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LEGGE 3 giugno 1999, n. 157

Nuove norme in materia di rimborso delle spese per consultazioni elettorali e referendarie e abrogazione delle disposizioni concernenti la contribuzione volontaria ai movimenti e partiti politici.

note: Entrata in vigore della legge: 5-6-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/12/2013)
Testo in vigore dal:  5-6-1999

Art. 9

Copertura finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, pari a lire 208 miliardi per il 1999, a lire 198 miliardi per il 2000 e a lire 257 miliardi annue a decorrere dal 2001, si provvede a carico delle risorse rivenienti dalla soppressione delle autorizzazioni di spesa di cui alle leggi 18 novembre 1981, n. 659, 10 dicembre 1993, n. 515, 23 febbraio 1995, n. 43, e 2 gennaio 1997, n. 2.
Note all'art. 9:
- La legge 18 novembre 1981, n. 659, reca: "Modifiche ed integrazioni alla legge 2 maggio 1974, n. 195, sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici".
- Per il titolo della legge n. 515/1993 si veda nelle note all'art. 1.
- Per il titolo della legge n. 43/1995 si veda nelle note all'art. 2.
- Per il titolo della legge n. 2/1997 si veda nelle note all'art. 1.