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LEGGE 14 giugno 1999, n. 184

Modifiche alla legge 10 aprile 1997, n. 97, recante istituzione di una commissione parlamentare di inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse.

note: Entrata in vigore della legge: 6-7-1999
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Testo in vigore dal:  6-7-1999
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

1. All'articolo 1, comma 1, della legge 10 aprile 1997, n. 97, dopo le parole: "È istituita" sono inserite le seguenti: ", per la durata della XIII legislatura,". Al medesimo comma 1, la lettera g) è abrogata.
2. Il comma 2 dell'articolo l della legge 10 aprile 1997, n. 97, è sostituito dal seguente:
" 2. La commissione riferisce al Parlamento al termine dei suoi lavori, presentando una relazione finale. La commissione riferisce altresì al Parlamento sull'attività svolta ogni volta che lo ritenga opportuno e, comunque, entro il 3l dicembre 1999".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 giugno 1999

CIAMPI

D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: Diliberto

Nota all'art. 1:
- Il testo dell'art. 1, commi l e 2, della legge n. 97 del 1997 (Istituzione di una commissione parlamentare di inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse), così come modificati dalla presente legge è il seguente:
"Art. l (Istituzione e funzioni della commissione).
- 1. È istituita, per la durata della XIII legislatura, una commissione parlamentare di inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse con il compito di:
a) verificare l'attuazione delle normative vigenti e le eventuali inadempienze da parte dei soggetti pubblici e privati destinatari delle stesse;
b) verificare i comportamenti della pubblica amministrazione centrale e periferica, al fine di accertare la congruità degli atti e la coerenza con la normativa vigente;
c) verificare le modalità di gestione dei servizi di smaltimento dei rifiuti da parte degli enti locali e i relativi sistemi di affidamento;
d) svolgere indagini atte a far luce sul ciclo dei rifiuti, sulle organizzazioni che lo gestiscono, sui loro assetti societari e sul ruolo svolto dalla criminalità organizzata, con specifico riferimento alle associazioni di cui agli articoli 416 e 416 -bis del codice penale;
e) individuare le connessioni tra le attività illecite nel settore dei rifiuti ed altre attività economiche, con particolare riguardo al traffico dei rifiuti tra le diverse regioni del Paese e verso altre nazioni;
f) proporre soluzioni legislative e amministrative ritenute necessarie per rendere più coordinata e incisiva l'iniziativa dello Stato, delle regioni e degli enti locali e per rimuovere le disfunzioni accertate.
2. La commissione riferisce al Parlamento al termine dei suoi lavori, presentando una relazione finale. La commissione riferisce altresì al Parlamento sull'attività svolta ogni volta che lo ritenga opportuno e, comunque, entro il 31 dicembre 1999".