LEGGE 23 dicembre 1999, n. 488

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000).

note: Entrata in vigore della legge: 1-1-2000 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/07/2022)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 1-1-2000
                              ART. 22.
 (Conferma della disciplina relativa alle indennita' ed ai compensi
  rivalutabili in relazione alla variazione del costo della vita).
   1.  Le disposizioni dell'articolo 7, comma 5, del decreto-legge 19
settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
novembre   1992,   n.   438,   da   ultimo  confermate  e  modificate
dall'articolo 1, commi 66 e 67, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
concernenti  le indennita', i compensi, le gratifiche, gli emolumenti
ed  i  rimborsi  spesa  soggetti  ad  incremento  in  relazione  alla
variazione  del  costo della vita, continuano ad applicarsi anche nel
triennio  2000-2002.  Tali disposizioni si applicano agli emolumenti,
indennita',  compensi  e rimborsi spese erogati dalle amministrazioni
pubbliche   anche  ad  estranei  per  l'espletamento  di  particolari
incarichi e per l'esercizio di specifiche funzioni.