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LEGGE 21 dicembre 1999, n. 526

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1999.

note: Entrata in vigore della legge: 2-2-2000 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/09/2018)
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Testo in vigore dal:  2-2-2000

Art. 14

Modifica dell'articolo 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128
1. L'articolo 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, è sostituito dal seguente:
"ART. 53. (Controlli e vigilanza sulle denominazioni protette e sulle attestazioni di specificita). - 1. In attuazione di quanto previsto all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, e all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2082/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, il Ministero delle politiche agricole e forestali è l'autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo è responsabile della vigilanza sulla stessa. L'attività di controllo di cui all'articolo 10 del citato regolamento (CEE) n. 2081/92 e all'articolo 14 del citato regolamento (CEE) n. 2082/92 è svolta da autorità di controllo pubbliche designate e da organismi privati autorizzati con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentito il gruppo tecnico di valutazione istituito con decreto del Ministro per le politiche agricole 25 maggio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 1o agosto 1998.
2. Le autorizzazioni di cui al comma 1 agli organismi di controllo privati devono preventivamente prevedere una valutazione dei requisiti relativi a:
a) conformità alla norma europea EN 45011 del 26 giugno 1989;
b) disponibilità di personale qualificato sul prodotto specifico e di mezzi per lo svolgimento dell'attività di controllo;
c) adeguatezza delle relative procedure.
3. Nel caso in cui gli organismi privati si avvalgano, per taluni controlli, di un organismo terzo, quest'ultimo deve soddisfare i requisiti di cui al comma 2.
4. Le autorizzazioni possono essere sospese o revocate in caso di:
a) perdita dei requisiti di cui al comma 2 sia da parte degli organismi privati autorizzati sia da parte di organismi terzi dei quali essi si siano eventualmente avvalsi;
b) violazione della normativa comunitaria in materia;
C) mancanza dei requisiti in capo agli organismi privati e agli organismi terzi, accertata successivamente all'autorizzazione in forza di silenzio-assenso ai sensi del comma 13.
5. La revoca o la sospensione dell'autorizzazione all'organismo di controllo privato può riguardare anche una singola produzione riconosciuta. Per lo svolgimento di tale attività il Ministero delle politiche agricole e forestali si avvale delle strutture del Ministero stesso e degli enti vigilati.
6. Gli organismi privati che intendano proporsi per il controllo delle denominazioni registrate ai sensi degli articoli 5 e 17 del citato regolamento (CEE) n. 2081/92 e dell'articolo 7 del citato regolamento (CEE) n. 2082/92 devono presentare apposita richiesta al Ministero delle politiche agricole e forestali.
7. È istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali un elenco degli organismi privati che soddisfino i requisiti di cui al comma 2, denominato "Elenco degli organismi di controllo privati per la denominazione di origine protetta (DOP), la indicazione geografica protetta (IGP) e la attestazione di specificità (STG)".
8. La scelta dell'organismo privato è effettuata tra quelli iscritti all'elenco di cui al comma 7:
a) dai soggetti proponenti le registrazioni, per le denominazioni registrate ai sensi dell'articolo 5 del citato regolamento (CEE) n. 2081/92;
b) dai soggetti che abbiano svolto, in conformità alla normativa nazionale sulle denominazioni giuridicamente protette, funzioni di controllo e di vigilanza, per le denominazioni registrate ai sensi dell'articolo 17 del citato regolamento (CEE) n. 2081/92. In assenza dei suddetti soggetti la richiesta è presentata dai soggetti proponenti le registrazioni;
c) dai produttori, singoli o associati, che intendono utilizzare attestazioni di specificità registrate ai sensi del citato regolamento (CEE) n. 2082/92, individuando l'organismo di controllo nella corrispondente sezione dell'elenco previsto al comma 7 e comunicando allo stesso l'inizio della loro attività.
9. In assenza della scelta di cui al comma 8, le regioni e le province autonome, nelle cui aree geografiche ricadono le produzioni, indicano le autorità pubbliche da designare o gli organismi privati che devono essere iscritti all'elenco di cui al comma 7. Nel caso di indicazione di autorità pubbliche, queste, ai sensi dell'articolo 10, paragrafi 2 e 3, del citato regolamento (CEE) n. 2081/92 e dell'articolo 14 del citato regolamento (CEE) n. 2082/92, possono avvalersi di organismi terzi che, se privati, devono soddisfare i requisiti di cui al comma 2 e devono essere iscritti all'elenco.
10. Il Governo esercita, ai sensi dell'articolo 11 della legge 9 marzo 1989, n. 86, il potere sostitutivo nei confronti delle regioni nell'adozione dei provvedimenti amministrativi necessari in caso di inadempienza da parte delle autorità di controllo designate.
11. Gli organismi privati autorizzati e le autorità pubbliche designate possono svolgere la loro attività per una o più produzioni riconosciute ai sensi del citato regolamento (CEE) n. 2081/92 e del citato regolamento (CEE) n. 2082/92. Ogni produzione riconosciuta ai sensi del citato regolamento (CEE) n. 2081/92 è soggetta al controllo di un solo organismo privato autorizzato o delle autorità pubbliche designate, competenti per territorio, tra loro coordinate. Ogni produzione riconosciuta ai sensi del citato regolamento (CEE) n. 2082/92 è soggetta al controllo di uno o più organismi privati autorizzati o delle autorità pubbliche designate, competenti per territorio, fra loro coordinate.
12. La vigilanza sugli organismi di controllo privati autorizzati è esercitata dal Ministero delle politiche agricole e forestali e dalle regioni o province autonome per le strutture ricadenti nel territorio di propria competenza.
13. Le autorizzazioni agli organismi privati sono rilasciate entro sessanta giorni dalla domanda; in difetto si forma il silenzio-assenso, fatta salva la facoltà di sospensione o revoca. ai sensi del comma 4.
14. Gli oneri derivanti dall'istituzione dell'elenco di cui al comma 7 sono posti a carico degli iscritti, senza oneri per il bilancio dello Stato.
15. I consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle attestazioni di specificità sono costituiti ai sensi dell'articolo 2602 del codice civile ed hanno funzioni di tutela, di promozione, di valorizzazione, di informazione del consumatore e di cura generale degli interessi relativi alle denominazioni. Tali attività sono distinte dalle attività di controllo e sono svolte nel pieno rispetto di quanto previsto all'articolo 10 del citato regolamento (CEE) n. 2081/92 e all'articolo 14 del citato regolamento (CEE) n. 2082/92. I consorzi di tutela già riconosciuti svolgono le funzioni di cui al presente comma su incarico dell'autorità nazionale preposta ai sensi delle leggi vigenti e, nei casi di consorzi non ancora riconosciuti, su incarico conferito con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali. Nello svolgimento della loro attività i consorzi di tutela:
a) possono avanzare proposte di disciplina regolamentare e svolgono compiti consultivi relativi al prodotto interessato;
b) possono definire programmi recanti misure di carattere strutturale e di adeguamento tecnico finalizzate al miglioramento qualitativo delle produzioni in termini di sicurezza igienico-sanitaria, caratteristiche chimiche, fisiche, organolettiche e nutrizionali del prodotto commercializzato;
c) possono promuovere l'adozione di delibere con le modalità e i contenuti di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, purché rispondano ai requisiti di cui al comma 17 del presente articolo;
d) collaborano, secondo le direttive impartite dal Ministero delle politiche agricole e forestali, alla vigilanza, alla tutela e alla salvaguardia della DOP, della IGP o della attestazione di specificità da abusi, atti di concorrenza sleale, contraffazioni, uso improprio delle denominazioni tutelate e comportamenti comunque vietati dalla legge; tale attività è esplicata ad ogni livello e nei confronti di chiunque, in ogni fase della produzione, della trasformazione e del commercio. Agli agenti vigilatori dipendenti dai consorzi, nell'esercizio di tali funzioni, può essere attribuita nei modi e nelle forme di legge la qualifica di agente di pubblica sicurezza purché essi possiedano i requisiti determinati dall'articolo 81 del regolamento approvato con regio decreto 20 agosto 1909, n. 666, e prestino giuramento innanzi al sindaco o suo delegato. Gli agenti vigilatori già in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza mantengono la qualifica stessa, salvo che intervenga espresso provvedimento di revoca.
16. I segni distintivi dei prodotti a DOP, IGP e STG sono quelli indicati nei rispettivi disciplinari vigenti ai sensi dei citati regolamenti (CEE) n.2081/92 e n. 2082/92. Gli eventuali marchi collettivi che identificano i prodotti DOP, IGP e STG, sono detenuti, in quanto dagli stessi registrati, dai consorzi di tutela per l'esercizio delle attività loro affidate. I marchi collettivi medesimi sono utilizzati come segni distintivi delle produzioni conformi ai disciplinari delle rispettive DOP, IGP e STG, come tali attestate dalle strutture di controllo autorizzate ai sensi del presente articolo, a condizione che la relativa utilizzazione sia garantita a tutti i produttori interessati al sistema di controllo delle produzioni stesse. I costi derivanti dalle attività contemplate al comma 15 sono a carico di tutti i produttori e gli utilizzatori secondo criteri stabiliti con regolamento del Ministro delle politiche agricole e forestali.
17. Con decreti del Ministro delle politiche agricole e forestali, da emanare entro il 31 marzo 2000, sono stabilite le disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività per il riconoscimento dei consorzi di tutela nonché i criteri che assicurino una equilibrata rappresentanza delle categorie dei produttori e dei trasformatori interessati alle DOP, IGP e STG negli organi sociali dei consorzi stessi.
18. I consorzi regolarmente costituiti alla data di entrata in vigore della presente disposizione devono adeguare, ove necessario, i loro statuti entro un anno dalla data di pubblicazione dei decreti di cui al comma 17 alle disposizioni emanate ai sensi del presente articolo.
19. Nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano le presenti disposizioni si applicano nel rispetto degli statuti e delle relative norme di attuazione".
Note all'Art. 14:
- Per il titolo della legge 24 aprile 1998, n. 128, si veda in note all'Art. 13. - L'Art. 10. del regolamento (CEE) n. 2081/92 (in G.U.C.E. L. 208 del 24 luglio 1992), così recita: "Art. 10 - 1. Gli Stati membri provvedono a che entro sei mesi dell'entrata in vigore del presente regolamento vi siano strutture di controllo aventi il compito di garantire che i prodotti agricoli e alimentari recanti una denominazione protetta rispondano ai requisiti del disciplinare. 2. La struttura di controllo può essere composta da una o più autorità di controllo designate e/o da uno o più organismi privati autorizzati a tal fine dallo Stato membro. Gli Stati membri comunicano alla Commissione l'elenco delle autorità e/o degli organismi autorizzati, nonché le loro rispettive competenze. La Commissione pubblica queste informazioni nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee. 3. Le autorità di controllo designate e/o gli organismi privati devono offrire garanzie sufficienti di obiettività e di imparzialità nei confronti di ogni produttore o trasformatore soggetto al controllo e disporre permanentemente degli esperti e dei mezzi necessari per assicurare i controlli dei prodotti agricoli e dei prodotti alimentari recanti una denominazione protetta. Se la struttura di controllo si avvale, per taluni controlli, di un organismo terzo, quest'ultimo deve offrire le stesse garanzie. Tuttavia, le autorità di controllo designate e/o gli organismi privati autorizzati sono tuttavia responsabili, nei confronti dello Stato membro della totalità dei controlli. A decorrere dal 1o gennaio 1998, per ottenere l'autorizzazione dello Stato membro ai fini del presente regolamento, gli organismi devono adempiere le condizioni stabilite nella norma EN 45011 del 26 giugno 1989. 4. Qualora constatino che un prodotto agricolo o alimentare recante una denominazione protetta originaria del suo Stato membro non risponde ai requisiti del disciplinare, le autorità di controllo designate e/o gli organismi privati di uno Stato membro prendono i necessari provvedimenti per assicurare il rispetto del presente regolamento. Essi informano lo Stato membro delle misure adottate nell'esercizio dei controlli. Le decisioni prese devono essere notificate agli interessati. 5. Qualora le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 non siano più soddisfatte, lo Stato membro revoca l'autorizzazione dell'organismo di controllo. Esso ne informa la Commissione che pubblica nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee un elenco riveduto degli organismi autorizzati.
6. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che il produttore che rispetta il presente regolamento abbia acceso al sistema di controllo. 7. I costi dei controlli previsti dal presente regolamento sono sostenuti da coloro che utilizzano l'attestazione di specificità". - L'Art. 14. del regolamento (CEE) n. 2082/92 (in G.U.C.E. L. 208 del 24 luglio 1992), così recita: "Art. 14. - 1. Gli Stati membri provvedono affinchè entro sei mesi dell'entrata in vigore del presente regolamento vi siano strutture di controllo aventi il compito di garantire che i prodotti agricoli e alimentari recanti un'attestazione di specificità rispondano ai requisiti del disciplinare. 2. La struttura di controllo può essere composta da una o più autorità di controllo designate e/o da uno o più organismi privati autorizzati a tal fine dallo Stato membro. Gli Stati membri comunicano alla Commissione l'elenco delle autorità e/o degli organismi autorizzati, nonché le loro rispettive competenze. La Commissione pubblica queste informazioni nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee. 3. Le autorità di controllo designate e/o gli organismi privati devono offrire garanzie sufficienti di obiettività e di imparzialità nei confronti di ogni produttore o trasformatore soggetto al controllo e devono disporre permanentemente degli esperti e dei mezzi necessari per assicurare i controlli dei prodotti agricoli e dei prodotti alimentari che beneficiano di un attestazione comunitaria di specificità Se la struttura di controllo si avvale, per taluni controlli, di un organismo terzo, quest'ultimo deve offrire le stesse garanzie. Tuttavia, le autorità di controllo designate e/o gli organismi privati autorizzati continuano ad essere responsabili nei confronti dello Stato membro, della totalità dei controlli. A decorrere dal 1o gennaio 1998, per ottenere l'autorizzazione dello Stato membro ai fini del presente regolamento, gli organismi devono soddisfare i requisiti definitivi nella norma EN 45011 del 26 giugno 1989. 4. Qualora constatino che un prodotto agricolo o alimentare recante l'attestazione di specificità rilasciata dal proprio Stato membro non risponde ai requisiti del disciplinare, le autorità di controllo designate e/o gli organismi privati di uno Stato membro prendono i necessari provvedimenti per assicurare il rispetto del presente regolamento. Essi informano lo Stato membro delle misure adottate nell'esercizio dei controlli.
Le decisioni prese debbono essere notificate agli interessati. 5. Qualora le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 non siano più soddisfatte lo Stato membro revoca l'autorizzazione dell'organismo di controllo. Esso ne informa la Commissione che pubblica nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee un elenco riveduto degli organismi autorizzati. 6. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che il produttore che rispetta il presente regolamento abbia accesso al sistema di controllo. 7. I costi dei controlli previsti dal presente regolamento sono sostenuti da coloro che utilizzano l'attestazione di specificità". - Il decreto del Ministro per le politiche agricole 25 maggio 1998, reca: "Istituzione del gruppo tecnico di valutazione degli organismi di controllo privati". - Si riporta il testo degli articoli 5 e 17 del successivo regolamento (CEE) n. 2081/92. "Art. 5. - 1. Solo le associazioni o, a determinate condizioni da stabilirsi secondo la procedura prevista all'Art. 15, le persone fisiche o giuridiche sono autorizzate a inoltrare una domanda di registrazione. Ai fini del presente articolo si intende per "associazioni qualsiasi organizzazione, a prescindere dalla sua forma giuridica o dalla sua composizione, di produttori e/o di trasformatori interessati al medesimo prodotto agricolo o al medesimo prodotto alimentare. Altre parti interessate possono far parte dell'associazione. 2. La domanda di registrazione può essere presentata dalle associazioni o dalle persone fisiche o giuridiche soltanto per i prodotti agricoli o alimentari che esse producono o ottengono ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera a) o b). 3.
La domanda di registrazione include segnatamente il disciplinare di cui all'articolo 4. 4. La domanda di registrazione è inviata allo Stato membro sul cui territorio è situata l'area geografica. 5. Lo Stato membro verifica che la domanda sia giustificata e qualora ritenga che i requisiti del presente regolamento siano soddisfatti, trasmette alla Commissione la domanda, corredata del disciplinare di cui all'articolo 4 e di qualsiasi altra documentazione sulla quale ha fondato la propria decisione. Nel caso in cui la domanda riguardi una denominazione che designi anche un'area situata in un altro Stato membro, quest'ultimo deve essere consultato prima che venga presa qualsiasi decisione. 6. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per l'osservanza del presente articolo". "Art. 17. - 1. Entro un termine di sei mesi a decorrere dalla data dell'entrata in vigore del presente regolamento, gli Stati membri comunicano alla Commissione quali denominazioni, tra quelle giuridicamente protette o, negli Stati membri in cui non vige un sistema di protezione, sancite dall'uso, essi desiderano far registrare a norma del presente regolamento. 2. La Commissione registra, secondo la procedura prevista all'articolo 15, le denominazioni di cui al paragrafo 1 conformi agli articoli 2 e 4. L'Art. 7 non si applica.
Tuttavia non vengono registrate le denominazioni generiche.
3. Gli Stati membri possono mantenere la protezione nazionale delle denominazioni comunicate in conformità del paragrafo 1 sino alla data in cui viene presa una decisione in merito alla registrazione". - L'Art. 7 del succitato regolamento (CEE) n. 2082/92, così recita: "Art. 7. - 1. Solo un'organizzazione è autorizzata a inoltrare una domanda per far registrare la specificità di un prodotto agricolo o alimentare. 2. La domanda di registrazione, corredata del disciplinare, è inoltrata presso l'autorità competente dello Stato membro in cui ha sede l'organizzazione. 3. L'autorità competente trasmette la domanda alla Commissione se la giudica conforme ai requisiti posti dagli articoli 4, 5 e 6. 4. Gli Stati membri pubblicano, al più tardi alla data di entrata in vigore del presente regolamento, i dati utili relativi alle autorità competenti da essi designate e ne informano la Commissione". - Si riporta il testo dell'Art. 11 della legge citata, legge 9 marzo 1989, n. 86: "Art. 11 (Inadempimenti delle regioni e province autonome). - 1. Se l'inadempimento di uno degli obblighi previsti dall'articolo 1, comma 1, dipende da inattività amministrativa di una regione o di una provincia autonoma, il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, d'intesa con il Ministro per gli affari regionali ed i Ministri competenti, avvia la procedura prevista dall'articolo 6, terzo comma, del D.P.R 24 luglio 1977, n. 6162. 2. Il Consiglio dei Ministri, con la deliberazione prevista dall'articolo 6, terzo comma, del D.P.R 24 luglio 1977, n. 616 successivamente alla scadenza del termine assegnato alla regione o alla provincia autonoma interessata per provvedere, dispone, con le modalità di cui all'articolo 6, comma 3, della presente legge, l'intervento sostitutivo dello Stato; a tal fine può conferire, con le opportune direttive, i poteri necessari ad una commissione da nominarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali, sentito il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie. 3. La commissione di cui al comma 2, è composta: a) dal commissario del Governo, che la presiede; b) da un magistrato amministrativo o da un avvocato dello Stato o da un professore universitario di ruolo di materie giuridiche;
c) da un terzo membro designato dalla regione o provincia autonoma interessata o, in mancanza di tale designazione entro trenta giorni dalla richiesta, dal presidente del tribunale avente sede nel capoluogo della regione o della provincia, il quale provvede con riferimento alle categorie di cui alla lettera b). 4.
Le funzioni di segreteria della commissione sono svolte da personale del commissariato di Governo". - L'Art. 2602 del codice civile, così recita: "Art. 2602. (Nozione e norme applicabili). - Con il contratto di consorzio più imprenditori istituiscono un'organizzazione comune per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese. Il contratto di cui al precedente comma è regolato dalle norme seguenti, salve le diverse disposizioni delle leggi speciali". - L'Art. 11 del citato decreto legislativo, 30 aprile 1998, n. 173, così recita: "Art. 11. (Accordi del sistema agroalimentare).
- 1. Gli accordi realizzati tra produttori agricoli o fra produttori agricoli ed imprese, che beneficino di una stessa denominazione di origine protetta (DOP), indicazione geografica protetta (IGP) e attestazione di specificità (AS) riconosciuta ai sensi dei regolamenti (CEE) n. 2081/92 e n. 2082/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, o che siano integrati nella stessa filiera di produzione avente la dicitura di "agricoltura biologica" ai sensi del regolamento (CE) n. 2092/91, del Consiglio del 24 giugno 1991, sono approvati dal Ministero per le politiche agricole. Tali accordi devono essere stipulati per iscritto, per un periodo determinato che non può essere superiore a tre anni e possono riguardare soltanto:
a) una programmazione previsionale e coordinata della produzione in funzione del mercato; b) un piano di miglioramento della qualità dei prodotti, avente come conseguenza diretta una limitazione del volume di offerta;
c) una concentrazione dell'offerta e dell'immissione sui mercati della produzione degli aderenti. 2. In caso di grave squilibrio del mercato, gli accordi realizzati fra produttori agricoli, o fra produttori agricoli ed imprese di approvvigionamento o di trasformazione e le disposizioni autolimitatrici, adottate dalle organizzazioni di produttori agricoli riconosciute ai sensi del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio del 28 ottobre 1996 e del regolamento (CE) n. 952/97 del Consiglio del 20 maggio 1997, e le organizzazioni interprofessionali di cui all'Art. 12, destinati a riassorbire una temporanea sovracapacità produttiva per ristabilire l'equilibrio del mercato, devono essere autorizzati dal Ministero per le politiche agricole. Tali misure devono essere adeguate a superare gli squilibri e non possono in alcun caso riguardare la materia dei prezzi. La durata degli accordi non può eccedere un anno. 3. Gli accordi di cui ai commi 1 e 2 non possono in ogni caso prevedere restrizioni non strettamente necessarie al raggiungimento degli scopi indicati nei medesimi commi, né possono eliminare la concorrenza da una parte sostanziale del mercato. 4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non costituiscono deroghe a quanto previsto dall'Art. 2 della legge 10 ottobre 1990. n. 287". - Il regio decreto 20 agosto 1909, n. 666, reca: "Amministrazione della pubblica sicurezza: personale civile. Regolamento speciale per gli ufficiali ed impiegati di pubblica sicurezza". - L'Art. 81 del regolamento approvato con il succitato regio decreto, così recita: "Art. 81. -I requisiti necessari, perché possa essere attribuita la qualità di agente di pubblica sicurezza, a norma dell'Art. 43 del testo unico delle leggi sul personale di pubblica sicurezza, sono: 1o essere di età maggiore; 2o saper leggere e scrivere; 3o non essere stati mai condannati per delitti contro le persone, portanti pene restrittive della libertà personale oltre un anno, o per reati per associazione a delinquere, di furto, di ricettazione dolosa di oggetti furtivi, truffa, appropriazione indebita, abuso di fiducia, e frode di ogni altra specie e sotto qualunque altro titolo del Codice penale, per qualunque specie di falso, falsa testimonianza o calunnia, per eccitamento all'odio fra le varie classi sociali, nonché per reati contro il buon costume, salvo i casi di riabilitazione a termine di legge; 4o avere condotta incensurata". Nota all'Art. 15.
- Si riporta il titolo IV e l'Art. 15, della legge 24 luglio 1985, n. 409 (Istituzione della professione sanitaria di odontoiatria e disposizioni relative al diritto di stabilimento ed alla libera prestazione di servizi da parte dei dentisti cittadini di Stati membri delle Comunità europee), così come modificati dalla presente legge:
TITOLO IV
Esercizio della professione negli altri Stati membri delle comunità europee da parte di odontoiatri iscritti all'ordine professionale "Art. 15. - Gli odontoiatri cittadini iscritti all'Ordine professionale di Paesi membri dell'Unione europea che si trasferiscono in uno dei Paesi membri delle Comunità europee possono, a domanda, conservare l'iscrizione all'Ordine professionale italiano di appartenenza".