LEGGE 28 ottobre 1999, n. 410

Nuovo ordinamento dei consorzi agrari.

note: Entrata in vigore della legge: 12-11-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/06/2017)
Testo in vigore dal: 18-7-2006
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 5 
                      Disposizioni particolari 
 
  1. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 18 MAGGIO 2006, N. 181, CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 17 LUGLIO 2006, N. 233)). 
  2. La Federconsorzi, a  seguito  della  esecuzione  del  concordato
preventivo in corso, e'  sciolta  ai  sensi  dell'articolo  2544  del
codice civile. 
  3. I consorzi agrari conservano l'inquadramento previdenziale nella
categoria di riferimento  stabilita  nel  decreto  del  Ministro  del
lavoro e della previdenza sociale del 2 marzo 1987, pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 81 del 7 aprile 1987. 
  4. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 18 MAGGIO 2006, N. 181, CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 17 LUGLIO 2006, N. 233)). 
  5. Nel caso  in  cui  le  operazioni  connesse  alla  procedura  di
concordato di cui all'articolo 214 del regio decreto 16  marzo  1942,
n. 267, o alle cessioni di cui al comma  4,  comportino  effetti  sui
livelli occupazionali il consorzio interessato puo'  richiedere,  per
la durata  di  un  biennio,  l'intervento  della  cassa  integrazione
guadagni  straordinaria  per  riorganizzazione  aziendale  ai   sensi
dell'articolo 1 della legge 23 luglio  1991,  n.  223,  e  successive
modificazioni, indipendentemente dai periodi  di  cassa  integrazione
guadagni straordinaria di cui il consorzio abbia gia' usufruito. 
  6. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 18 MAGGIO 2006, N. 181, CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 17 LUGLIO 2006, N. 233)). 
  7. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 18 MAGGIO 2006, N. 181, CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 17 LUGLIO 2006, N. 233)). 
  7-bis. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 18 MAGGIO 2006, N. 181, CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 17 LUGLIO 2006, N. 233)).