stai visualizzando l'atto

LEGGE 17 agosto 1999, n. 291

Proroga del termine previsto dall'articolo 9, comma 1, della legge 2 marzo 1998, n. 33, per la conclusione dei lavori della Commissione parlamentare d'inchiesta sul dissesto della Federazione italiana dei consorzi agrari.

note: Entrata in vigore della legge: 22-8-1999
nascondi
  • Articoli
  • 1
  • 2
Testo in vigore dal:  22-8-1999
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

1. Il termine previsto dall'articolo 9, comma 1, della legge 2 marzo 1998, n. 33, entro il quale la Commissione parlamentare d'inchiesta sul dissesto della Federazione italiana dei consorzi agrari deve concludere i propri lavori, è prorogato fino al 31 ottobre 2000.
Avvertenza:
Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1:
- Il testo dell'art. 9, comma 1, della legge 2 marzo 1998, n. 33 (Istituzione di una commissione parlamentare di inchiesta sul dissesto della Federazione italiana dei consorzi agrari), è il seguente:
"Art. 9. - 1. La commissione conclude i propri lavori entro otto mesi dalla data della sua costituzione, con la presentazione di una relazione finale sull'esito delle indagini svolte e con la formulazione delle conseguenti proposte".