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LEGGE 14 ottobre 1999, n. 362

Disposizioni urgenti in materia sanitaria

note: Entrata in vigore della legge 4-11-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/02/2008)
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Testo in vigore dal:  4-11-1999

Art. 12

(Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 175)
1. All'articolo 1, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 175, come modificato dall'articolo 3 della legge 26 febbraio 1999, n. 42, le parole: "attraverso giornali e periodici destinati esclusivamente agli esercenti le professioni sanitarie" sono sostituite dalle seguenti: "attraverso periodici destinati esclusivamente agli esercenti le professioni sanitarie e attraverso giornali quotidiani e periodici di informazione".
2. All'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 175, come modificato dall'articolo 3 della legge 26 febbraio 1999, n. 42, le parole: "attraverso giornali e periodici destinati esclusivamente agli esercenti le professioni sanitarie" sono sostituite dalle seguenti: "attraverso periodici destinati esclusivamente agli esercenti le professioni sanitarie e attraverso giornali quotidiani e periodici di informazione".
Note all'art. 12:
- L'articolo 1, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 175 (Norme in materia di pubblicità sanitaria e di repressione dell'esercizio abusivo delle professioni sanitarie), nel testo modificato dalla presente legge, è il seguente:
"Art. 1. - 1. La pubblicità concernente l'esercizio delle professioni sanitarie e delle professioni sanitarie ausiliarie previste e regolamentate dalle leggi vigenti è consentita soltanto mediante targhe apposte sull'edificio in cui si svolge l'attività professionale, nonché mediante inserzioni sugli elenchi telefonici, sugli elenchi generali di categoria e attraverso periodici destinati esclusivamente agli esercenti le professioni sanitarie e attraverso giornali quotidiani e periodici di informazione".
- L'articolo 4, comma 1, della citata legge n. 175/92, nel testo modificato dalla presente legge, è il seguente:
- Art. 4 - 1. La pubblicità concernente le case di cura private e i gabinetti e ambulatori mono o polispecialistici soggetti alle autorizzazioni di legge è consentita mediante targhe o insegne apposte sull'edificio in cui si svolge l'attività professionale nonché con inserzioni sugli elenchi telefonici e sugli elenchi generali di categoria,
con facoltà di indicare le specifiche attività medico-chirurgiche e le prescrizioni diagnostiche e terapeutiche effettivamente svolte, purché accompagnate dalla indicazione del nome, cognome e titoli professionali dei responsabili di ciascuna branca specialistica".