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LEGGE 28 dicembre 1999, n. 522

Misure di sostegno all'industria cantieristica ed armatoriale ed alla ricerca applicata nel settore navale.

note: Entrata in vigore della legge: 29-1-2000 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/04/2001)
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Testo in vigore dal:  29-1-2000

Art. 9

(Sgravi contributivi per le imprese di cabotaggio marittimo)
1. Dal 1° gennaio 1999 i benefici previsti dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, con le modalità previste dalla stessa norma, sono estesi per il triennio 1999-2001, nel limite massimo dell'80 per cento, alle imprese impegnate nei servizi marittimi di cabotaggio, per gli oneri contributivi relativi al personale avente i requisiti di cui all'articolo 119 del codice della navigazione, ed imbarcato su navi di bandiera italiana che, per almeno il 50 per cento del loro impiego complessivo nell'anno, effettuano servizi di trasporto passeggeri, merci, misti o di crociera tra porti nazionali.
2. Le imprese armatoriali nei cui confronti sia stato accertato, dai competenti organi del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il mancato rispetto dei contratti di lavoro del personale di bordo decadono dai benefici concessi ai sensi del comma 1. Al fine di consentire il controllo del rispetto delle disposizioni del presente articolo, le imprese armatoriali che si avvalgono degli sgravi di cui al comma 1 devono corredare i prospetti di liquidazione dei contributi previdenziali con una certificazione, rilasciata dalla Capitaneria di porto ove le stesse imprese hanno costituito il turno particolare previsto dai contratti, la quale attesti i nominativi dei marittimi iscritti nel turno particolare secondo le norme previste dai contratti collettivi. La decadenza dai benefici di cui al comma 1 consegue altresì alla violazione delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza e igiene del lavoro, qualora dalla violazione stessa consegua condanna penale per il datore di lavoro.
3. Per le finalità di cui al presente articolo sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di lire 41.000 milioni annue a decorrere dall'anno 1999 e di lire 23.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2000 in favore della gestione commissariale del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali in liquidazione, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990, n. 58.
4. Dalla data di entrata in vigore della presente legge non è consentita l'iscrizione nelle matricole e nei registri nazionali di navi adibite al trasporto passeggeri provenienti da registri stranieri, costruite da oltre venti anni.
5. All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, dopo le parole: "come sostituito dall'articolo 7" sono aggiunte le seguenti: ", salvo che per le navi da carico di oltre 650 tonnellate di stazza lorda e nei limiti di un viaggio di cabotaggio mensile quando il viaggio di cabotaggio segua o preceda un viaggio in provenienza o diretto verso un altro Stato".
Note all'art. 9, comma 1:
- Il testo dell'art. 6, comma 1, del citato decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, è il seguente:
"Art. 6. - 1. Per la salvaguardia dell'occupazione della gente di mare, a decorrere dal 1o gennaio 1998, le imprese armatrici, per il personale avente i requisiti di cui all'art. 119 del codice della navigazione ed imbarcato su navi iscritte nel Registro internazionale di cui all'art. 1, nonché lo stesso personale suindicato sono esonerati dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per legge. Il relativo onere è a carico della gestione commissariale del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali in liquidazione di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990, n. 58, ed è rimborsato su conforme rendicontazione".
- Il testo vigente dell'art. 119 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 aprile 1942, n. 93, ed. straord.), è il seguente:
"Art. 119 (Requisiti per l'iscrizione nelle matricole e nei registri). - Possono conseguire l'iscrizione nelle matricole della gente di mare i cittadini italiani o comunitari di età non inferiore ai quindici anni che abbiano i requisiti per ciascuna categoria stabiliti dal regolamento.
Possono essere iscritti nelle matricole della gente di mare gli allievi degli Istituti tecnici nautici e degli Istituti professionali ad indirizzo marittimo.
Il Ministro dei trasporti e della navigazione può consentire che nelle matricole della gente di mare siano iscritti anche italiani non appartenenti alla Repubblica.
Il Ministro per la Marina mercantile (ora Ministro dei trasporti e della navigazione), sentite le organizzazioni sindacali competenti può disporre, quando le condizioni del lavoro marittimo lo richiedano, la sospensione dell'iscrizione nelle matricole della gente di mare.
Per l'iscrizione di minori degli anni diciotto è necessario il consenso di chi esercita la patria potestà o la tutela.
I requisiti per l'iscrizione nei registri del personale addetto ai servizi portuali e del personale tecnico delle costruzioni sono stabiliti dal regolamento o, nel caso indicato dal secondo comma dell'art. 116, dal Ministro per la Marina mercantile (ora Ministro dei trasporti e della navigazione).
Per l'esercizio della pesca costiera e del traffico locale, possono conseguire l'iscrizione nella matricola della gente di mare della terza categoria anche coloro che abbiano superato il venticinquesimo anno di età e che abbiano i requisiti stabiliti dal regolamento per tale categoria.
A coloro che conseguono l'iscrizione nelle matricole della gente di mare, ai sensi del precedente comma è interdetto il passaggio ad altra categoria superiore.
Nota all'art. 9, comma 3:
- Il testo dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, recante: "Soppressione del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali e interventi in favore dei lavoratori e dei dipendenti delle compagnie e dei gruppi portuali" (pubblicato nella Gazzezza Ufficiale 23 gennaio 1990, n. 18) convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 1990, n. 58, (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 marzo 1990, n. 70) è il seguente:
"Art. 1. - 1. La legge 17 febbraio 1981, n. 26, è abrogata. Con effetto dal 1o febbraio 1990 il Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali è posto in liquidazione. Alle operazioni di liquidazione, nonché agli adempimenti connessi all'attuazione dell'art. 3, provvede il commissario liquidatore di cui all'art. 4".
Nota all'art. 9, comma 5:
- Il testo dell'art. 1, comma 5, del citato decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
"5. Le navi iscritte nel Registro internazionale non possono effettuare servizi di cabotaggio per i quali è operante la riserva di cui all'art. 224 del codice della navigazione, come sostituito dall'art. 7, salvo che per le navi da carico di oltre 650 tonnellate di stazza lorda e nei limiti di un viaggio di cabotaggio mensile quando il viaggio di cabotaggio segua o preceda un viaggio in provenienza o diretto verso un altro Stato.".