LEGGE 19 ottobre 1999, n. 370

Disposizioni in materia di universita' e di ricerca scientifica e tecnologica.

note: Entrata in vigore della legge: 27-10-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2014)
Testo in vigore dal: 27-10-1999
                               Art. 5.
          (Assegni di ricerca e scuole di specializzazione)
1.  E'  autorizzata la spesa nel limite massimo di lire 33,5 miliardi
per l'anno 1999, di lire 38,5 miliardi per l'anno 2000 e di lire 51,5
miliardi  a  decorrere  dall'anno  2001,  per  il  cofinanziamento di
importi  destinati dagli atenei all'attivazione di assegni di ricerca
ai  sensi dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n.
449.  L'importo  e' ripartito secondo criteri determinati con decreti
del   Ministro   dell'universita'   e  della  ricerca  scientifica  e
tecnologica,   tenendo   conto   delle   esigenze   di  potenziamento
dell'attivita'  di  ricerca  delle  universita'.  I  medesimi decreti
prevedono  altresi'  le  modalita'  di  controllo  sistematico  e  di
verifica  dell'effettiva attivazione degli assegni. Alla scadenza del
termine  di durata dell'assegno, apposite commissioni istituite dagli
atenei  formulano  un  giudizio  sull'attivita' di ricerca svolta dal
titolare, anche ai fini del rinnovo.
2.  E' autorizzata la spesa di lire 7,7 miliardi per l'anno 2000 e di
lire  8  miliardi  per  l'anno 2001, da ripartire tra gli atenei come
contributi    alle   spese   di   funzionamento   delle   scuole   di
specializzazione per le professioni legali di cui all'articolo 16 del
decreto  legislativo 17 novembre 1997, n. 398, con i medesimi criteri
adottati nei provvedimenti attuativi della programmazione del sistema
universitario 1998-2000.
3.  E'  autorizzata  la spesa di lire 2 miliardi per l'anno 2000 e di
lire  2  miliardi  per  l'anno  2001, da ripartire tra gli atenei che
gestiscono  le  scuole  di  specializzazione  per la formazione degli
insegnanti.
          Nota all'articolo 5:
          -  Si  riporta  il testo del comma 6 dell'articolo 51 della
          legge  27  dicembre   1997,   n.   449   (Misure   per   la
          stabilizzazione della finanza pubblica):
          "6.   -   Le   universita',  gli  osservatori  astronomici,
          astrofisici e vesuviano, gli enti pubblici e le istituzioni
          di ricerca di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente
          del Consiglio dei ministri 30  dicembre  1993,  n.  593,  e
          successive  modificazioni  e  integrazioni, l'ENEA e l'ASI,
          nell'ambito delle disponibilita' di bilancio,  assicurando,
          con  proprie  disposizioni, idonee procedure di valutazione
          comparativa e la pubblicita' degli atti, possono  conferire
          assegni  per  la  collaborazione  ad  attivita' di ricerca.
          Possono essere titolari degli assegni dottori di ricerca  o
          laureati    in    possesso    di   curriculum   scientifico
          professionale idoneo per lo  svolgimento  di  attivita'  di
          ricerca,  con  esclusione  del  personale di ruolo presso i
          soggetti di cui al primo periodo del  presente  comma.  Gli
          assegni hanno durata non superiore a quattro anni e possono
          essere  rinnovati  nel  limite  massimo di otto anni con lo
          stesso soggetto, ovvero di quattro anni se il  titolare  ha
          usufruito  della  borsa per il dottorato di ricerca. Non e'
          ammesso il cumulo con borse di studio  a  qualsiasi  titolo
          conferite,  tranne quelle concesse da istituzioni nazionali
          o  straniere  utili ad integrare, con soggiorni all'estero,
          l'attivita' di ricerca dei titolari di assegni. Il titolare
          di assegni puo' frequentare corsi di dottorato  di  ricerca
          anche   in  deroga  al  numero  determinato,  per  ciascuna
          universita', ai sensi  dell'articolo  70  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, fermo
          restando il  superamento  delle  prove  di  ammissione.  Le
          universita'  possono fissare il numero massimo dei titolari
          di assegno ammessi a frequentare in soprannumero i corsi di
          dottorato. Il titolare in servizio  presso  amministrazioni
          pubbliche   puo'  essere  collocato  in  aspettativa  senza
          assegni.  Agli  assegni  di  cui  al  presente   comma   si
          applicano,  in  materia  fiscale,  le  disposizioni  di cui
          all'articolo 4 della  legge  13  agosto  1984,  n.  476,  e
          successive   modificazioni   e  integrazioni,  nonche',  in
          materia previdenziale, quelle di cui all'articolo 2,  commi
          26  e  seguenti,  della  legge  8  agosto 1995, n.   335, e
          successive   modificazioni   e   integrazioni.    Per    la
          determinazione   degli   importi  e  per  le  modalita'  di
          conferimento degli assegni  si  provvede  con  decreti  del
          Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca scientifica e
          tecnologica.  I  soggetti  di  cui  al  primo  periodo  del
          presente  comma  sono  altresi' autorizzati a stipulare per
          specifiche prestazioni previste da  programmi  di  ricerca,
          appositi  contratti ai sensi degli articoli 2222 e seguenti
          del codice civile, compatibili anche con rapporti di lavoro
          subordinato presso  amministrazioni  dello  Stato  ed  enti
          pubblici  e  privati.  Gli  assegni e i contratti non danno
          luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli dei soggetti
          di cui al primo periodo del presente comma."
          - L'articolo 16 del decreto legislativo 17  novembre  1997,
          n.  -398 (Modifica alla disciplina del concorso per uditore
          giudiziario e norme sulle scuole di specializzazione per le
          professioni legali, a norma dell'articolo 17, commi 113 ) e
          114, della L. 15 maggio 1997, n. 127) cosi' recita:
          "Art. 16.1. Le scuole biennali di specializzazione  per  le
          professioni legali sono disciplinate, salvo quanto previsto
          dal  presente  articolo, ai sensi dell'articolo 4, comma 1,
          della legge 19 novembre 1990, n. 341.
          2.  Le  scuole  biennali   di   specializzazione   per   le
          professioni   legali,   sulla  base  di  modelli  didattici
          omogenei i cui criteri sono indicati  nel  decreto  di  cui
          all'articolo  17, comma 114, della legge 15 maggio 1997, n.
          127,  e  nel  contesto  dell'attuazione   della   autonomia
          didattica  di cui all'articolo 17, comma 95, della predetta
          legge, provvedono alla formazione comune  dei  laureati  in
          giurisprudenza    attraverso   l'approfondimento   teorico,
          integrato   da   esperienze,   finalizzato   all'assunzione
          dell'impiego  di magistrato ordinario o all'esercizio delle
          professioni di avvocato o notaio.    L'attivita'  didattica
          per  la fondazione comune dei laureati in giurisprudenza e'
          svolta anche da magistrati, avvocati e notai. Le  attivita'
          pratiche, previo accordo o convenzione, sono anche condotte
          presso  sedi  giudiziarie, studi professionali e scuole del
          notariato, con lo specifico apporto di magistrati, avvocati
          e notai.
          3.  Le  scuole  di cui al comma 1 sono istituite, secondo i
          criteri indicati nel decreto di cui all'articolo 17,  comma
          114, della legge 15 maggio 1997, n. 127, dalle universita',
          sedi  di  facolta'  di  giurisprudenza, anche sulla base di
          accordi e convenzioni  interuniversitari,  estesi,  se  del
          caso, ad altre facolta' con insegnamenti giuridici.
          4. Nel consiglio delle scuole di specializzazione di cui al
          comma  1  sono  presenti almeno un magistrato ordinario, un
          avvocato ed un notaio.
          5. Il numero dei laureati  da  ammettere  alla  scuola,  e'
          determinato  con  decreto  del  Ministro dell'universita' e
          della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il
          Ministro di grazia e giustizia, in misura non inferiore  al
          dieci  per cento del numero complessivo di tutti i laureati
          in   giurisprudenza   nel   corso   dell'anno    accademico
          precedente,   tenendo   conto,  altresi',  del  numero  dei
          magistrati  cessati  dal  servizio   a   qualunque   titolo
          nell'anno  precedente  aumentato  del  venti  per cento del
          numero di posti resisi vacanti nell'organico dei notai  nel
          medesimo  periodo, del numero di abilitati alla professione
          forense nel  corso  del  medesimo  periodo  e  degli  altri
          sbocchi  professionali  da ripartire per ciascuna scuola di
          cui al comma 1, e delle condizioni  di  ricettivita'  delle
          scuole. L'accesso alla scuola avviene mediante concorso per
          titoli   ed   esame.   La  composizione  della  commissione
          esaminatrice, come pure il contenuto delle prove d'esame ed
          i criteri oggettivi di valutazione delle prove, e' definita
          nel decreto di cui all'articolo 17, comma 114, della  legge
          15  maggio  1997,  n.  127. Il predetto decreto assicura la
          presenza  nelle  commissioni  esaminatrici  di  magistrati,
          avvocati e notai.
          6.  Le  prove  di  esame  di cui al comma 5 hanno contenuto
          identico sul territorio nazionale e si svolgono in tutte le
          sedi delle scuole di cui al comma 3. La votazione finale e'
          espressa in sessantesimi. Ai fini  della  formazione  della
          graduatoria,  si  tiene conto del punteggio di laurea e del
          curriculum  degli  studi  universitari,  valutato  per   un
          massimo di dieci punti.
          7.   Il   rilascio   del  diploma  di  specializzazione  e'
          subordinato alla certificazione  della  regolare  frequenza
          dei  corsi,  al  superamento delle verifiche intermedie, al
          superamento delle prove finali di esame.
          8. Il decreto di cui  all'articolo  17,  comma  114,  della
          legge  15  maggio  1997,  n.  127,  e'  emanato  sentito il
          Consiglio superiore della magistratura".