LEGGE 7 dicembre 1999, n. 472

Interventi nel settore dei trasporti.

note: Entrata in vigore della legge: 31-12-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/08/2002)
Testo in vigore dal: 18-8-2002
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 13
         Interventi a sostegno del trasporto rapido di massa

  1.  Per gli interventi di cui all'articolo 10, comma 1, della legge
26 febbraio 1992, n. 211, il limite massimo dei mutui garantiti dallo
Stato  e'  elevato  al  60  per  cento  del  costo  di  realizzazione
dell'investimento.  Per gli interventi stessi sono autorizzati limiti
di impegno decennali di lire 2 miliardi a decorrere dall'anno 2000.
  2.  Per  la  prosecuzione degli interventi previsti dall'articolo 9
della  legge  26  febbraio  1992,  n. 211, sono autorizzati limiti di
impegno  quindicennali di lire 37 miliardi a decorrere dall'anno 2000
ai   fini  della  realizzazione  delle  opere  previste  in  progetti
esecutivi gia' approvati.
  3.  Gli  enti  locali  beneficiari dei finanziamenti statali di cui
agli  articoli 9 e 10 della legge 26 febbraio 1992, n. 211, approvano
i  progetti  relativi  agli  interventi  nel  settore  dei sistemi di
trasporto  rapido di massa, previo rilascio del nulla osta tecnico ai
fini  della  sicurezza  da  parte del Ministero dei trasporti e della
navigazione.
  4.  Ai  fini  dell'approvazione  di cui al comma 3, gli enti locali
possono  avvalersi  dei  competenti servizi tecnici del Ministero dei
trasporti e della navigazione.
  ((  5. Ad avvenuta approvazione dei progetti definitivi, verificato
il possesso di tutti i pareri, nulla osta ed autorizzazioni necessari
per   la   realizzazione  delle  opere,  sono  trasferiti  agli  enti
beneficiari,  in  relazione  all'avanzamento dei lavori, i contributi
necessari alla realizzazione delle opere)).
  6.  Il  Ministero  dei  trasporti  e  della  navigazione  adotta le
opportune  direttive  al fine di coordinare ed uniformare l'attivita'
di cui ai commi 3, 4 e 5.
  7.  Il Ministero dei trasporti e della navigazione svolge un'azione
di  monitoraggio  e  di  vigilanza  sulla  regolare  attuazione degli
interventi  anche  con riferimento al rispetto dei tempi programmati,
attraverso un'attivita' ispettiva presso gli enti beneficiari.
  8.  All'articolo  3, comma 1, lettera a), della citata legge n. 211
del  1992,  le  parole:  "di massima" sono sostituite dalla seguente:
"definitiva".  La  progettazione  definitiva  e'  richiesta anche per
l'allocazione  delle  risorse  stanziate  dall'articolo  50, comma 1,
lettera a), della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
  9.  All'onere  derivante  dal  presente  articolo,  pari  a lire 39
miliardi  per  ciascuno  degli  anni  dal  2000  al  2009 e a lire 37
miliardi  per  ciascuno degli anni dal 2010 al 2014, si provvede, per
gli  anni  2000  e  2001,  mediante  corrispondente  riduzione  delle
proiezioni  per  i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini
del    bilancio    triennale   1999-2001,   nell'ambito   dell'unita'
previsionale  di  base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato
di  previsione  del  Ministero  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione  economica  per  l'anno  1999, allo scopo parzialmente
utilizzando  l'accantonamento  relativo  al Ministero dei trasporti e
della  navigazione.  Il  Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della
programmazione  economica  e'  autorizzato  ad  apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.