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LEGGE 16 dicembre 1999, n. 494

Disposizioni temporanee per agevolare gli interventi ed i servizi di accoglienza del Grande Giubileo dell'anno 2000.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2007)
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Testo in vigore dal:  1-3-2008
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Art. 12

(Disposizioni per il Servizio sanitario nazionale).
1. Il Ministero della sanità, le regioni e le strutture del Servizio sanitario nazionale adeguano i propri compiti istituzionali alle straordinarie esigenze di carattere sanitario connesse al Grande Giubileo dell'anno 2000.
2. Il Ministero della sanità, dal 30 dicembre 1999 e fino al 30 giugno 2001, per l'assolvimento dei compiti di profilassi internazionale è autorizzato ad avvalersi, mediante incarichi temporanei e revocabili, entro il limite complessivo di centosessanta unità, di medici, personale tecnico-sanitario ed amministrativo, non appartenenti alla pubblica amministrazione. Gli incarichi sono conferiti mediante modalità stabilite con decreto del Ministro della sanita. (3)
((4))
3. La misura dei compensi per gli incarichi di cui al comma 2 è determinata con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, tenuto conto della professionalità richiesta.
4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, nel limite massimo di lire 7.800 milioni per l'anno 2000 e di lire 3.900 rnili¢ni per l'anno 2001, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per gli anni medesimi degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente a "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della sanità.
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AGGIORNAMENTO (3)
La L. 28 dicembre 2001, n. 448 ha disposto (con l'art. 19, comma 1) che "Il Ministero della salute è autorizzato ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2002, del personale assunto a tempo determinato ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della legge 16 dicembre 1999, n. 494."
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AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2008, n. 31 ha disposto (con l'art. 24, comma 3) che "Il Ministero della salute, per l'assolvimento dei compiti istituzionali e per fronteggiare le esigenze straordinarie di carattere sanitario, continua ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2009, del personale medico assunto a tempo determinato ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della legge 16 dicembre 1999, n. 494."