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LEGGE 23 dicembre 1999, n. 488

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000).

note: Entrata in vigore della legge: 1-1-2000 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/08/2025)
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Testo in vigore dal:  1-1-2026
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Art. 9


(Contributo unificato per le spese degli atti giudiziari).

1. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 115.
2. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 115.
3. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 115.
4. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 115.
5. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 115.
5-bis. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 115.
6. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 115.
7. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 115.
8. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 115.
9.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2025, N. 123))
.
10. IL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 115 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE COMMA.
11. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 115.
11-bis. Laddove la legislazione vigente prevede il pagamento mediante speciali marche per diritti riscossi dalle cancellerie e segreterie giudiziarie per conto dello Stato, il pagamento è effettuato mediante marche da bollo ordinarie.
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AGGIORNAMENTO (7)

La L. 23 dicembre 2000, n. 388 ha disposto (con l'art. 158, comma 3) che la presente modifica acquista efficacia dal 30/12/2000.