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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 dicembre 1999, n. 558

Regolamento recante norme per la semplificazione della disciplina in materia di registro delle imprese, nonchè per la semplificazione dei procedimenti relativi alla denuncia di inizio di attività e per la domanda di iscrizione all'albo delle imprese artigiane o al registro delle imprese per particolari categorie di attività soggette alla verifica di determinati requisiti tecnici (numeri 94-97-98 dell'allegato 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59).

note: Entrata in vigore del decreto: 6-12-2000 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/10/2012)
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vigente al 28/03/2024
Testo in vigore dal:  23-2-2003
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Art. 11

Esercizio dell'attività sul territorio nazionale
1. Alle procedure di cui agli articoli 7, 9 e 10 del presente regolamento si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. Le imprese stabilite in uno Stato membro dell'Unione europea che intendano aprire sedi o unità locali sul territorio nazionale per svolgere una delle attività di cui agli articoli 7, 9 e 10 hanno titolo all'iscrizione nel registro delle imprese e nel REA qualora sussistano i requisiti prescritti dalla normativa dello Stato di provenienza per lo svolgimento delle predette attività.
3. L'impresa avente sede in uno Stato membro dell'Unione europea che, in base alle leggi di quello Stato, è abilitata a svolgere l'attività di spedizioniere, può liberamente prestare tale attività sul territorio italiano anche senza stabilirvi una sede.
((
3-bis. Gli spedizionieri comunitari che esercitano in Italia l'attività di spedizione in qualità di prestatori di servizi non sono soggetti all'obbligo di iscrizione nel registro delle imprese né all'obbligo di iscrizione all'elenco autorizzato istituito presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di cui alla legge 14 novembre 1941, n. 1442
))
4. Comma non ammesso al "Visto" della Corte dei conti.