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LEGGE 16 dicembre 1999, n. 494

Disposizioni temporanee per agevolare gli interventi ed i servizi di accoglienza del Grande Giubileo dell'anno 2000.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2007)
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Testo in vigore dal:  29-12-1999

Art. 9

(Adeguamento del contributo di cui all'articolo 1 della legge 25 novembre 1964, n. 1280).
1. Il contributo al comune di Roma previsto dall'articolo 1 della legge 25 novembre 1964, n. 1280, da ultimo rideterminato dall'articolo 32, comma 26, della legge 28 febbraio l986, n. 41, e confluito nel fondo consolidato di cui all'articolo 1, comma 4, lettera f), del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244, è elevato di lire 200 miliardi a decorrere dall'anno 1999. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Note all'art. 9:
- Il testo dell'art. 1 della legge 25 novembre 1964, n. 1280 (Provvidenze per il comune di Roma), è il seguente:
"Art. 1. - 1. È autorizzata, a decorrere dall'anno solare 1964, la concessione, a favore del comune di Roma, di un contributo annuo ordinario di lire 5 miliardi, a titolo di concorso dello Stato negli oneri finanziari che il comune sostiene, in dipendenza delle esigenze cui deve provvedere quale sede della capitale della Repubblica. Il contributo di cui al comma precedente verrà iscritto annualmente nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno e sarà pagato, per il 1964, entro il mese di dicembre e, per gli anni successivi, entro il mese di marzo".
- Il testo dell'art. 32, comma 26, della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato-legge finanziaria 1986), è il seguente:
"26. Il contributo ordinario annuo concesso al comune di Roma ai sensi dell'art. 1 della legge 25 novembre 1964, n. 1280, elevato a lire venticinque miliardi dall'art. 35, diciassettesimo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730, a titolo di concorso dello Stato agli oneri finanziari che il comune sostiene in dipendenza delle esigenze cui deve provvedere quale sede della capitale della Repubblica, è ulteriormente elevato, a decorrere dall'anno finanziario 1986, a lire 35 miliardi".
- Il testo dell'art. 1, comma 4, lettera f), del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244 (Riordino del sistema dei trasferimenti erariali agli enti locali), è il seguente:
"4. Il fondo consolidato per province, comuni e comunità montane, che rimane attribuito ai singoli enti sino alle scadenze di legge, è così composto:
a)-e) (Omissis);
f) dai contributi in favore del comune di Roma, a titolo di concorso dello Stato agli oneri finanziari che il comune sostiene in dipendenza delle esigenze cui deve provvedere quale sede della capitale della Repubblica, di cui all'art. 32, comma 26, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, complessivamente pari a L. 35.000.000.000 per il 1997".