LEGGE 23 dicembre 1999, n. 488

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000).

note: Entrata in vigore della legge: 1-1-2000 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/07/2022)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 1-1-2007
aggiornamenti all'articolo
                               ART. 6.
          (Disposizioni in materia di imposte sui redditi).

  1. Nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto
del  Presidente  della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n. 917, sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a)  all'articolo  10,  concernente  gli oneri deducibili, dopo il
comma 3, e' aggiunto il seguente:
    "3-bis.  Se alla formazione del reddito complessivo concorrono il
reddito  dell'unita'  immobiliare  adibita ad abitazione principale e
quello  delle  relative  pertinenze, si deduce un importo fino a lire
1.800.000  rapportato  al periodo dell'anno durante il quale sussiste
tale  destinazione  ed in proporzione alla quota di possesso di detta
unita'  immobiliare.  L'importo  della  deduzione  spettante non puo'
comunque  essere  superiore  all'ammontare  del  suddetto  reddito di
fabbricati.  Sono pertinenze le cose immobili di cui all'articolo 817
del codice civile, classificate o classificabili in categorie diverse
da quelle ad uso abitativo, destinate ed effettivamente utilizzate in
modo   durevole  a  servizio  delle  unita'  immobiliari  adibite  ad
abitazione   principale   delle   persone   fisiche.  Per  abitazione
principale  si  intende  quella nella quale la persona fisica, che la
possiede  a  titolo  di  proprieta'  o  altro diritto reale, o i suoi
familiari dimorano abitualmente. E' considerata adibita ad abitazione
principale  l'unita'  immobiliare  posseduta a titolo di proprieta' o
usufrutto  da  anziani  o  disabili  che acquisiscono la residenza in
istituti  di  ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a
condizione che la stessa non risulti locata";
    b)  all'articolo  11,  comma  1,  lettera  b), recante l'aliquota
applicabile  al  secondo  scaglione di reddito, le parole: " 26,5 per
cento " sono sostituite dalle seguenti: " 25,5 per cento";
    c) all'articolo 12:
    1)  nel  comma  1,  lettera  b),  concernente  le  detrazioni per
familiari  a  carico, le parole: "lire 336.000" sono sostituite dalle
seguenti: "lire 408.000 per l'anno 2000, lire 516.000 per l'anno 2001
e lire 552.000 a decorrere dal 1 gennaio 2002";
    2)  nel  comma 1, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole:";  il  suddetto  importo  e'  aumentato  di  lire 240.000 per
ciascun figlio di eta' inferiore a tre anni";
    d) all'articolo 13:
    1)  nel  comma  1, relativo alle detrazioni per redditi di lavoro
dipendente, le parole: " lire 1.680.000 ", " lire 1.600.000 ", " lire
1.500.000  ",  "  lire  1.350.000  ",  "  lire  1.250.000"  e  " lire
1.150.000",  rispettivamente  contenute nelle lettere a), b), c), d),
e)  ed  F),  sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: " lire
1.750.000  ","  lire 1.650.000 ", " lire 1.550.000 "," lire 1.400.000
"," lire 1.300.000 " e " lire 1.200.000 ";
    2) il comma 2 e' sostituito dai seguenti:
    "  2.  Se  alla  formazione  del  reddito  complessivo concorrono
soltanto redditi di pensione e quello dell'unita' immobiliare adibita
ad  abitazione"  principale  e  delle relative pertinenze, spetta una
ulteriore  detrazione,  rapportata  al periodo di pensione nell'anno,
cosi' determinata:
    a)  lire  190.000, per i soggetti di eta' inferiore a 75 anni, se
l'ammontare  complessivo  dei  redditi  di  pensione  non supera lire
9.400.000;
    b)  lire  120.000, per i soggetti di eta' inferiore a 75 anni, se
l'ammontare complessivo dei redditi di pensione supera lire 9.400.000
ma non lire 18.000.000;
    c)  lire 430.000, per i soggetti di eta' non inferiore a 75 anni,
se  l'ammontare  complessivo  dei redditi di pensione non supera lire
9.400.000;
    d)  lire 360.000, per i soggetti di eta' non inferiore a 75 anni,
se  l'ammontare  complessivo  dei  redditi  di  pensione  supera lire
9.400.000 ma non lire 18.000.000;
    e)  lire 180.000, per i soggetti di eta' non inferiore a 75 anni,
se  l'ammontare  complessivo  dei  redditi  di  pensione  supera lire
18.000.000 ma non lire 18.500.000;
    f)  lire  90.000, per i soggetti di eta' non inferiore a 75 anni,
se  l'ammontare  complessivo  dei  redditi  di  pensione  supera lire
18.500.000 ma non lire 19.000.000.
    2-bis.  La  detrazione  di  cui alle lettere c), d), e) ed f) del
comma  2  compete  a  decorrere  dal  periodo  d'imposta nel quale e'
compiuto il settantacinquesimo anno di eta'. ";
    3)  dopo  il comma 2-bis, introdotto dal numero 2) della presente
lettera,  e'  inserito  il  seguente,  in  materia  di detrazioni per
particolari tipologie di redditi:
    "  2-ter.  Se  alla formazione del reddito complessivo concorrono
soltanto   il   reddito,   non   superiore  alla  deduzione  prevista
dall'articolo  10,  comma  3-bis,  dell'unita' immobiliare adibita ad
abitazione   principale  e  delle  relative  pertinenze,  il  reddito
derivante   dagli  assegni  periodici  percepiti  in  conseguenza  di
separazione  legale  ed effettiva, di scioglimento o annullamento del
matrimonio  o  di  cessazione  dei suoi effetti civili, il reddito di
lavoro  autonomo derivante da rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa  e il reddito derivante da rapporti di lavoro dipendente
di  durata  inferiore  all'anno,  spetta  una  detrazione  secondo  i
seguenti importi:
    a)  lire  300.000,  se  l'ammontare  del  reddito complessivo non
supera lire 9.100.000;
    b)  lire  200.000,  se l'ammontare del reddito complessivo supera
lire 9.100.000 ma non lire 9.300.000;
    c)  lire  100.000,  se l'ammontare del reddito complessivo supera
lire 9.300.000 ma non lire 9.600.000. ";
    4)  nel  comma  3, relativo alle detrazioni per redditi di lavoro
autonomo  e  di  impresa  minore, le parole: " lire 700.000 ", " lire
600.000  ",  "  lire  500.000 ", " lire 400.000 " e " lire 300.000 ",
rispettivamente  contenute  nelle  lettere a), b), c), d) ed e), sono
sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: " lire 750.000 ", " lire
650.000 ", " lire 550.000 ", " lire 450.000 " e " lire 350.000 ";
    e)  all'articolo  13-bis,  comma  1,  lettera  c), dopo il quinto
periodo  sono  inseriti  i  seguenti:  " Tra i mezzi necessari per la
locomozione  dei  non  vedenti  sono  compresi  i  cani  guida  e gli
autoveicoli rispondenti alle caratteristiche da stabilire con decreto
del  Ministro delle finanze. Tra i mezzi necessari per la locomozione
dei   sordomuti   sono  compresi  gli  autoveicoli  rispondenti  alle
caratteristiche  da  stabilire con decreto del Ministro delle finanze
";
    f)  all'articolo  13-bis,  comma  1,  lettera  d),  relativa alle
detrazioni  per  spese funebri, le parole: " 1 milione di lire " sono
sostituite dalle seguenti: " 3 milioni di lire ";
    g) all'articolo 13-bis e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
    "1-quater. Dall'imposta lorda si detrae, nella misura forfettaria
di  lire  un  milione,  la  spesa  sostenuta  dai  non vedenti per il
mantenimento dei cani guida";
    h) dopo l'articolo 13-bis e' inserito il seguente:
    "  ART.  13-ter.  - (Detrazioni per canoni di locazione). - 1. Ai
soggetti  titolari  di  contratti  di locazione di unita' immobiliari
adibite  ad abitazione principale degli stessi, stipulati o rinnovati
a  norma  degli  articoli 2, comma 3, e 4, commi 2 e 3, della legge 9
dicembre  1998,  n. 431, spetta una detrazione, rapportata al periodo
dell'anno  durante  il quale sussiste tale destinazione, nei seguenti
importi:
    a)  lire  640.000,  se  il  reddito  complessivo  non supera lire
30.000.000;
    b) lire 320.000, se il reddito complessivo supera lire 30.000.000
ma non lire 60.000.000. ";
    i)   nell'articolo  48-bis,  concernente  la  determinazione  dei
redditi  assimilati a quelli di lavoro dipendente, dopo la lettera a)
e' inserita la seguente:
   "a-bis)  ai  fini  della  determinazione  del  reddito di cui alla
lettera  e)  del  comma  1 dell'articolo 47, i compensi percepiti dal
personale dipendente del Servizio sanitario nazionale per l'attivita'
libero-professionale    intramuraria,    esercitata    presso   studi
professionali  privati  a  seguito  di  autorizzazione  del direttore
generale  dell'azienda  sanitaria, costituiscono reddito nella misura
del 90 per cento;".
  2.  All'articolo  17,  comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre
1992,  n.  504,  concernente  la detrazione dall'IRPEG spettante alle
cooperative edilizie a proprieta' indivisa, le parole: " lire 270.000
" sono sostituite dalle seguenti: " lire 500.000.
  3.   E'   istituito  presso  il  Ministero  dell'interno  un  fondo
alimentato  con  le  risorse  finanziarie  costituite  dalle  entrate
erariali  derivanti  dall'assoggettamento  ad  IVA  di prestazioni di
servizi  non  commerciali ((, per i quali e' previsto il pagamento di
una  tariffa  da  parte  degli  utenti, )) affidate dagli enti locali
territoriali a soggetti esterni all'amministrazione a decorrere dal 1
gennaio  2000.  Con  regolamento  adottato ai sensi dell'articolo 17,
comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro
dell'interno,  di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e
della  programmazione economica e con il Ministro delle finanze, sono
dettate le disposizioni per l'attuazione della disposizione di cui al
presente  comma  e  per  la  ripartizione  del  fondo, finalizzato al
contenimento  delle  tariffe,  tra  gli enti interessati. Resta fermo
quanto stabilito dal decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
  4. Le disposizioni del comma 1, lettere a), d), numero 3), f) e h),
si  applicano a decorrere dal periodo d'imposta 1999; le disposizioni
del  comma  2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso
alla  data  del  31 dicembre 1999; le restanti disposizioni di cui al
comma 1 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta 2000.
  5.  A  decorrere  dalla  data  di  entrata in vigore della presente
legge, sono abrogati i commi 5, 6, 7 e 8 dell'articolo 18 della legge
13 maggio 1999, n. 133.
  6.  Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), e al comma 2 non
hanno effetto ai fini della determinazione delle imposte da versare a
titolo di acconto dovute per il periodo di imposta 1999.
  7.  Nell'articolo  1,  quarto  comma,  lettere b), b-bis) e c), del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le
parole:  "  di  cui all'articolo 34, comma 4-quater " sono sostituite
dalle seguenti: " di cui all'articolo 10, comma 3-bis ".
  8.  Per  il  periodo  d'imposta 2000, ai soli fini dell'imposta sul
reddito  delle persone fisiche, la misura dell'acconto e' ridotta dal
98 al 92 per cento. (4)
  9. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2000, N. 388. (7)
  10. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2000, N. 388. (7)
  11. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2000, N. 388. (7)
  12. Il comma 5 dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre
1998,  n. 360, come sostituito dall'articolo 12, comma 1, lettera d),
della  legge  13  maggio  1999,  n.  133, concernente le modalita' di
effettuazione della trattenuta relativa all'addizionale provinciale e
comunale all'IRPEF, e' sostituito dal seguente:
    "  5.  Relativamente ai redditi di lavoro dipendente e ai redditi
assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui agli articoli 46 e 47
del  testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente  della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  per  le
modalita' di determinazione dell'addizionale provinciale e comunale e
per  l'effettuazione delle relative trattenute da parte dei sostituti
di  imposta  si  applicano le disposizioni previste per l'addizionale
regionale  all'imposta  sul  reddito  delle  persone  fisiche  di cui
all'articolo  50,  comma 4, del decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446 ".
  13.  Sono  esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche le
somme  erogate a titolo di borse di studio bandite, a decorrere dal 1
gennaio  2000,  nell'ambito  del  programma  Socrates,  istituito con
decisione n. 819/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14
marzo   1995,  come  modificata  dalla  decisione  n.  576/98/CE  del
Parlamento  europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 1998, nonche' le
somme  aggiuntive  corrisposte  dalle  universita',  a condizione che
l'importo complessivo annuo non sia superiore a lire 15.000.000.
  14.  E' autorizzata la spesa di lire 500 miliardi per l'anno 2001 e
di  lire 1.500 miliardi per l'anno 2002, per la copertura degli oneri
recati  dal  comma  5  dell'articolo 2 della legge 13 maggio 1999, n.
133.
  15.  All'articolo  1  della  legge  27  dicembre 1997, n. 449, sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a)  nel  comma  1, le parole: " un importo pari al 41 per cento "
sono sostituite dalle seguenti: " una quota ";
    b) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
    "1-bis.  La  detrazione compete, altresi', per le spese sostenuto
per  la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare
la   sicurezza   statica  del  patrimonio  edilizio  nonche'  per  la
realizzazione  degli  interventi necessari al rilascio della suddetta
documentazione ";
    c)  al  comma  3,  le parole: " e di cui risulti pagata l'imposta
comunale sugli immobili (ICI) per l'anno 1997 " sono sostituite dalle
seguenti: " e di cui risulti pagata l'imposta comunale sugli immobili
(ICI) per gli anni a decorrere dal 1997 ";
    d) il comma 6 e' sostituito dal seguente:
    "6.  La  detrazione  compete,  per le spese sostenute nel periodo
d'imposta  in  corso  alla  data  del  1  gennaio  1998  e  in quello
successivo,  per  una  quota pari al 41 per cento delle stesse e, per
quelle  sostenute  nel  periodo  d'imposta  in  corso alla data del 1
gennaio 2000, per una quota pari al 36 per cento ".
  16.  Ai  fini  dell'imposta  sul  reddito  delle persone fisiche si
detrae  dall'imposta  lorda,  e fino a concorrenza del suo ammontare,
un'importo  pari  al  19  per  cento  dell'ammontare  complessivo non
superiore  a  5  milioni  di  lire degli interessi passivi e relativi
oneri  accessori,  nonche' delle quote di rivalutazione dipendenti da
clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio
dello  Stato  o  di  uno  Stato  membro dell'Unione europea, ovvero a
stabili  organizzazioni  nel  territorio  dello Stato di soggetti non
residenti  in  dipendenza  di  mutui  contratti  nell'anno  2000  per
effettuare  interventi  necessari  al  rilascio  della documentazione
obbligatoria  atta  a  comprovare la sicurezza statica del patrimonio
edilizio.  Nel  caso  di  contitolarita' del contratto di mutuo, o di
piu'  contratti  di  mutuo,  si applica quanto stabilito dal comma 1,
lettera  b),  dell'articolo  13-bis del testo unico delle imposte sui
redditi,  approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 22
dicembre  1986,  n.  917. Con decreto del Ministro delle finanze sono
stabilite  le  modalita' e le condizioni alle quali e' subordinata la
detrazione di cui al presente comma.
  17.  All'articolo  45  del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
446, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) nel comma 1, le parole da: " per il periodo d'imposta in corso
al  1  gennaio  1998 " fino alla fine del comma sono sostituite dalle
seguenti: " per i periodi d'imposta in corso al 1 gennaio 1998 e al 1
gennaio 1999 l'aliquota e' stabilita nella misura dell'1,9 per cento;
per  i quattro periodi d'imposta successivi, l'aliquota e' stabilita,
rispettivamente,  nelle misure del 2,3, del 2,5, del 3, 10 e del 3,75
per cento ";
    b) nel comma 2, le parole da: " per il periodo d'imposta in corso
al  1  gennaio 1998 " fino alla fine del comma, sono sostituite dalle
seguenti:  " per i periodi d'imposta in corso al 1 gennaio 1998, al 1
gennaio 1999 e al 1 gennaio 2000 l'aliquota e' stabilita nella misura
del 5,4 per cento; per i due periodi d'imposta successivi, l'aliquota
e'  stabilita,  rispettivamente,  nelle  misure  del 5 e del 4,75 per
cento ".
  18.  Le  disposizioni  del comma 17 non hanno effetto ai fini della
determinazione  dell'imposta  da  versare  a titolo di acconto per il
periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 1999.
  19.  A  decorrere  dall'anno  2000  il Fondo sanitario nazionale di
parte  corrente  e' ridotto dell'importo generato dalla rimodulazione
delle aliquote di cui al comma 18 in misura pari a lire 542 miliardi,
lire  644 miliardi e lire 551 miliardi, rispettivamente, per gli anni
2000,  2001 e 2002. Qualora l'aumento del gettito risulti inferiore a
tali  importi,  le  aliquote di cui al comma 17 sono rideterminate in
modo da assicurare i gettiti previsti.
  20.  Ad  integrazione  dei  fondi  del Ministero dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica destinati alla corresponsione
di   assegni   di  ricerca,  di  borse  di  dottorato  di  ricerca  e
post-laurea, di borse di specializzazione in medicina, e' autorizzata
la  spesa  di  lire 52 miliardi per l'anno 2000, lire 54 miliardi per
l'anno  2001  e  lire  56  miliardi  a  decorrere  dall'anno 2002. Il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti le occorrenti variazioni
di bilancio.
  21.  Al comma 10-bis dell'articolo 67 del testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre  1986, n. 917, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: La
percentuale  di cui al precedente periodo e' elevata al 100 per cento
per  gli  oneri  relativi  ad  impianti di telefonia fissa installati
all'interno dei veicoli utilizzati per il trasporto di merci da parte
delle imprese di autotrasporto ".
  22.  All'articolo  2  del  testo  unico  delle  leggi  sulle  tasse
automobilistiche,   approvato   con   decreto  del  Presidente  della
Repubblica  5  febbraio  1953,  n.  39,  sono  apportate  le seguenti
modificazioni:
    a)  alla lettera d), sono soppresse le parole: " e per i rimorchi
adibiti al trasporto di cose ";
    b) dopo la lettera d-bis) e' inserita la seguente:
    "  d-ter)  al  peso  massimo  dei  rimorchi  trasportabili per le
automotrici ".
  22-bis.  Le  tasse  automobilistiche dovute in relazione alla massa
rimorchiabile   degli   autoveicoli   per   trasporto  di  cose  sono
determinate secondo i parametri e le misure individuati nella tabella
2-bis allegata alla presente legge.
  22-ter.  Le  tasse  di  cui al comma 22-bis sono dovute, sulla base
delle   caratteristiche   tecniche,  tenendo  conto  delle  eventuali
limitazioni  risultanti  dalla  carta  di circolazione, in aggiunta a
quelle  dovute per le automotrici, entro i termini e con le modalita'
in vigore per le stesse.
  22-quater.  Con  decreto  del Ministro delle finanze, da emanare ai
sensi  dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
sentita  la  Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono essere
modificate le misure delle tasse automobilistiche di cui alla tabella
2-bis allegata alla presente legge.
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AGGIORNAMENTO (4)
  Il  D.L.  30 settembre 2000, n. 268, convertito, con modificazioni,
dalla  L.  23 novembre 2000, n. 354, ha disposto (con l'art. 1, comma
4)  che  per  il periodo d'imposta 2000, la misura dell'acconto, gia'
ridotta  ai  soli  fini dell'Irpef dal 98 al 92 per cento dal comma 8
del  presente  atricolo,  e' ulteriormente ridotta, agli stessi fini,
dal 92 all'87 per cento.
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AGGIORNAMENTO (7)
  La  L. 23 dicembre 2000, n. 388 ha disposto (con l'art. 2, comma 8)
che  le  presenti  modifiche  si  applicano  a  decorrere dal periodo
d'imposta  successivo  a  quello  in  corso alla data del 31 dicembre
1999.