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LEGGE 23 dicembre 1999, n. 488

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000).

note: Entrata in vigore della legge: 1-1-2000 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/07/2022)
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Testo in vigore dal:  1-1-2000

Art. 51

(Disposizioni in materia previdenziale e di trattamento fiscale
del lavoro autonomo).
1. All'articolo 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo periodo, le parole: " 0,5 punti percentuali " sono sostituite dalle seguenti: " un punto percentuale ";
b) al terzo periodo, le parole: " di un punto percentuale " sono - sostituite dalle seguenti: " di due punti percentuali nei limiti di una complessiva aliquota di computo di 20 punti percentuali ";
c) al quarto periodo, le parole: " e agli assegni al nucleo familiare " sono sostituite dalle seguenti: ", agli assegni al nucleo familiare e alla malattia in caso di degenza ospedaliera ";
d) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: " Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro della sanità, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, si provvede alla disciplina della tutela per malattia in caso di degenza ospedaliera nei limiti delle risorse derivanti dallo specifico gettito contributivo e in relazione al reddito individuale ".
2. Per i lavoratori iscritti alla Gestione di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è prevista la facoltà di riscattare annualità di lavoro prestato attraverso rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, risultanti da atti aventi data certa, svolti in periodi precedenti alla data di entrata in vigore dell'assoggettamento all'obbligo contributivo di cui alla predetta legge. Tale facoltà di riscatto è posta a carico dell'interessato e può essere fatta valere fino ad un massimo di cinque annualità. Con successivo decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze, è stabilita la disciplina della facoltà di riscatto, in coerenza con la disciplina di cui al decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, tenendo conto della parametrazione con le retribuzioni del periodo considerato e valutando quale aliquota di riferimento l'aliquota contributiva in vigore al momento della domanda.
3. All'articolo 50, comma 8, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: "a titolo di deduzione forfettaria delle altre spese; ", sono inserite le seguenti: " la riduzione è pari al 6 per cento, se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto redditi di collaborazione coordinata e continuativa di importo complessivo non superiore a lire quaranta milioni e il reddito, non superiore alla deduzione prevista dall'articolo 10 comma 3-bis, dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze; ".
4. La disposizione del comma 3 ha effetto a decorrere dal 1 gennaio 1999. Nel medesimo articolo 50, comma 8, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal comma 3 del presente articolo, le parole: " al 6 per cento " sono sostituite dalle seguenti: " al 7 per cento ", a decorrere dal 19 gennaio 2001.