. 430 (Unificazione dei Ministeri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e riordino delle competenze del CIPE, a norma dell'art. 7 della legge 3 aprile 1997, n. 94), a seguito dell'integrazione apportata dalla presente legge, è il seguente:
"2. L'organizzazione, la dotazione organica, l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale e degli altri uffici dirigenziali, delle relative funzioni e la distribuzione dei posti di funzione dirigenziale, sono stabiliti con regolamenti ovvero con decreti del Ministro, ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, acquisito il parere della commissione parlamentare di cui all'art. 9 della legge 3 aprile 1997, n. 94. Si applica l'art. 19 della legge 15 marzo 1997, n. 59. La ridefinizione degli organici è effettuata in modo da assicurare l'invarianza della spesa di personale. I regolamenti prevedono la graduale soppressione dei ruoli esistenti e l'istituzione di un ruolo unico del personale, articolato in aree dipartimentali. Fino all'istituzione del ruolo unico, i regolamenti assicurano forma ordinarie di mobilità fra i diversi dipartimenti, nel rispetto dei requisiti di professionalità richiesti per l'esercizio delle relative funzioni, ferme restando le normative contrattuali in materia".
- Il testo del comma 2 dell'art. 1 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), è il seguente:
"2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane, e loro consorzi ed associazioni, le istituzioni universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le camere di commercio, industria, artigianto e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale".
- Il D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, reca: "Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali".
- La legge 20 marzo 1975, n. 70, reca: "Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente".
- Il D.P.R. 18 dicembre 1979, n. 696, reca: "Approvazione del nuovo regolamento per la classificazione delle entrate e delle spese e per l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70".