LEGGE 17 maggio 1999, n. 144

Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonche' disposizioni per il riordino degli enti previdenziali.

note: Entrata in vigore della legge: 23-5-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/07/2020)
Testo in vigore dal: 27-2-2011
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 55 
Disposizioni in materia di assicurazione  contro  gli  infortuni  sul
                 lavoro e le malattie professionali 
 
  1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro nove mesi dalla data di
entrata  in  vigore  della  presente  legge,  uno  o   piu'   decreti
legislativi  al  fine  di  ridefinire  taluni  aspetti   dell'assetto
normativo in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
e le malattie professionali, nel rispetto  dei  seguenti  principi  e
criteri direttivi: 
    a) individuazione e separazione ai fini  tariffari,  a  decorrere
dal  1   gennaio   2000,   nell'ambito   della   gestione   industria
dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni  sul
lavoro (INAIL) di cui al titolo  I  del  testo  unico  approvato  con
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965,  n.  1124,  e
successive modificazioni, di seguito  denominato  "  testo  unico  ",
delle seguenti gestioni separate: 
    1) industria; 
    2) artigianato; 
    3) terziario, per le attivita' commerciali, ivi  comprese  quelle
turistiche, di produzione, intermediazione e prestazione dei  servizi
anche finanziari;  per  le  attivita'  professionali  ed  artistiche;
nonche' per le relative attivita' ausiliarie; 
    4)  altre   attivita'   di   diversa   natura,   quali   credito,
assicurazione, enti pubblici; 
    b) revisione, per effetto della disposizione di cui alla  lettera
a), dei criteri di  classificazione  dei  datori  di  lavoro  di  cui
all'articolo 9 del testo unico; 
    c) previsione di tariffe corrispondenti alle gestioni di cui alla
lettera a), anche tenuto conto dell'attuazione delle norme di cui  al
decreto  legislativo  19  settembre  1994,  n.  626,   e   successive
modificazioni, nonche' del tasso di infortuni sul lavoro; 
    d) previsione di distinti tassi di premio, determinati  ai  sensi
dell'articolo 40, terzo comma, del testo  unico,  per  i  settori  di
ciascuna delle gestioni di cui alla lettera a); 
    e) previsione dell'applicazione delle tariffe di cui alla lettera
c) anche per le attivita' svolte dai lavoratori italiani operanti nei
Paesi extracomunitari di cui al decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3  ottobre  1987,  n.  398
nonche' previsione della modifica dell'articolo 2, comma  6-bis,  del
decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, al fine della determinazione, con
decreto del Ministro del lavoro e della  previdenza  sociale,  d;  un
premio integrativo a copertura delle prestazioni a carico dell'INAIL; 
    f) individuazione di nuovi parametri per la determinazione  delle
retribuzioni  per  i  prestatori   d'opera   che   non   percepiscono
retribuzione fissa o accertabile, salvo quanto disposto dall'articolo
118 del  testo  unico,  fermo  restando  che  tali  retribuzioni  non
potranno comunque risultare inferiori al minimale di legge  stabilito
ai sensi degli articoli 116 e 234  del  citato  testo  unico  per  la
liquidazione delle rendite; 
    g) previsione del riordino, anche con  riferimento  a  situazioni
pregresse, dell'articolo 55, comma 5, della legge 9  marzo  1989,  n.
88, e degli articoli 80 e 146 del testo unico, al fine di  ricondurre
entro termini temporali certi e predefiniti il  potere  di  rettifica
dell'INAIL dei propri provvedimenti errati in materia di prestazioni,
precisando, tra l'altro, che il mutamento  della  diagnosi  medica  e
della   valutazione   da   parte   dell'INAIL   successivamente    al
riconoscimento delle prestazioni conseguente all'impiego di  nuove  e
piu' precise metodiche o  strumentazioni  di  indagine,  purche'  non
riconducibile a dolo o colpa grave e  fermo  restando  il  potere  ti
revisione dell'Istituto, ai sensi degli articoli 83, 137  e  146  del
testo unico entro i termini ultimi di revisionabilita' delle rendite,
non integra  gli  estremi  di  un  errore  rilevante  ai  fini  della
rettifica; 
    h) rideterminazione, per l'anno 2000,  dei  contributi  in  quota
capitaria dovuti dai lavoratori  autonomi  del  settore  agricoltura,
nonche'  dell'aliquota  contributiva  per   i   lavoratori   agricoli
dipendenti,  e  previsione,  per  gli  anni  successivi,  della  loro
rideterminazione  con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e   della
previdenza sociale, di concerto  con  il  Ministro  del  tesoro,  del
bilancio e della programmazione economica, su proposta del  consiglio
di  amministrazione  dell'INAIL,  finalizzata  ad   un   riequilibrio
compatibile con le specificita' che caratterizzano il  settore  e  ad
assicurare  il  risanamento,  l'efficacia  e   l'economicita'   della
gestione, in relazione agli obiettivi di cui al  decreto  legislativo
30 aprile 1998, n. 173; 
    i) previsione, fermo restando quanto disposto dagli articoli 1  e
4 del testo unico, dell'estensione dell'obbligo  assicurativo  contro
gli infortuni sul lavoro e le malattie  professionali,  ancorche'  vi
siano previsioni, contrattuali o di  legge,  di  tutela  con  polizze
privatistiche, ai lavoratori dell'area dirigenziale ed agli  sportivi
professionisti dipendenti dai soggetti  di  cui  all'articolo  9  del
testo unico, nonche' ai lavoratori parasubordinati soggetti a  rischi
lavorativi  specifici;  individuazione   dei   relativi   riferimenti
retributivi e classificativi ai fini tariffari; 
    l) previsione, in via sperimentale, per  il  triennio  1999-2001,
nell'ambito delle spese istituzionali dell'INAIL, della  destinazione
di congrue risorse economiche, la  cui  entita'  sara'  definita  con
decreto del Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza  sociale,  di
concerto  con  il  Ministro  del  tesoro,  del   bilancio   e   della
programmazione economica, dirette a sostenere e finanziare, in  tutto
o  in   parte,   programmi   di   adeguamento   delle   strutture   e
dell'organizzazione delle piccole  e  medie  imprese  e  dei  settori
agricolo e artigianale alle  normative  di  sicurezza  e  igiene  del
lavoro, in attuazione del decreto legislativo 19 settembre  1994,  n.
626,  e  successive  modificazioni,  ovvero  progetti  per   favorire
l'applicazione degli articoli 21 e 22 del citato decreto  legislativo
n. 626 del 1994 anche tramite la produzione di strumenti  e  prodotti
informatici, multimediali, grafico-visivi e banche dati,  da  rendere
disponibili per chiunque in forma gratuita o a costo di produzione; i
progetti  saranno  approvati   dal   consiglio   di   amministrazione
dell'Istituto secondo i criteri  di  priorita'  che  dovranno  essere
determinati attraverso una direttiva quadro da  approvare,  da  parte
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,  entro  tre  mesi
dalla data di entrata in vigore dell'atto di esercizio  della  delega
di cui al presente comma; nella direttiva saranno  fissati  anche  le
modalita' di formulazione dei progetti ed i termini di invio, nonche'
l'entita' delle risorse  che  annualmente  l'Istituto  destinera'  al
finanziamento  ed  al  sostegno  dei  progetti   di   adeguamento   e
miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene; 
    m) previsione di  criteri  per  l'aggiornamento  e  la  revisione
periodica dell'elenco delle malattie  professionali,  fermo  restando
che  sono  considerate  malattie  professionali  anche  quelle,   non
comprese nell'elenco, delle quali il  lavoratore  dimostri  l'origine
lavorativa; 
    n) previsione  di  un  sistema  di  rivalutazione  delle  rendite
secondo uno schema misto che preveda annualmente la rivalutazione  ai
prezzi  con  assorbimento  di  tale  incremento  nell'anno   in   cui
scatterebbe, sulla base della vigente legislazione, la  rivalutazione
connessa alla variazione delle retribuzioni; 
    o) previsione della revisione del sistema di finanziamento e  del
livello della contribuzione riconsiderando gli aspetti  settoriali  e
gestionali anche al  fine  di  determinare  l'accollo  a  carico  del
bilancio  dello  Stato  del  disavanzo  della  gestione  agricoltura,
assicurando gli  equilibri  della  unitaria  gestione  INAIL  nonche'
quelli del comparto delle amministrazioni pubbliche, nei limiti delle
risorse rivenienti per tali finalita' dai decreti del Presidente  del
Consiglio dei ministri di cui all'articolo 8, comma 5, della legge 23
dicembre 1998, n. 448, emanati successivamente alla data  di  entrata
in vigore della presente legge; 
    p)  revisione  della  normativa  in  materia  di  cumulo  fra  il
trattamento di reversibilita' a  carico  dell'assicurazione  generale
obbligatoria per l'invalidita' la  vecchiaia  e  i  superstiti  e  la
rendita per i superstiti erogata  dall'INAIL  spettante  in  caso  di
decesso  del  lavoratore  conseguente  ad  infortunio  sul  lavoro  o
malattia professionale, ai sensi dell'articolo 85 del testo unico; 
    q) previsione, in via sperimentale, per il il triennio 1999-2001,
della destinazione, da parte dell'INAIL, sulla base  degli  indirizzi
emanati dal proprio organo di indirizzo e vigilanza, ed  in  raccordo
con le iniziative delle regioni,  di  una  quota  parte  delle  somme
annualmente incassate in attuazione dei piani di lotta  all'evasione,
per promuovere o finanziare progetti  formativi  di  riqualificazione
professionale degli invalidi del  lavoro,  nonche'  per  sostenere  o
finanziare, in tutto o in parte, sulla base di  criteri  e  modalita'
approvati dal consiglio di mministrazione, in forma analoga a  quanto
previsto  per  i  progetti  di  cui  alla  lettera  IA  progetti  per
l'abbattimento delle barriere architettoniche nelle piccole  e  medie
imprese e nelle imprese  agricole  e  artigiane  che  sono  tenute  a
mantenere in servizio o che assumono invalidi del lavoro; 
    r) riordinamento  organico  dei  compiti  e  della  gestione  del
Casellario centrale infortuni, prevedendo: 
    1) l'obbligo, specificamente sanzionato, per i gestori pubblici e
privati di forme di  assicurazione  infortuni,  professionali  e  non
professionali, di comunicare al Casellario le informazioni necessarie
per  identificare  il   soggetto,   le   cause   e   le   circostanze
dell'infortunio, e i postumi, nei modi e nei termini disciplinati  da
apposito regolamento ministeriale; 
    2) l'obbligo per il Casellario di fornire ai soggetti di  cui  al
numero 1 informazioni aggregate ovvero sull'esistenza di  precedenti,
con modalita'  che  utilizzino  nella  misura  massima  possibile  le
moderne tecnologie comunicative; 
    3)  un  ordinamento  del  Casellario  che,  ferma   restando   la
utilizzazione  dei  servizi   tecnici   dell'INAIL,   ne   garantisca
l'autonomia con previsione di una separata gestione  nell'ambito  del
bilancio dell'INAIL e di un organo di governo e gestione  espressione
dei soggetti interessati; 
    s)  previsione,  nell'oggetto   dell'assicurazione   contro   gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali  e  nell'ambito  del
relativo sistema di indennizzo e di sostegno  sociale,  di  un'idonea
copertura  e  valutazione  indennitaria  del  danno  biologico,   con
conseguente adeguamento della tariffa dei premi; 
    t) semplificazione e snellimento delle procedure,  anche  tramite
l'utilizzo  di   disposizioni   regolamentari   adottate   ai   sensi
dell'articolo 17 della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  al  fine  di
garantire maggiore speditezza all'azione amministrativa; 
    u)  previsione  di  una  specifica  disposizione  per  la  tutela
dell'infortunio in itinere che recepisca i principi giurisprudenziali
consolidati in materia. 
  2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, deliberati
dal Consiglio dei ministri e corredati da una apposita relazione sono
trasmessi alle Camere per l'espressione del  parere  da  parte  delle
competenti Commissioni parlamentari permanenti entro il  sessantesimo
giorno antecedente la scadenza del termine previsto  per  l'esercizio
della relativa delega. In caso di mancato rispetto del termine per la
trasmissione, il  Governo  decade  dall'esercizio  della  delega.  Le
competenti Commissioni parlamentari esprimono il parere entro  trenta
giorni  dalla  data  di  trasmissione.   Qualora   il   termine   per
l'espressione del parere decorra inutilmente, i  decreti  legislativi
possono  essere   comunque   emanati.   Disposizioni   correttive   e
integrative dei decreti legislativi di cui al comma 1 possono  essere
emanate, con il rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi  e
con le stesse procedure, entro due anni  dalla  data  di  entrata  in
vigore dei decreti legislativi medesimi. 
  3. L'attuazione delle deleghe di cui al presente articolo non  deve
comportare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica. 
  4 All'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno  1994,
n. 479, il terzo periodo e' sostituito dai seguenti: "  Il  consiglio
dell'INPS e dell'INPDAP e' composto da ventiquattro membri, dei quali
la  meta'  in  rappresentanza  delle  confederazioni  sindacali   dei
lavoratori  dipendenti   maggiormente   rappresentative   sul   piano
nazionale  e  la  restante  meta'  ripartita  tra  le  organizzazioni
maggiormente rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro
e, relativamente all'INPS, dei lavoratori autonomi,  secondo  criteri
che tengano  conto  delle  esigenze  di  rappresentativita'  e  degli
interessi   cui   le   funzioni   istituzionali   di   ciascun   ente
corrispondono. Il consiglio dell'INAIL  e'  composto  da  venticinque
membri, uno dei quali in rappresentanza  dell'Associazione  nazionale
mutilati ed invalidi del lavoro; i restanti ventiquattro membri  sono
nominati  in  rappresentanza  delle  confederazioni   sindacali   dei
lavoratori dipendenti e delle organizzazioni dei datori di  lavoro  e
dei  lavoratori  autonomi  maggiormente  rappresentative  sul   piano
nazionale, nelle medesime proporzioni e secondo  i  medesimi  criteri
previsti dal presente comma in relazione all'INPS ". 
  5. I termini di pagamento  previsti  dai  commi  secondo,  terzo  e
quarto dell'articolo 44 del testo unico, come integrato dal comma 19,
secondo periodo, dell'articolo 59 della legge 27  dicembre  1997,  n.
449, sono unificati al giorno 16 dei rispettivi mesi di scadenza.  La
rateizzazione di pagamento prevista dalle  citate  norme  si  applica
anche  alla  regolazione  del  premio  di   cui   al   quinto   comma
dell'articolo 28 del testo unico. La presente disposizione si applica
anche all'Istituto di previdenza per il settore  marittimo  (IPSEMA).
(15) (16) ((21)) 
  6. Il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 9  della  legge  24
giugno 1997, n. 196, e' sostituito  dal  seguente:  "  I  premi  e  i
contributi  sono  determinati  in  base  al  tasso  medio,  o   medio
ponderato, stabilito per la  posizione  assicurativa,  gia'  in  atto
presso l'impresa utilizzatrice,  nella  quale  sono  inquadrabili  le
lavorazioni svolte dai lavoratori temporanei, ovvero sono determinati
in base al tasso medio, o medio  ponderato,  della  voce  di  tariffa
corrispondente   alla   lavorazione   effettivamente   prestata   dal
lavoratore temporaneo, ove presso l'impresa utilizzatrice  la  stessa
non sia gia' assicurata ". La presente disposizione non si applica ai
contratti di fornitura di lavoro temporaneo gia' in essere alla  data
di entrata in vigore della presente legge. 
  7. Al fine di attuare il trasferimento all'INAIL delle funzioni  in
materia  assicurativa  gia'  trasferite  all'INPS  a  seguito   della
soppressione dello SCAU, il decreto di cui all'articolo 19, comma  1,
della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e' emanato entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge. 
    
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AGGIORNAMENTO (15)
Il  D.L.  30  dicembre  2009,  n. 194, convertito con modificazioni
dalla  L.  26  febbraio 2010, n. 25, ha disposto (con l'art. 5, comma
7-septies)  che  "Per  l'anno  2010,  il  termine  di  cui al comma 5
dell'articolo  55  della  legge  17  maggio  1999,  n.  144,  per  il
versamento   dei   premi  assicurativi  da  parte  delle  imprese  di
autotrasporto di merci in conto terzi, e' differito al 16 aprile".
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AGGIORNAMENTO (16)
Il  D.L.  20 maggio 2010, n. 72, convertito con modificazioni dalla
L.  19  luglio  2010, n. 111, ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che
"Per  l'anno  2010, il termine di cui all'articolo 55, comma 5, della
legge  17  maggio  1999,  n.  144, e successive modificazioni, per il
versamento   dei   premi  assicurativi  da  parte  delle  imprese  di
autotrasporto di merci in conto terzi, e' fissato al 16 giugno".
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AGGIORNAMENTO (21) 
  Il D.L. 29 dicembre 2010,  n.  225,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10, ha disposto (con  l'art.  2,  comma
4-duodecies) che "Per l'anno 2011, il termine di cui all'articolo 55,
comma  5,  della  legge  17  maggio  1999,  n.  144,   e   successive
modificazioni, per il versamento  dei  premi  assicurativi  da  parte
delle imprese di autotrasporto di merci in conto terzi, e' fissato al
16 giugno".