LEGGE 23 dicembre 1999, n. 488

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000).

note: Entrata in vigore della legge: 1-1-2000 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/07/2022)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 1-1-2018
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 7 
(Disposizioni in materia di imposta sul  valore  aggiunto,  di  altre
      imposte indirette e per l'emersione di base imponibile). 
 
  1.  Ferme  restando  le  disposizioni  piu'   favorevoli   di   cui
all'articolo 10  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26
ottobre 1972, n. 633, e delle tabelle ad  esso  allegate,  fino  alla
data del 30 settembre  2003  sono  soggette  all'imposta  sul  valore
aggiunto con l'aliquota del 10 per cento: 
    a) le prestazioni di assistenza domiciliare in favore di  anziani
ed inabili adulti, di soggetti affetti da disturbi psichici  mentali,
di  tossicodipendenti  e  di  malati  di  AIDS,  degli   handicappati
psicofisici,  dei   minori   anche   coinvolti   in   situazioni   di
disadattamento e di devianza; 
    b) le prestazioni aventi per oggetto interventi di  recupero  del
patrimonio edilizio di cui all'articolo 31, primo comma, lettere  a),
b), c) e d), della  legge  5  agosto  1978,  n.  457,  realizzati  su
fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata.  Con  decreto
del Ministro delle finanze sono individuati i beni che  costituiscono
una  parte  significativa  del  valore  delle  forniture   effettuate
nell'ambito delle prestazioni di cui alla presente lettera, ai  quali
l'aliquota  ridotta  si  applica  fino  a  concorrenza   del   valore
complessivo della prestazione relativa all'intervento di recupero, al
netto del  valore  dei  predetti  beni.  (23)  (29)  (30)  (32)  (33)
(35)((41)) 
  2. L'aliquota  di  cui  al  comma  1  si  applica  alle  operazioni
fatturate a decorrere dal 1 gennaio 2000. 
  3. Il termine del 31  dicembre  1996,  previsto  dall'articolo  14,
comma 9, della legge  24  dicembre  1993,  n.  537,  con  riferimento
all'indetraibilita' dell'imposta sul valore  aggiunto  relativa  agli
acquisti di taluni ciclomotori motocicli, autovetture e  autoveicoli,
ai sensi dell'articolo 19-bis 1, comma 1, lettera c), del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,  gia'  prorogato
al 31 dicembre 1999 dall'articolo 2, comma 4,  del  decreto-legge  31
dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge  28
febbraio 1997, n. 30, e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2000. 
  4. L'imposta comunale sull'incremento di valore degli  immobili  di
cui all'articolo 2 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  26
ottobre 1972, n. 643, da corrispondere per i trasferimenti  a  titolo
oneroso aventi ad oggetto gli immobili individuati  catastalmente  ad
uso abitativo e relative pertinenze, e' ridotta di un quarto. 
  5. Il termine del 31 dicembre 1998 previsto dall'articolo 14, comma
13, secondo periodo, della legge 27 dicembre  1997,  n.  449  per  le
variazioni delle iscrizioni in catasto  dei  fabbricati  gia'  rurali
gia' prorogato al 31 dicembre 1999 dall'articolo 6,  comma  4,  della
legge 23 dicembre 1998, n. 448,  e'  ulteriormente  prorogato  al  31
dicembre 2000. (5) (7) 
  6. L'aliquota del 4 per cento prevista dall'articolo 1  e  relative
note  della  Tariffa,  parte  I,  allegata  al  testo   unico   delle
disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e' ridotta al
3 per cento. 
  7.  Nella  Tariffa,  parte  I,  allegata  al  testo   unico   delle
disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nell'articolo
1, comma 1, le parole: " i trasferimenti coattivi: 8 per cento  "sono
sostituite dalle seguenti: " i trasferimenti coattivi,  salvo  quanto
previsto dal successivo periodo: 8 per cento. Se l'atto ha ad oggetto
fabbricati e relative pertinenze: 7 per cento". 
  8. Le disposizioni dei commi 4,  6  e  7  si  applicano  agli  atti
pubblici formati, agli atti giudiziari, pubblicati  o  emanati,  alle
scritture private autenticate ed a quelle non autenticate  presentate
per la registrazione, a decorrere dalla data  di  entrata  in  vigore
della presente legge. 
  9. Gli  esercenti  attivita'  d'impresa  nei  confronti  dei  quali
trovano applicazione gli studi di settore approvati con  decreti  del
Ministro delle finanze entro il mese di marzo  2000  o,  in  mancanza
degli stessi, i parametri  di  cui  al  decreto  del  Presidente  del
Consiglio del ministri 29 gennaio 1996,  pubblicato  nel  supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale  n.  25  del  31  gennaio  1996,  e
successive modificazioni, possono procedere, relativamente al periodo
d'imposta in  corso  al  30  settembre  1999,  all'adeguamento  delle
esistenze iniziali dei beni di cui all'articolo 59  del  testo  unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 
  10. L'adeguamento di cui al comma 9 puo' essere effettuato mediante
l'eliminazione  delle  esistenze  iniziali  di  quantita'  o   valori
superiori a quelli  effettivi  nonche'  mediante  l'iscrizione  delle
esistenze iniziali in precedenza omesse. 
  11. In caso di eliminazione di valori,  l'adeguamento  comporta  il
pagamento: 
    a)  dell'imposta  sul  valore  aggiunto,  determinata  applicando
l'aliquota  media  riferibile  all'anno  1999  all'ammontare  che  si
ottiene moltiplicando il valore  eliminato  per  il  coefficiente  di
maggiorazione stabilito,  per  le  diverse  attivita',  con  apposito
decreto dirigenziale tenendo conto delle risultanze  degli  studi  di
settore  e  dei  parametri.  L'aliquota  media  tenendo  conto  della
esistenza di operazioni non soggette ad  imposta  ovvero  soggette  a
regimi speciali e' quella  risultante  dal  rapporto  tra  l'imposta,
relativa alle operazioni, diminuita di quella relativa alle  cessioni
di beni ammortizzabili, e il volume di affari dichiarato; 
    b) di una imposta  sostitutiva  dell'imposta  sul  reddito  delle
persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche  e
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, in misura pari  al
30 per cento da applicare alla differenza tra  l'ammontare  calcolato
con le modalita' indicate alla lettera a) ed il valore eliminato. 
  12. In caso di  iscrizione  di  valori  l'adeguamento  comporta  il
pagamento di una imposta sostitutiva dell'imposta sul  reddito  delle
persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche  e
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, in misura pari  al
30 per cento da applicare al valore iscritto. 
  13. L'adeguamento si perfeziona con  il  versamento  delle  imposte
dovute con le modalita' e nei  termini  previsti  per  il  versamento
delle imposte risultanti dalla dichiarazione  da  presentare  per  il
periodo d'imposta in corso  al  30  settembre  1999  e,  in  caso  di
rateazione, per i successivi. Qualora le imposte dovute non  superino
i dieci milioni di lire il versamento puo' essere effettuato  in  due
rate la prima delle quali di ammontare non inferiore al 40 per  cento
delle somme complessivamente dovute. Per importi  superiori  a  dieci
milioni di  lire  e'  possibile  effettuare  per  il  primo  anno  un
versamento di cinque milioni di lire e versare la rimanente parte  in
un massimo di cinque rate annuali di pari importo non  inferiori,  ad
esclusione dell'ultima, a cinque milioni di lire. Gli  importi  delle
singole rate sono maggiorati degli interessi legali a  decorrere  dal
primo giorno successivo alla scadenza del  termine  previsto  per  il
primo  versamento.  Al  mancato  pagamento   nei   termini   consegue
l'iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle somme non pagate e  di
quelle ancora da pagare  e  dei  relativi  interessi,  nonche'  delle
sanzioni conseguenti all'adeguamento effettuato. 
  14. L'adeguamento di cui al comma 9 non rileva a fini  sanzionatori
di alcun genere. I valori risultanti dalle  variazioni  indicate  nei
commi 11 e 12 sono riconosciuti  ai  fini  civilistici  e  fiscali  a
decorrere dal periodo d'imposta indicato al comma 9 e, nel limite del
valore iscritto o eliminato, non possono essere  utilizzati  ai  fini
dell'accertamento in riferimento a  periodi  d'imposta  precedenti  a
quello indicato al comma 9. L'adeguamento non ha effetto sui processi
verbali di constatazione redatti e sugli accertamenti notificati fino
alla data di  entrata  in  vigore  della  presente  legge.  L'imposta
sostitutiva e' indeducibile. Per la sua liquidazione,  riscossione  e
contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte  sui
redditi. 
  15. La lettera e) del comma  10  dell'articolo  8  della  legge  23
dicembre 1998, n. 448, e' sostituita dalla seguente: 
"e) a compensare la riduzione degli oneri gravanti sugli esercenti le
attivita' di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva
non inferiore a  11,5  tonnellate  da  operare,  ove  occorra,  anche
mediante credito d'imposta pari all'incremento, per il medesimo anno,
dell'accisa applicata al gasolio per autotrazione;". 
  16. Le disposizioni di cui al comma 15 hanno  effetto  a  decorrere
dal 16 gennaio 1999. 
  17. All'articolo 11 della legge 27  dicembre  1997,  n.  449,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) nel comma 1, dopo  le  parole:  "di  vendita  al  dettaglio  e
all'ingrosso"  sono  inserite  le  seguenti:  "  ,  ivi  comprese  le
rivendite di generi di  monopolio  operanti  in  base  a  concessione
amministrativa"; 
    b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
"1-bis. Con decreto del  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato, di concerto con il Ministro delle finanze e con  il
Ministro del tesoro, del bilancio e della  programmazione  economica,
emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3,  della  legge  23  agosto
1988, n. 400, sono individuati i beni strumentali alle  attivita'  di
impresa sopra indicate destinati alla prevenzione del  compimento  di
atti illeciti da parte di terzi, ai quali si applicano le  previsioni
del comma 1 del presente articolo"; 
    c) il comma 9 e' sostituito dal seguente: 
"9. Gli oneri derivanti dall'attuazione del  comma  1  sono  posti  a
carico di una apposita sezione del Fondo di cui all'articolo 14 della
legge 17 febbraio 1982, n. 46. Per le medesime finalita' e' conferita
al Fondo la somma di lire 150 miliardi per l'anno 2001". 
  18. L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 14, comma
2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e' estesa anche  alle  spese
sostenute nel periodo di imposta in  corso  al  1  gennaio  2000.  In
questo  caso  la   deducibilita'   delle   spese   di   manutenzione,
riparazione,  ammodernamento  e  ristrutturazione  ivi  indicate   e'
consentita in quote costanti nel periodo di imposta di sostenimento e
nei tre successivi. 
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AGGIORNAMENTO (5) 
  Il D.L. 12 ottobre 2000, n. 279, convertito con modificazioni dalla
L. 11 dicembre 2000, n. 365 ha disposto (con l'art. 5-bis,  comma  3)
che in conseguenza delle calamita' idrogeologiche dei mesi di ottobre
e di novembre 2000, per le regioni Valle d'Aosta, Piemonte,  Liguria,
Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto,  Friuli-Venezia  Giulia,  Toscana,
Puglia e per la provincia autonoma  di  Trento,  il  termine  del  31
dicembre 2000,  previsto  dal  comma  5  del  presente  articolo,  e'
ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2001. 
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AGGIORNAMENTO (7) 
  La L. 23 dicembre 2000, n. 388 ha disposto (con l'art. 64, comma 7)
che il termine del 31 dicembre 2000 previsto dal comma 5 del presente
articolo,  per  le  variazioni  delle  iscrizioni  in   catasto   dei
fabbricati gia' rurali, e' ulteriormente  prorogato  al  31  dicembre
2001. 
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AGGIORNAMENTO (23) 
  Il D.L. 24 dicembre 2003,  n.  355,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 27 febbraio 2004, n. 47, ha  disposto  (con  l'art.  23-bis,
comma 1, lettera c)) che "Sono prorogate per gli anni  2004  e  2005,
nella  misura  e  alle  condizioni  ivi  previste,  le   agevolazioni
tributarie in materia di recupero del  patrimonio  edilizio  relative
[...] alle prestazioni di cui all'articolo 7, comma  1,  lettera  b),
della legge 23 dicembre 1999, n. 488, fatturate dal 1° gennaio 2004." 
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AGGIORNAMENTO (29) 
  Il D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito con  modificazioni  dalla
L. 4 agosto 2006, n. 248 ha disposto (con l'art.  35,  comma  35-ter)
che "E' prorogata per l'anno 2006, nella misura e alle condizioni ivi
previste,  l'agevolazione  tributaria  in  materia  di  recupero  del
patrimonio edilizio relativa alle prestazioni di cui all'articolo  7,
comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, fatturate 
dal 1° ottobre 2006." 
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AGGIORNAMENTO (30) 
  La L. 27 dicembre 2006, n. 296 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
387, lettera b)) che "Sono prorogate per l'anno 2007, per  una  quota
pari al 36 per cento delle spese sostenute, nel limite di 48.000 euro
per unita'  immobiliare,  ferme  restando  le  altre  condizioni  ivi
previste, le agevolazioni  tributarie  in  materia  di  recupero  del
patrimonio  edilizio  relative  [...]   alle   prestazioni   di   cui
all'articolo 7, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1999, n. 
488, fatturate dal l° gennaio 2007." 
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AGGIORNAMENTO (32) 
  La L. 24 dicembre 2007, n. 244 ha disposto (con l'art. 1, comma 18)
che e' prorogata, per gli anni 2008, 2009 e 2010, nella misura e alle
condizioni ivi previste,  l'agevolazione  tributaria  in  materia  di
recupero del patrimonio edilizio  relativa  alle  prestazioni  di  al
comma 1, lettera b) del presente articolo fatturate  dal  1°  gennaio
2008. 
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AGGIORNAMENTO (33) 
  La L. 24 dicembre  2007,  n.  244,  come  modificata  dalla  L.  22
dicembre 2008, n. 203, ha disposto (con l'art. 1, comma  18)  che  e'
prorogata, per gli anni 2008, 2009, 2010 e 2011, nella misura e  alle
condizioni ivi previste,  l'agevolazione  tributaria  in  materia  di
recupero del patrimonio edilizio  relativa  alle  prestazioni  di  al
comma 1, lettera b) del presente articolo fatturate  dal  1°  gennaio
2008. 
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AGGIORNAMENTO (35) 
  La L. 24 dicembre  2007,  n.  244,  come  modificata  dalla  L.  23
dicembre 2009, n. 191 ha disposto (con l'art. 1,  comma  18)  che  e'
prorogata, per gli anni 2008, 2009, 2010, 2011,  2012  e  successivi,
nella  misura  e  alle  condizioni   ivi   previste,   l'agevolazione
tributaria in materia di recupero del  patrimonio  edilizio  relativa
alle prestazioni di al comma 1,  lettera  b)  del  presente  articolo
fatturate dal 1° gennaio 2008. 
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AGGIORNAMENTO (41) 
  La L. 27 dicembre 2017, n. 205, ha disposto (con  l'art.  1,  comma
19) che "Ai sensi dell'articolo 1, comma 2,  della  legge  27  luglio
2000, n. 212, l'articolo 7, comma  1,  lettera  b),  della  legge  23
dicembre 1999, n. 488, nonche' il decreto del Ministro delle  finanze
29 dicembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 306  del  31
dicembre 1999, si interpretano nel  senso  che  l'individuazione  dei
beni che costituiscono  una  parte  significativa  del  valore  delle
forniture effettuate nell'ambito delle prestazioni aventi per oggetto
interventi di recupero del patrimonio edilizio e delle parti staccate
si effettua in base all'autonomia funzionale delle parti rispetto  al
manufatto   principale,   come   individuato   nel   citato   decreto
ministeriale; come valore  dei  predetti  beni  deve  essere  assunto
quello risultante dall'accordo  contrattuale  stipulato  dalle  parti
contraenti, che deve  tenere  conto  solo  di  tutti  gli  oneri  che
concorrono alla produzione dei  beni  stessi  e,  dunque,  sia  delle
materie prime che della manodopera impiegata per la produzione  degli
stessi e che, comunque,  non  puo'  essere  inferiore  al  prezzo  di
acquisto dei beni stessi".