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LEGGE 16 dicembre 1999, n. 494

Disposizioni temporanee per agevolare gli interventi ed i servizi di accoglienza del Grande Giubileo dell'anno 2000.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2007)
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Testo in vigore dal:  29-12-1999

Art. 2

(Disposizioni per il Ministero dell'interno).
1. Anche in relazione alle necessità di ridislocazione o di adeguamento logistico dei presidi territoriali e delle caserme della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza e del Corpo na- zionale dei vigili del fuoco, connesse alle celebrazioni del Grande Giubileo del 2000, il Ministro dell'interno, nell'ambito dei programmi di cui all'articolo 8 del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217, ovvero nell'ambito delle dotazioni di bilancio delle pertinenti unità previsionali per i lavori di manutenzione, è autorizzato a definire specifici programmi di spesa che possono comprendere ristrutturazioni e completamenti di edifici già esistenti.
2. Per i contratti di locazione, quando ne ricorra l'urgenza, l'Amministrazione può provvedere alla relativa stipulazione o al rinnovo e alla conseguente approvazione, sulla base di una valutazione tecnico-economica rilasciata da soggetti pubblici diversi dagli uffici tecnici erariali, dotati di qualificazione e capacità tecnica adeguate, ovvero di dichiarazione assentita da giuramento di un professionista nominato dal Consiglio dell'ordine professionale competente.
3. Nell'ambito del quinquennio di mantenimento in bilancio delle risorse finanziarie di cui all'articolo 50, comma 1, lettera e), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, possono essere definiti programmi che comportino anche la stipulazione di contratti successivi, purch‚ la somma degli impegni di spesa, nel tempo, non superi l'ammontare e la durata dei limiti d'impegno definiti dal predetto articolo 50, comma 1, lettera e), della legge n. 448 del 1998.
Note all'art. 2:
- Il testo dell'art. 8 del decreto-legge 18 giugno 1992, n. 9 (Disposizioni urgenti per l'adeguamento degli organici delle forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché per il potenziamento delle infrastrutture, degli impianti e delle attrezzature delle forze di polizia), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217, è il seguente:
"Art. 8 (Determinazione del programma pluriennale degli interventi). - 1. Il Ministro dell'interno, nel quadro del coordinamento e della pianificazione previsti dall'art. 6 della legge 1° aprile 1981, n. 121, sentito il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica di cui all'art. 18 della stessa legge, predispone un programma pluriennale straordinario di interventi per il triennio 1992-1994, al fine di acquisire opere, infrastrutture ed impianti e mezzi tecnici e logistici, compresi quelli destinati all'equipaggiamento e alle attrezzature di sicurezza, necessari allo sviluppo e all'ammodernamento delle strutture, delle dotazioni e degli apparati strumentali della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza.
2. Per l'attuazione del programma di cui al comma 1, l'amministrazione può assumere impegni pluriennali, corrispondenti alle rate di ammortamento dei mutui contratti dai fornitori, ovvero stipulare contratti di locazione, anche finanziaria.
3. Per le finalità di cui al comma 1 sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di lire 80.000 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993 e di lire 100.000 milioni per l'anno 1994.
4. Per l'attuazione di un piano di potenziamento delle dotazioni tecniche e logistiche per le esigenze delle sezioni di polizia giudiziaria, ad integrazione di quanto previsto dall'art. 14 del decreto-legge 4 ottobre 1990, n. 276, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1990, n. 359, sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di lire 20.000 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993, da utilizzare con le modalità di cui al comma 2.
5. Con decreto del Ministro del tesoro, su proposta del Ministro dell'interno, possono essere trasferiti dal capitolo 2653 dello stato di previsione del Ministero dell'interno fondi ai capitoli 2615, 2632, 2635 e 2754 del medesimo stato di previsione nel limite complessivo massimo di 10.000, 12.000 e 15.000 milioni di lire, rispettivamente, per gli anni 1992, 1993 e 1994".
- Il testo dell'art. 50, comma 1, lettera e), della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), è il seguente:
"1. Al fine di agevolare lo sviluppo dell'economia e dell'occupazione, sono disposti i seguenti finanziamenti:
a)-d) (Omissis);
e) per la prosecuzione del programma di ammodernamento e potenziamento tecnologico della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, previsto dal decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217, sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di lire 108,8 miliardi dall'anno 1999 e di lire 67,1 miliardi dall'anno 2000".