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LEGGE 7 dicembre 1999, n. 472

Interventi nel settore dei trasporti.

note: Entrata in vigore della legge: 31-12-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/08/2002)
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Testo in vigore dal:  18-8-2002
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Art. 13

Interventi a sostegno del trasporto rapido di massa
1. Per gli interventi di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 26 febbraio 1992, n. 211, il limite massimo dei mutui garantiti dallo Stato è elevato al 60 per cento del costo di realizzazione dell'investimento. Per gli interventi stessi sono autorizzati limiti di impegno decennali di lire 2 miliardi a decorrere dall'anno 2000.
2. Per la prosecuzione degli interventi previsti dall'articolo 9 della legge 26 febbraio 1992, n. 211, sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di lire 37 miliardi a decorrere dall'anno 2000 ai fini della realizzazione delle opere previste in progetti esecutivi già approvati.
3. Gli enti locali beneficiari dei finanziamenti statali di cui agli articoli 9 e 10 della legge 26 febbraio 1992, n. 211, approvano i progetti relativi agli interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa, previo rilascio del nulla osta tecnico ai fini della sicurezza da parte del Ministero dei trasporti e della navigazione.
4. Ai fini dell'approvazione di cui al comma 3, gli enti locali possono avvalersi dei competenti servizi tecnici del Ministero dei trasporti e della navigazione.
((
5. Ad avvenuta approvazione dei progetti definitivi, verificato il possesso di tutti i pareri, nulla osta ed autorizzazioni necessari per la realizzazione delle opere, sono trasferiti agli enti beneficiari, in relazione all'avanzamento dei lavori, i contributi necessari alla realizzazione delle opere
))
6. Il Ministero dei trasporti e della navigazione adotta le opportune direttive al fine di coordinare ed uniformare l'attività di cui ai commi 3, 4 e 5.
7. Il Ministero dei trasporti e della navigazione svolge un'azione di monitoraggio e di vigilanza sulla regolare attuazione degli interventi anche con riferimento al rispetto dei tempi programmati, attraverso un'attività ispettiva presso gli enti beneficiari.
8. All'articolo 3, comma 1, lettera a), della citata legge n. 211 del 1992, le parole: "di massima" sono sostituite dalla seguente:
"definitiva". La progettazione definitiva è richiesta anche per l'allocazione delle risorse stanziate dall'articolo 50, comma 1, lettera a), della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
9. All'onere derivante dal presente articolo, pari a lire 39 miliardi per ciascuno degli anni dal 2000 al 2009 e a lire 37 miliardi per ciascuno degli anni dal 2010 al 2014, si provvede, per gli anni 2000 e 2001, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.