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LEGGE 3 giugno 1999, n. 157

Nuove norme in materia di rimborso delle spese per consultazioni elettorali e referendarie e abrogazione delle disposizioni concernenti la contribuzione volontaria ai movimenti e partiti politici.

note: Entrata in vigore della legge: 5-6-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/12/2013)
Testo in vigore dal:  24-7-2012
aggiornamenti all'articolo

Art. 6-bis

(Garanzia patrimoniale)
1. Le risorse erogate ai partiti ai sensi della presente legge costituiscono, ai sensi dell'articolo 2740 del codice civile, garanzia ai fini dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte da parte dei partiti e movimenti politici beneficiari delle stesse. I creditori dei partiti e movimenti politici di cui alla presente legge non possono pretendere direttamente dagli amministratori dei medesimi l'adempimento delle obbligazioni del partito o movimento politico se non qualora questi ultimi abbiano agito con dolo o colpa grave.
2.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 6 LUGLIO 2012, N. 96))
.
((14))
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AGGIORNAMENTO (14)


La L. 6 luglio 2012, n. 96 ha disposto (con l'art. 9, comma 24) che "Le risorse del fondo di garanzia previsto dal predetto articolo, nell'importo disponibile in esito al completamento delle procedure già esperite alla data di entrata in vigore della presente legge, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato."