LEGGE 12 luglio 1999, n. 237

Istituzione del Centro per la documentazione e la valorizzazione delle arti contemporanee e di nuovi musei, nonche' modifiche alla normativa sui beni culturali ed interventi a favore delle attivita' culturali.

note: Entrata in vigore della legge: 10-8-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/06/2009)
Testo in vigore dal: 4-7-2009
aggiornamenti all'articolo
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              Promulga
la seguente legge:

                               Art. 1
          Istituzione del Centro per la documentazione e la
      valorizzazione delle arti contemporanee e di nuovi musei

  1.  E'  istituito  in  Roma  il  Centro  per la documentazione e la
valorizzazione   delle  arti  contemporanee,  di  seguito  denominato
"Centro",  con  il compito di raccogliere, conservare, valorizzare ed
esporre    le    testimonianze   materiali   della   cultura   visiva
internazionale,  favorire la ricerca, nonche' svolgere manifestazioni
e  attivita'  connesse.  Il  Centro  e'  sede  del  Museo  delle arti
contemporanee.   Nell'ambito   del   Centro  e'  istituito  il  Museo
dell'architettura   con   il   compito  di  raccogliere,  conservare,
valorizzare  ed  esporre disegni, progetti, plastici, modelli ed ogni
altro   elemento   significativo  della  cultura  architettonica  del
Novecento e contemporanea.
  2. Il Centro collabora con il Ministero degli affari esteri ai fini
della programmazione di mostre ed esposizioni all'estero.
  3.  E'  istituito,  nell'ambito  della Discoteca di Stato, il Museo
dell'audiovisivo   con   il  compito  di  raccogliere,  conservare  e
assicurare  la  fruizione pubblica dei materiali sonori, audiovisivi,
multimediali,  realizzati  con  metodi  tradizionali o con tecnologie
avanzate.
  4.  E'  istituito  il  Museo  della  fotografia  con  il compito di
raccogliere, conservare, valorizzare ed esporre al pubblico materiale
fotografico  e tutto quanto attiene alla fotografia e con funzioni di
ricerca nel campo delle attivita' di conservazione dei materiali e in
quello delle tecnologie.
  5.  Il  Centro,  la  Discoteca di Stato e il Museo della fotografia
hanno   autonomia   scientifica,   organizzativa,   amministrativa  e
finanziaria.   L'autonomia  finanziaria  comprende  la  gestione  dei
proventi  esterni  che a qualsiasi titolo affluiscono al bilancio dei
predetti  istituti  e  delle  somme  ad essi assegnate a carico dello
stato  di  previsione  del  Ministero  per  i  beni  e  le  attivita'
culturali, ad eccezione delle spese relative al personale.
  6. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 8 GENNAIO 2004, N. 3
  7. Agli istituti di cui al comma 5 sono assegnate le dotazioni di
personale stabilite dal Ministro per i beni e le attivita' culturali,
sentiti i rispettivi direttori o sovrintendenti.
  8.  Il  Ministero  per  i  beni  e le attivita' culturali affida la
progettazione  degli  interventi  di  ristrutturazione  edilizia e di
adeguamento  strutturale e funzionale degli edifici sede del Centro e
dei  musei  con  le  modalita'  di  cui  all'articolo  26 del decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 157.
  9.  Per  le  attivita' di progettazione connesse alla realizzazione
delle  opere  del  Centro  e dei musei, nonche' per gli interventi di
adeguamento  delle sedi degli stessi, e' autorizzata la spesa di lire
10 miliardi nel 1998 e di lire 10 miliardi nel 1999.
  10.  Per la ristrutturazione edilizia del complesso sede del Centro
e'  autorizzata  la  spesa  di  lire  40  miliardi  nel 1998, lire 25
miliardi  nel 1999 e lire 45 miliardi nel 2000 da parte del Ministero
dei lavori pubblici.
  11.  Per  l'organizzazione,  ivi  comprese  le  connesse  attivita'
propedeutiche,  nonche'  per  la  nomina  di  un  curatore  e  per il
funzionamento  del Centro e dei musei e' autorizzata la spesa di lire
6.200 milioni a decorrere dall'anno 2000.
  12.  E'  autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per ciascuno degli
anni  1998,  1999  e  2000, per l'acquisto, anche mediante mostre con
premi, di opere e beni da esporre nei musei istituiti con la presente
legge. ((7))
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AGGIORNAMENTO (7)
  La  L.  18  giugno 2009, n. 69 ha disposto (con l'art. 25, comma 1)
che  "Il  Centro per la documentazione e la valorizzazione delle arti
contemporanee,  istituito dall'articolo 1 della legge 12 luglio 1999,
n.  237,  e'  trasformato  con  decreto  del Ministro per i beni e le
attivita'  culturali  in  fondazione  di diritto privato ed assume la
denominazione  di  "Fondazione MAXXI - Museo nazionale delle arti del
XXI secolo" svolgendo i compiti gia' propri del Centro suddetto anche
attraverso  la  realizzazione,  la gestione e la promozione dei Musei
"MAXXI Arte" e "MAXXI Architettura".